LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 362 DELL’ 1 giugno 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Quirico SEMERARO – Presidente Soc. Lecce: violazione artt. 3 comma 1, 1 comma 1 e 4 comma 3 C.G.S.; Soc. LECCE: violazione artt. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta (dichiarazioni alla stampa del 16/5/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 362 DELL’ 1 giugno 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Quirico SEMERARO – Presidente Soc. Lecce: violazione artt. 3 comma 1, 1 comma 1
e 4 comma 3 C.G.S.;
Soc. LECCE: violazione artt. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta (dichiarazioni alla
stampa del 16/5/05).
Il procedimento
Con provvedimento del 17/5/2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
Quirico Semeraro, Presidente della Soc. Lecce, per violazione dell'art. 3, comma 1, dell’art.
1, comma 1, e dell’art. 4, comma 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni
rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi
operanti nell’ambito federale, nonché la Soc. Lecce per violazione dell'art. 2, comma 4, del
C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto
pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva, innanzitutto, che le dichiarazioni del
Semeraro, per quanto polemiche e colorite, sarebbero state espressione del diritto di critica;
in secondo luogo, che esse non avrebbero avuto alcun contenuto offensivo, né sarebbero state
idonee a ledere il prestigio o la reputazione di soggetti che operano nell’ambito federale; in
terzo luogo, che non vi sarebbero precedenti specifici. In conseguenza, si chiede il
proscioglimento da ogni addebito e, in subordine, l’applicazione della sanzione minima.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda
di € 10.000,00 sia per il Semeraro, sia per la Soc. Lecce.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Semeraro
rilasciate nel corso delle trasmissioni televisive “Stadio Sprint” e “Il processo di Biscardi”
del 15/5/2005 e riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani “Tuttosport”, “Corriere dello
Sport”, “Il Giornale” e “La Repubblica” del 16/5/2005 sono censurabili.
Le affermazioni fatte dall’incolpato (tra le altre, “l’arbitraggio di Trefoloni è da mettere in
bacheca, perché fa ridere”, “la direzione di gara è stata da paura”, “sono successe cose
assurde contro il Lecce”, “ha sbagliato sempre a sfavore del Lecce”, Galliani “usa due pesi e
due misure nei suoi giudizi: quando deve difendere l’arbitro parla da Presidente della Lega e
quando deve attaccare un mio giocatore si esprime da Vice Presidente del Milan”)
travalicano il lecito diritto di critica, perché, per un verso, tendono ad insinuare dubbi sulla
regolarità delle gare, sulla correttezza dello svolgimento dei campionati e sulla imparzialità
dei direttori di gara e, per l’altro, sono lesive della reputazione di altro tesserato e, comunque,
contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità obbligatori in ogni rapporto riferibile
all’attività sportiva.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Semeraro, alla quale segue quella
diretta della Società di appartenenza.
Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e della mancanza di precedenti
specifici per lo stesso, appaiono quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di €
7.000,00 sia a Quirico Semeraro, sia alla Soc. Lecce.
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