LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 4 DEL 13 luglio 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. TORINO avverso la squalifica per quattro giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore COMOTTO Gianluca (gara Torino-Ascoli del 19/6/05 – C.U. 379 del 20/6/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 4 DEL 13 luglio 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. TORINO avverso la squalifica per quattro giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore COMOTTO Gianluca (gara Torino-Ascoli del 19/6/05 – C.U. 379 del 20/6/05). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Gianluca Comotto, tesserato per la Soc. Torino, la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara per il comportamento tenuto nel corso della gara Torino-Ascoli del 19/6/2005, ha proposto reclamo la Soc. Torino, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva, innanzitutto, che il comportamento del Comotto sarebbe stato dovuto alla emotività connessa alla altissima tensione psico-fisica della gara; in secondo luogo, che il calciatore sarebbe stato provocato da un avversario e che, quindi, quest’ultimo avrebbe concorso alla determinazione dell’evento; in terzo luogo, che il calciatore si sarebbe prontamente scusato. Di conseguenza, si chiede la riduzione della squalifica da quattro a due giornate di gara. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è infondato. Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Comotto, ad azione già conclusa con la realizzazione di una rete da parte della propria squadra, colpiva con uno sputo un avversario al volto. Tale comportamento é stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi. Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante non trovano riscontro con quanto riportato nel referto del direttore di gara, che é fonte privilegiata di prova e che, in particolare, risulta esauriente e puntuale nella descrizione del fatto. Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa in considerazione della violenza e della gratuità del gesto, considerata la parte del corpo colpita. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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