• Stagione sportiva: 2004/2005
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 92 DEL 7 ottobre 2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in
relazione agli artt. 95 e seguenti N.O.I.F.;
Sig. Marcello TARONE – Presidente Pol. Zungolese: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in
relazione agli artt. 95 e seguenti N.O.I.F.;
Sig. Gennaro NUNZIATA – calciatore Soc. Perugia: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in
relazione agli artt. 95 e seguenti N.O.I.F.;
Soc. PERUGIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità diretta;
Soc. Pol. ZUNGOLESE: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità diretta.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 92 DEL 7 ottobre 2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in
relazione agli artt. 95 e seguenti N.O.I.F.;
Sig. Marcello TARONE – Presidente Pol. Zungolese: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in
relazione agli artt. 95 e seguenti N.O.I.F.;
Sig. Gennaro NUNZIATA – calciatore Soc. Perugia: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in
relazione agli artt. 95 e seguenti N.O.I.F.;
Soc. PERUGIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità diretta;
Soc. Pol. ZUNGOLESE: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità diretta.
Il procedimento
Con provvedimento del 12/7/04, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione
Luciano Gaucci, Presidente sella Soc. Perugia, Marcello Tarone, Presidente della Soc. Pol.
Zungolese, Gennaro Nunziata, calciatore tesserato per la Soc. Perugia, nonché le rispettive
società di appartenenza per rispondere: 1) i primi tre della violazione di cui all’art. 1,
comma 1 del C.G.S., in relazione agli artt. 95 ss. N.O.I.F., per avere: il Nunziata, benché
tesserato per la Soc. Napoli per le stagioni sportive 2002/03 e 2003/04, sottoscritto il
proprio trasferimento prima alla Zungolese e poi al Perugia; il Gaucci per aver acquisito il
trasferimento di Nunziata dalla società dilettantistica Zungolese, in modo da evitare il
pagamento del premio di preparazione alla Soc. Napoli; il Tarone, per avere consentito il
tesseramento simulato di Nunziata per la Zungolese al fine del successivo trasferimento del
medesimo al Perugia; 2) le società Perugia e Zungolese della violazione di cui all’art. 2,
comma 4 C.G.S. (responsabilità diretta per le violazione ascritte ai rispettivi presidenti ed al
proprio tesserato).
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, il Perugia e il Gaucci
facevano pervenire una memoria difensiva in sintesi sostenendo: a) che Luciano Gaucci era
del tutto estraneo alla vicenda relativa al tesseramento del Nunziata, atteso che ogni atto in
materia era stato posto in essere dall’amministratore delegato Alessandro Gaucci; b) che la
società umbra aveva perfezionato il tesseramento di Nunziata in data 29/8/03, quindi in
epoca sicuramente successiva a quella (12/8/03) in cui la Zungolese aveva inoltrato al
Comitato Regionale Campania la richiesta di tesseramento del medesimo calciatore; c) che
il Perugia aveva tesserato Nunziata nella convinzione che lo stesso fosse tesserato con la
Zungolese, e nella completa ignoranza di un preesistente tesseramento con la Soc. Napoli
valido per la stagione sportiva 2003/04; d) che era stato il sig. Antonio Negri, osservatore
esterno senza alcun vincolo contrattuale con la società umbra, a proporre a quest’ultima il
Nunziata, presentandolo come giovane di talento, tesserato per la Zungolese e trasferibile a
costo zero. Concludevano pertanto i deferiti chiedendo il proscioglimento dai rispettivi
addebiti.
Anche il Nunziata faceva pervenire memoria difensiva sostenendo che allorquando era stato
tesserato, in data 22/10/02, per il Napoli egli era convinto di aver contratto un vincolo di
durata annuale, come peraltro assicuratogli dal sig. Remo Luzzi, responsabile del settore
giovanile della società partenopea e che questa sua convinzione era stata rafforzata dal fatto
che il Comitato Regionale Campania aveva ratificato il tesseramento per la società
Zungolese senza sollevare alcuna obiezione. Chiedeva pertanto il Nunziata, previa
eventuale audizione del sig. Luzzi, di essere prosciolto da ogni addebito per aver agito in
assoluta buona fede.
Alla riunione odierna il rappresentante della Procura Federale ha chiesto la dichiarazione di
responsabilità degli incolpati e l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per 30 giorni e
dell’ammenda di € 10.000,00 per il Gaucci e per il Tarone, dell’ammenda di € 10.000,00
per il Perugia e la Zungolese e dell’ammenda di € 2.500,00 per il Nunziata.
Sono comparsi altresì i difensori del Nunziata, del Gaucci e del Perugia i quali,. dopo aver
illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si sono riportati alle conclusioni già
formulate.
I motivi della decisione
Gli approfonditi accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini (audizione di tutti i protagonisti
della vicenda ed acquisizione degli atti relativi al triplice tesseramento di Nunziata)
consentono di ricostruire i fatti nei termini seguenti: a) il 22/10/02 Nunziata viene tesserato
per la società Napoli, categoria “Giovanissimi”, per le stagioni sportive 2002/03 e 2003/04.
Il cartellino “rosa” risulta sottoscritto dal calciatore e dalla di lui madre con la formale presa
d’atto “che il tesseramento andrà a scadere al termine della stagione sportiva 2003/04”; b)
al termine della stagione sportiva 2002/03, Nunziata, insoddisfatto dell’esperienza avuta
presso la società partenopea, palesa l’intenzione, sostenuta dalla famiglia, di trasferirsi ad
altra società calcistica in grado di valorizzare al meglio il suo talento sportivo; c) della cosa
vengono a conoscenza Tarone, Presidente della Società dilettantistica Zungolese, e il sig.
Antonio Negri osservatore a titolo gratuito della Soc. Perugia; d) ha quindi luogo il
tesseramento di Nunziata per la Zungolese (raccomandata inoltrata al Comitato Regionale
Campania in data 12/8/03), cui segue a breve distanza di tempo, per interessamento di
Negri, il trasferimento del giovane al Perugia, società per la quale viene tesserato in data
29/8/03 (con visto di esecutività della LNP in data 7/10/03).
Sulla base di questi fatti, è incontestabile il carattere fittizio e strumentale del tesseramento
di Nunziata per la società Zungolese: questa infatti non ha da anni squadre impegnate nel
settore giovanile, né risulta che avesse intenzione di partecipare a campionati di tali settore
nella stagione 2003/04. E’ inverosimile quindi quanto sostenuto dal Tarone di aver
provveduto al tesseramento di Nunziata (tra l’altro con modalità assolutamente anomale, e
cioè sottoscrivendo in bianco un documento di variazione che sarebbe stato compilato solo
in un momento successivo con l’indicazione della società di destinazione) di propria
iniziativa per venire incontro alle esigenze della famiglia del Nunziata, senza nulla sapere
dell’interessamento del Perugia tramite il Negri. Logica e buon senso fanno invece ritenere
che sia stato proprio il Negri, venuto a conoscenza della situazione di Nunziata e smanioso
(per sua stessa ammissione) di accreditarsi presso il Perugia come osservatore esterno e
scopritore di “giovani talenti”, a contattare il Tarone per ordire il piano di tesseramento
simulato alla Zungolese, al fine del successivo passaggio alla società umbra. Conferma di
ciò si ricava dalle dichiarazioni della madre del Nunziata, secondo cui essa ebbe a chiedere
al Negri (conosciuto nell’estate 2003) di aiutare il giovane (deluso dalla sua esperienza con
il Napoli) a passare ad altra società, e fu il Negri a proporle il trasferimento al Perugia,
previo tesseramento con la Zungolese: “il Negri ci consigliò di far passare Gennaro alla
Zungolese, ma ignoro il motivo per cui fu fatta questa cosa”. La causa di questo passaggio
intermedio è invece evidente: precostituire una situazione documentale atta ad accreditare la
buona fede della società umbra, cioè la sua ignoranza circa l’esistenza di un valido ed
efficace tesseramento di Nunziata per il Napoli, e di conseguenza eludere l’obbligo di
pagamento del premio di preparazione spettante ex artt. 95 ss. N.O.I.F. a quest’ultima
società.
E’ indubbio quindi che Tarone si sia reso responsabile della violazione dell’art. 1, comma 1
C.G.S., non potendo invocare alcuna ragione di buona fede, atteso che la società da lui
presieduta non partecipa da anni a campionati del settore giovanile (onde non può il deferito
non avere percepito il carattere simulato del tesseramento de quo, siccome strumentale al
successivo trasferimento del giovane calciatore al Perugia). Consegue ex art. 2, comma 4
C.G.S. la responsabilità diretta della Zungolese (per la violazione ascritta al proprio
presidente).
Relativamente al Nunziata, questa Commissione ritiene verosimile che lo stesso – tenuto
conto della sua giovane età ed inesperienza nonché dell’affidamento riposto nella madre -
non abbia percepito il carattere fraudolento delle operazioni di trasferimento e tesseramento
che lo hanno riguardato. Pur non essendo esente da censure la condotta superficiale della
madre, ritiene la Commissione che Nunziata debba essere prosciolto. E’ pertanto superflua
la richiesta audizione di Remo Luzzi.
Per quel che riguarda la posizione di Luciano Gaucci e del Perugia, la Commissione rileva
come dagli accertamenti dell’Ufficio Indagine non emerga la prova di un coinvolgimento
diretto dell’allora presidente Gaucci nella vicenda. Risulta infatti dalle dichiarazioni del sig.
Rondini – direttore del settore giovanile del Perugia – che del trasferimento di Nunziata al
Perugia fu interessato esclusivamente l’amministratore delegato Alessandro Gaucci (il
quale ha altresì sottoscritto la richiesta di variazione di tesseramento in data 26/8/03).
Si impone pertanto il proscioglimento di Luciano Gaucci e conseguentemente della Soc.
Perugia per responsabilità diretta.
Sanzioni adeguate per Tarone e la Zungolese appaiono quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al sig. Marcello Tarone la sanzione
dell’inibizione per giorni 30 e dell’ammenda di € 1.500,00, e alla Soc. Zungolese la
sanzione dell’ammenda di € 1.500,00.
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Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in
relazione agli artt. 95 e seguenti N.O.I.F.;
Sig. Marcello TARONE – Presidente Pol. Zungolese: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in
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Sig. Gennaro NUNZIATA – calciatore Soc. Perugia: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in
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