LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 380 DEL 22 giugno 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luca BARALDI – Amministratore delegato Soc. Parma violazione artt. 3 comma 1, 1 comma 1 e 4 comma 3 C.G.S.; Soc. PARMA violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta (gara Lecce-Parma del 29/5/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 380 DEL 22 giugno 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Luca BARALDI – Amministratore delegato Soc. Parma violazione artt. 3 comma 1, 1
comma 1 e 4 comma 3 C.G.S.;
Soc. PARMA violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta (gara Lecce-Parma
del 29/5/05).
Il procedimento
Con provvedimento del 31/5/2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
Luca Baraldi, amministratore delegato della Soc. Parma, per violazione dell'art. 3, comma 1,
dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 4, comma 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di
dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e
organismi operanti nell’ambito federale, nonché la Soc. Parma per violazione dell'art. 2,
comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio
tesserato.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda
di € 6.000,00 sia per il Baraldi, sia per la Soc. Parma.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Baraldi
riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani “La Gazzetta dello Sport”, “Il Corriere dello
Sport”, “Il Corriere della Sera” e “la Repubblica” del 30/5/2005 sono censurabili.
Le affermazioni fatte dall’incolpato (tra le altre, “abbiamo subito ammonizioni scientifiche”)
travalicano il lecito diritto di critica, perché sono lesive della reputazione di altro tesserato e,
comunque, contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità obbligatori in ogni rapporto
riferibile all’attività sportiva, in quanto dirette a negare la regolarità delle gare e il corretto
svolgimento del campionato.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Baraldi, alla quale segue quella
diretta della Società di appartenenza.
Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e della mancanza di precedenti
specifici per lo stesso, appaiono quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di €
5.000,00 a Luca Baraldi e di € 5.000,00 alla Soc. Parma.
Share the post "LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 380 DEL 22 giugno 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luca BARALDI – Amministratore delegato Soc. Parma violazione artt. 3 comma 1, 1 comma 1 e 4 comma 3 C.G.S.; Soc. PARMA violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta (gara Lecce-Parma del 29/5/05)."