LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 380 DEL 22 giugno 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Catilina AUBAMEYANG: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 380 DEL 22 giugno 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Catilina AUBAMEYANG: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11
comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento
dell’Attività di Agente di Calciatori.
Il procedimento
Con provvedimento del 6/6/2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
il calciatore Catilina Aubameyang, tesserato per la Soc. Milan, per violazione dell’art. 1,
comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 11, comma 2, del Regolamento per le procedure
arbitrali, allegato B) del regolamento dell’Attività di agente di calciatori, per non aver dato
esecuzione a quanto disposto a suo carico dal lodo arbitrale pronunciato il 15 aprile 2005
(Bonetto-Aubameyang).
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l’incolpato non ha fatto
pervenire alcuna memoria difensiva.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità dell’incolpato e la condanna alla sanzione dell’ammenda di
€ 250,00.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento
dell’Aubameyang è censurabile.
Dagli atti ufficiali risulta che l’Aubameyang non ha provveduto a dare esecuzione al lodo
emesso dal Camera arbitrale della F.I.G.C. il 15 aprile 2005.
Tale comportamento integra la violazione dell’art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che
sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà,
correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità dell’Aubameyang.
Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 250,00
a Catilina Aubameyang.
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