LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 17 settembre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. ROMA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Antonio CASSANO (gara Roma-Fiorentina del 12/9/04 – C.U. n. 63 del 14/9/04). Procedura d’urgenza.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 17 settembre 2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. ROMA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal
Giudice Sportivo al calciatore Antonio CASSANO (gara Roma-Fiorentina del 12/9/04 - C.U. n.
63 del 14/9/04). Procedura d’urgenza.
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Antonio
Cassano, tesserato per la Soc. Roma, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara
per il comportamento tenuto durante la gara Roma-Fiorentina del 12/9/04 “perché al 45° del
primo tempo, in un contesto estraneo all’azione in svolgimento, colpiva un avversario con una
manata sul volto” ha proposto reclamo, con procedura d’urgenza, la Società di appartenenza, in
persona dell’Amministratore Delegato, e il diretto interessato, richiedendo, in via principale, la
riduzione della sanzione alla squalifica per una giornata effettiva di gara, e, in via subordinata, la
commutazione della seconda giornata di squalifica in una sanzione pecuniaria..
A sostegno del gravame, i ricorrenti rilavano che il gesto contestato non era connotato da alcun
intento violento, ma costituiva una istintiva reazione al comportamento provocatorio
dell’antagonista che, inoltre, ne aveva clamorosamente accentuato gli effetti rovinando al suolo.
All’odierno dibattimento, è comparso il rappresentante della Società e il difensore, i quali, previo
deposito di registrazione audiovisiva dell’episodio de quo, hanno ulteriormente illustrato i motivi
del gravame ribadendo le richieste ivi formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene non fondato il gravame.
Nelle circostanze in causa, infatti, il calciatore, così leggesi nel referto arbitrale, “colpiva un
avversario con una manata al volto”, ponendo in essere, pertanto, un atto che, per sua stessa
natura e per l’obiettivo attinto, è connotato dalla violenza e dalla pericolosità.
Ininfluente, sotto tale profilo, deve ritenersi la mancanza di concreti effetti lesivi, esclusi dal
direttore di gara, in quanto il danno all’integrità fisica del destinatario non costituisce, per
costante orientamento di questa Commissione, un requisito essenziale dell’“atto violento”
rilevando esclusivamente la dinamica del gesto e l’intrinseca sua idoneità a ledere.
Congrua ed equa deve pertanto ritenersi la sanzione inflitta, in considerazione del fatto che il
gesto violento è stato posto in essere “in un contesto estraneo all’azione in svolgimento”, così
come puntualmente rilevato dal Giudice Sportivo, e, sotto tale profilo, devono ritenersi irrilevanti
le considerazioni addotte dai reclamanti circa il comportamento provocatorio e simulatorio
dell’avversario in quanto asseritamente deducibili da riprese televisive non valorizzabili in questa
sede per gli invalicabili limiti dettati dall’art. 31 C.G.S.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della
tassa.
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