LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 380 DEL 22 giugno 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. INTERNAZIONALE avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore VIERI Christian (gara Internazionale- Reggina del 29/5/05 – C.U. 366 del 7/5/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 380 DEL 22 giugno 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. INTERNAZIONALE avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore VIERI Christian (gara Internazionale- Reggina del 29/5/05 – C.U. 366 del 7/5/05). Il procedimento La Soc. Internazionale ha proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto, in applicazione dell’art. 31, comma a3), del C.G.S., la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Christian Vieri tesserato per la Soc. Internazionale, per il comportamento tenuto durante la gara Internazionale-Reggina del 29/5/05, chiedendo la revoca della sanzione e, in subordine, la sua riduzione. A sostegno del gravame, la reclamante sostiene che, nel caso di specie, difetterebbero tutti i presupposti per l’utilizzo della prova televisiva di cui all’art. 31, lett. a3), C.G.S.. In primo luogo non potrebbe affermarsi con certezza che l’episodio sia veramente sfuggito al direttore di gara o agli assistenti, sull’assunto che il giudice di prime cure avrebbe interpretato in maniera scorretta il concetto di “controllo degli ufficiali di gara” in quanto la già citata norma di cui all’art 31, lett. a3), non stabilisce la possibilità dell’uso della prova televisiva nell’ipotesi di fatti “ non visti” o “ non percepiti” ma in quella, non esattamente corrispondente, di fatti “ sfuggiti al controllo degli ufficiali di gara”. Nel caso di specie, pertanto, anche se il fatto non fosse stato visto dall’arbitro e dai suoi assistenti, lo stesso sarebbe avvenuto comunque nell’ambito di una scena di gioco oggetto di attenzione specifica quanto meno dell’assistente n. 1, per cui l’episodio non si sarebbe verificato al di fuori del “controllo degli ufficiali di gara”. In secondo luogo, la reclamante contesta la ricostruzione effettuata dal Giudice Sportivo, non potendosi connotare l’episodio in esame come “estraneo all’azione di giuoco” o come avvenuto “a giuoco fermo”. Si sarebbe infatti trattato di un gesto commesso durante l’azione di gioco, come confermato dalle stesse affermazioni del Giudice Sportivo relative al particolare assembramento di giocatori nell’area piccola, tale poi da impedire al guardalinee di cogliere tutto quanto vi stesse accadendo, a conferma del fatto che in quello spazio e in quel momento si stava ancora svolgendo l’azione di gioco, con la conseguenza che la presa di posizione del giocatore in vista di un passaggio costituirebbe indubbiamente una forma di partecipazione all’azione di gioco. In terzo luogo, la reclamante esclude che il comportamento di Vieri possa essere qualificato come violento, sotto due diversi profili. La reclamante sottolinea in primis come non sussisterebbe la certezza assoluta in merito alle concrete modalità ed alla pretesa violenza del gesto, non potendosi evincere dalle immagini televisive se trattasi di manata o di pugno. Inoltre, sempre a detta della reclamante, non si sarebbe trattato di una condotta violenta in quanto il gesto, anche se astrattamente pericoloso, non avrebbe poi nei fatti sortito alcun effetto dannoso, difettando così i connotati di violenza richiesti come presupposto necessario della contestazione in esame. Infine, la reclamante osserva come la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara sia sproporzionata; in particolare, la decisione sarebbe da censurare in quanto irrogata sull’errata ed iniqua equiparazione del gesto compiuto dal giocatore ad una gomitata. In realtà, si tratterebbe di un gesto che, se valutato correttamente per la sua effettiva portata, non sarebbe idoneo a giustificare neppure una sola giornata di squalifica, come confermerebbe anche la circostanza che il calciatore Franceschini della Soc. Reggina non avrebbe neppure riportato alcun danno. In conclusione, la Società ricorrente chiede il proscioglimento dall’addebito contestato, con conseguente annullamento della sanzione inflitta, non sussistendo i presupposti per l’instaurazione del procedimento di cui all’art. 31, lett. a3), C.G.S. In via subordinata, fatta espressa riserva di gravame, chiede altresì la congrua riduzione della sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara, da rideterminarsi previa diminuzione in una sola giornata di squalifica, ovvero, nella diversa misura ritenuta di giustizia. Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni ivi formulate. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali ed il filmato televisivo, ritiene che il reclamo stesso non è fondato. Appaiono pienamente condivisibili - alla luce della visione delle riprese televisive relative alla gara - le argomentazioni svolte dal Giudice Sportivo per ritenere sussistenti i presupposti per l’utilizzabilità della prova televisiva ai sensi dell’art. 31, comma a3), del C.G.S. Infatti, in merito all’episodio contestato, dalle immagini in questione risulta che, al 40’ del primo tempo, quando il pallone è controllato da un calciatore nerazzurro (Karagounis) in prossimità dell’angolo estremo dell’area di rigore avversaria, i calciatori Vieri (Inter) e Franceschini (Reggina), insieme ad altri atleti, sono a strettissimo contatto dentro l’area di rigore. Mentre il pallone è sempre in possesso di Karagounis, Franceschini “pressa” in marcatura Vieri il quale, allora, volgendosi verso l’avversario e disinteressandosi del pallone, lo colpisce al viso con un pugno (o con una “manata” a mano chiusa), allontanandolo contemporaneamente da sé con l’altro braccio. A questo punto, Franceschini cade a terra e vi rimane per qualche tempo, nel mentre Karagounis conclude l’azione con un tiro da fuori area diretto verso la porta. Tale episodio deve ritenersi senz’altro sfuggito al controllo degli ufficiali di gara: il direttore di gara, infatti, stava seguendo l’azione condotta in quel momento da Karagounis (anche per evitare di intralciarlo, come in effetti stava accadendo) e, quanto agli Assistenti e al quarto ufficiale, come peraltro emerge dal supplemento inviato dal direttore di gara, nonché dalle immagini televisive, la loro visuale era ostruita dalla presenza nell’area piccola di numerosi calciatori delle due squadre. A tal proposito risulta priva di fondamento la tesi avanzata dalla reclamante per cui l’art 31, lett a3), non consentirebbe l’uso della prova televisiva nell’ipotesi di fatti “non visti“ o “non percepiti” dal direttore di gara e dai suoi collaboratori, bensì in quella, non esattamente corrispondente, di fatti “sfuggiti al controllo degli ufficiali di gara”. Questa Commissione, infatti, nel rigettare la tesi predetta, non può non richiamare l’attenzione sulla sussistenza di una eadem ratio sottesa alle fattispecie prospettate, senza significative distinzioni. In relazione al secondo motivo di censura, ossia alla pretesa non estraneità all’azione di gioco, la Commissione ritiene di poter preliminarmente confermare che il concetto di “azione in svolgimento” non implichi necessariamente il “controllo” o “possibile controllo” del pallone, ma ricomprenda - come correttamente indicato dallo stesso Giudice Sportivo e in passato più volte ribadito da questa Commissione - anche gli atti direttamente ed immediatamente funzionali ad un futuro e successivo controllo dello stesso (la norma, infatti, intende sanzionare condotte violente poste in essere in un contesto avulso dall’azione di gioco nel suo complesso). Peraltro, nel caso di specie, dalle immagini risulta in modo inequivoco che il movimento posto in essere da Vieri in danno dell’avversario non poteva costituire gesto funzionale allo svolgimento dell’azione, non essendo in alcun modo collegato ad un eventuale e possibile controllo – anche successivo - del pallone (che in quel momento era in possesso di Karagounis in prossimità dell’angolo estremo dell’area di rigore), né tantomeno finalizzato a contendere all’avversario una posizione di vantaggio per conquistare il pallone stesso, essendo, infatti, entrambi i calciatori nell’impossibilità di controllare o contendersi concretamente il pallone. Si osserva, così ed in particolare, che il gesto di Vieri, pur avvenuto a gioco in corso, è indubbiamente del tutto avulso dal contesto dell’azione in quel momento in itinere, ed anzi il calciatore si disinteressa del tutto del pallone, volgendosi invece a colpire l’avversario. In tale contesto, pertanto, non si può considerare il gesto di Vieri funzionale all’azione di gioco e ad un controllo del pallone, né immediato, né futuro. Tale possibilità, infatti, deve essere attuale e concreta, non del tutto ipotetica ed eventuale. Le tesi della reclamante sul punto, dunque, vanno rigettate . Per quanto inerisce poi al terzo motivo di reclamo, ossia la presunta non violenza del gesto, questa Commissione reputa invece che la condotta del calciatore sia di natura intrinsecamente e palesemente violenta, essendo evidente l’intenzionalità di colpire l’avversario e la potenzialità di danno all’integrità fisica del medesimo, in considerazione delle modalità (mano chiusa a pugno), della zona del corpo attinta (viso dell’avversario, in specie in prossimità degli occhi ) e della forza impressa al gesto stesso: segni questi di una precisa volontà lesiva e non di un mero intento difensivo, che non pare neppure giustificabile, oltretutto, alla luce delle modalità di marcatura attuate da Franceschini, in quanto l’attaccante interista avrebbe potuto sottrarsi alle stesse senza ricorrere necessariamente ad un movimento come quello poi realizzato. Anche sotto questo profilo, pertanto, non è accoglibile la tesi difensiva della reclamante. Quanto poi alla circostanza che il gesto specifico non sarebbe stato ben identificato (pugno o manata) e che il calciatore avversario non avrebbe riportato alcun danno fisico, la Commissione osserva, innanzitutto, che in realtà la norma in esame si riferisce in via generale alla condotta violenta, non dubitandosi, quindi, che tanto una “manata” quanto un pugno siano mezzi idonei a realizzare una violenza. Quanto alla seconda argomentazione, invece, si sottolinea e si ribadisce che l’idoneità offensiva degli atti va valutata con un giudizio ex ante (c.d. prognosi postuma): pertanto, alla luce di tale enunciazione, più volte confermata dalla Commissione, a nulla vale il fatto che non vi sia stato un evento dannoso rilevante e, conseguentemente, va rigettato anche tale ordine di doglianze avanzate dalla reclamante. Per quanto riguarda, infine, l’ultimo motivo di reclamo, ossia l’eccessività della sanzione, la Commissione, anche in conformità alla giurisprudenza costante della stessa, valutata la situazione e le circostanze nel loro complesso, reputa di dover confermare la sanzione come congrua. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e di confermare la squalifica per due giornate effettive di gara del calciatore Christian Vieri; dispone l'incameramento della tassa.
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