LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 380 DEL 22 giugno 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luca BARALDI – Amministratore delegato Soc. Parma violazione artt. 3 comma 1, 1 comma 1 e 4 comma 3 C.G.S.; Soc. PARMA violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta (gara Lecce-Parma del 29/5/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 380 DEL 22 giugno 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luca BARALDI – Amministratore delegato Soc. Parma violazione artt. 3 comma 1, 1 comma 1 e 4 comma 3 C.G.S.; Soc. PARMA violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta (gara Lecce-Parma del 29/5/05). Il procedimento Con provvedimento del 31/5/2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luca Baraldi, amministratore delegato della Soc. Parma, per violazione dell'art. 3, comma 1, dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 4, comma 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell’ambito federale, nonché la Soc. Parma per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 6.000,00 sia per il Baraldi, sia per la Soc. Parma. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Baraldi riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani “La Gazzetta dello Sport”, “Il Corriere dello Sport”, “Il Corriere della Sera” e “la Repubblica” del 30/5/2005 sono censurabili. Le affermazioni fatte dall’incolpato (tra le altre, “abbiamo subito ammonizioni scientifiche”) travalicano il lecito diritto di critica, perché sono lesive della reputazione di altro tesserato e, comunque, contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità obbligatori in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva, in quanto dirette a negare la regolarità delle gare e il corretto svolgimento del campionato. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Baraldi, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza. Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e della mancanza di precedenti specifici per lo stesso, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 a Luca Baraldi e di € 5.000,00 alla Soc. Parma.
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