• Stagione sportiva: 2004/2005
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 25 agosto 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Giuseppe ALESSI – tesserato Soc. Spezia Calcio 1906 S.r.l. – artt. 1 e 5 C.G.S.
Soc. SPEZIA CALCIO 1906 S.r.l. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Romano AMADEI – presidente F.C. Modena S.p.A. – art. 6, commi 1 e 2 C.G.S.
Soc. F.C. MODENA S.p.A.- artt. 6, commi 2 e 3, e 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Soc. A.C. CHIEVO VERONA S.r.l. – art. 9, comma 3 C.G.S.
Salvatore AMBROSINO – già tesserato U.S. Grosseto F.C. S.r.l. – art. 1, comma 1, artt. 5,
6 commi 1 e 2, 6 e 7 C.G.S.
Soc. U.S. GROSSETO F.C. S.r.l. – artt. 2, commi 3 e 4, e 6, commi 2 e 4 C.G.S.
Soc. A.S. MELFI S.p.A. – art. 9, comma 3 C.G.S.
Stefano BETTARINI – tesserato U.C. Sampdoria S.p.A. – art. 6, commi 1 e 2 C.G.S.
Soc. U.C. SAMPDORIA S.p.A. – artt. 6, commi 2 e 4, e 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Vincenzo BEVO – tesserato F.C. Igea Virus Barcellona S.r.l. – artt.1, comma 1, e 5 C.G.S.
Soc. F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA S.r.l. – art.2, commi 3 e 4 C.G.S.
Maurizio CACCAVALE – tesserato Pescara Calcio S.p.A. – artt. 1, comma 1, e 5 C.G.S.
Soc. PESCARA CALCIO S.p.A. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Gianni CALIFANO – già tesserato Calcio Chieti S.p.A. – artt.1, comma 1, artt. 5 e 6,
commi 1, 2 e 7 C.G.S.
Soc. CALCIO CHIETI S.p.A. – artt. 2, commi 3 e 4, e 6, commi 2 e 4 C.G.S.
Roberto D’AVERSA – già tesserato A.C. Siena S.p.A. – artt.1, comma 1, e 5 C.G.S.
Soc. A.C. SIENA S.p.A. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Fabio Carmine Luca DE SANZO – tesserato A.S. Palese Calcio S.r.l. – art. 6, commi 1 e 2
C.G.S.
Soc. A.S. PALMESE CALCIO S.r.l. – artt. 6, commi 3 e 4, e 2, commi 2 e 4 C.G.S.
Soc. MELFI – art. 9, comma 3 C.G.S.
Luigi DEL NERI – già tesserato A.C. Chievo Verona S.r.l. – art. 6, comma 7 C.G.S.
Soc. A.C. CHIEVO VERONA S.r.l. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Firmino ELIA – già tesserato Pro Patria Gallaratese S.r.l. – artt.1, comma 1, e 5 C.G.S.
PRO PATRIA GALLARATESE S.r.l. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Italo FARINELLA – tesserato U.S. Scalea 1912 – art. 6, comma 7 C.G.S.
Soc. U.S. SCALEA 1912 – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Alfredo FEMIANO – già tesserato Como Calcio S.p.A. – artt.1, comma 1, e 5
Soc. COMO CALCIO S.p.A. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Fabrizio FERRIGNO – tesserato U.S. Catanzaro S.p.A. – artt. 1, comma 1, e 5 C.G.S.
Soc. U.S. CATANZARO S.p.A. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Giovanni GALEONE – già tesserato Ancona Calcio S.p.A. – art. 6, comma 7 C.G.S.
Soc. ANCONA CALCIO S.p.A. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Luca GENTILI – tesserato U.S. Catanzaro S.p.A. – artt.1, comma 1, e 5 C.G.S.
Soc. U.S. CATANZARO S.p.A. – artt. 6, commi 2 e 4, e 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Luis LANDINI – tesserato U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. – artt.1, comma 1, e 5 C.G.S.
Soc. U.S. SASSUOLO CALCIO S.r.l. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Pasquale LOGIUDICE – tesserato U.S. Catanzaro S.p.A. – art. 6, commi 1 e 2 C.G.S.
Soc. U.S. CATANZARO CALCIO S.p.A. – artt. 6, commi 2 e 4, e 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Massimo LONDROSI – collaboratore Ancona Calcio S.p.A. – art. 6, comma 7 C.G.S.
Soc. ANCONA CALCIO S.p.A. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Antonio MARASCO – già tesserato F.C. Modena S.p.A. – art. 6, commi 1 e 2 C.G.S.
Soc. F.C. MODENA S.p.A. – artt. 6, commi 2 e 4, e 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Soc. A.C. CHIEVO VERONA S.r.l. – art. 9, comma 3 C.G.S.
Alberto NOCERINO – tesserato F.C. Sporting Benevento S.r.l. – art.1, comma 1, artt. 5 e
6, commi 1 e 2 C.G.S.
Soc. F.C. SPORTING BENEVENTO S.r.l. – artt. 6, commi 2 e 4, e 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Stefano OSTI – tesserato A.C. Siena S.p.A. – art. 6, comma 7 C.G.S.
Soc. A.C. SIENA S.p.A. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Giuseppe PAPADOPULO – già tesserato A.C. Siena S.p.A. – art. 6, comma 7 C.G.S.
Soc. A.C. SIENA S.p.A. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Antonio PASSALACQUA – tesserato U.S. Scalea 1912 – artt. 1, comma 1, e 6, commi 1, 2
e 6 C.G.S.
Soc. U.S. SCALEA 1912 – artt. 6, commi 2, 4 e 6, e 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Soc. VALLATA BAGALADI S.L. – art. 9, comma 3 C.G.S.
Ivano PASTORE – tesserato U.S. Catanzaro S.p.A. – artt.1, comma 1, e 5 C.G.S.
Soc. U.S. CATANZARO S.p.A. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Ermanno PIERONI – già Presidente Ancona Calcio S.p.A. – art. 6, comma 7 C.G.S.
Soc. ANCONA CALCIO S.p.A. – art. 2, comma 4 C.G.S.
Nelso RICCI – già tesserato A.C. Siena S.p.A. – art. 6, commi 1 e 2 e art. 6, comma 7
C.G.S.
Soc. A.C. SIENA S.p.A. – artt.6, commi 2 e 4, e 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Generoso ROSSI – già tesserato A.C. Siena S.p.A. – artt.1, comma 1, e 5 C.G.S.
Soc. A.C. SIENA S.p.A. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Giovanni SARTORI – tesserato A.C. Chievo Verona S.r.l. – art. 6, commi 1 e 2 C.G.S.
Soc. A.C. CHIEVO VERONA S.r.l. – artt. 6, commi 2 e 4, e 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Walter SCAPIGLIATI – tesserato A.C. Siena S.p.A. – art. 6, comma 7 C.G.S.
Soc. A.C. SIENA S.p.A. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Doriano TOSI – tesserato F.C. Modena S.p.A. – art. 6, commi 1 e 2 C.G.S.
Soc. F.C. MODENA S.p.A. – artt. 6, commi 2 e 4, e 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Soc. A.C. CHIEVO VERONA S.r.l. – art. 9, comma 3 C.G.S.
Maurizio TROMBETTA – tesserato Ancona Calcio S.p.A. – art. 6, comma 7 C.G.S.
Soc. ANCONA CALCIO S.p.A. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Nicola VENTOLA – già tesserato A.C. Siena S.p.A. – artt. 1, comma 1, e 5 C.G.S.
Soc. A.C. SIENA S.p.A. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Enrico ZANCHI – tesserato A.C. Siena S.p.A. – art. 6, comma 7 C.G.S.
Soc. A.C. SIENA S.p.A. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.
PARTE II
PARTE II
c) MAURIZIO CACCAVALE, ALFREDO FEMIANO, ROBERTO D’AVERSA, GENEROSO
ROSSI, NICOLA VENTOLA, PESCARA CALCIO S.P.A., COMO CALCIO S.P.A., A.C. SIENA
S.P.A.
Dal coacervo degli atti sottoposti al vaglio di questa commissione, come già rilevato in
premessa, emerge, in una sintesi complessiva, l’esistenza di un gruppo organizzato di
tesserati scommettitori - più o meno incalliti- in grado di attingere notizie ed informazioni
in ordine ai risultati di gare riguardanti vari campionati, talvolta in collegamento con
soggetti estranei all’organizzazione calcistica e certamente interessati alla certezza di un
risultato “predefinito” da cui, ovviamente, far derivare il lucroso vantaggio di una
scommessa non aleatoria.
La figura del calciatore senese Rossi emergente dalle varie intercettazioni telefoniche è
paradigmatica nel novero dei deferiti ex artt.1 e 5 C.G.S.
Sia sufficiente sottolineare alcune frasi pronunciate dal deferito: “noi abbiamo giocato
2.000 euro su due squadre (…) la vittoria del Cagliari e della Fiorentina” (telefonata con
l’Ambrosino del 21/3/2004) “prendiamo 30, 40 mila euro (…) da noi ci stanno i malati
proprio” (con lo stesso interlocutore il 23/3/2004).
La valenza probatoria di tali circostanze è stata negata dall’interessato con l’assunto, tanto
patetico quanto inattendibile, di aver inteso soltanto schernire l’Ambrosino, ma tale
atteggiamento defensionale, comune ad altri deferiti, è, se non altro, inequivocabilmente
smentito da quanto detto nel corso delle telefonate con il D’Aversa il 16 aprile (“chiama
qualcuno … Verona e Ascoli quello di mezzo”) da cui non si evince alcun intento
“burlesco”. Inoltre, deve tenersi anche conto della condotta tenuta dal Rossi in relazione
alla vicenda trattata al par. 5d).
Il tenore delle conversazioni telefoniche or ora evidenziato costituisce ovviamente anche
una sufficiente prova della responsabilità del D’Aversa che, more solito, ha respinto ogni
addebito asserendo di essersi limitato, da attento lettore di giornali sportivi, a formulare
talvolta dei pronostici, senza procedere ad alcuna scommessa.
D’altra parte, la domanda posta al Rossi nel corso del colloquio telefonico del 16 aprile
(“ma tu riesci a fare qualcosa per le partite?”) non appare proprio conciliabile con un mero
interesse hobbistico per l’esito delle gare, né si può ipotizzare una calunniosa insinuazione
in quanto detto dal Rossi (“gli abbiamo messo 2.000 euro io e D’Aversa”) all’Ambrosino
nella telefonata del 21 marzo.
Considerazioni sostanzialmente analoghe valgono anche in relazione alla responsabilità del
Caccavale che, con gli usuali toni defensionali, ha costantemente sostenuto, nonostante il
tenore di innumerevoli telefonate con l’Ambrosino, di non aver mai scommesso in vita sua
sul risultato di partite di calcio e di essersi unicamente preoccupato di “dar corda”
all’assillante interlocutore.
Ritiene la commissione che l’assunto non meriti considerazione, qualora si tenga presente
l’interesse più volte manifestato dal Caccavale per le quote relative alle gare (telefonate del
13/4/2004, 22/4/2004, 1/5/2004, 4/5/2004) e che il Califano (telefonata del 25/4/2004 con
l’Ambrosino) ha puntualmente confermato (“con Maurizio ho perso un sacco di soldi”)
quanto detto dal Caccavale (“perché mi sono giocato con il Califfo certe squadre che mi ha
dato lui mi ha fatto perdere”) evidentemente non in tono scherzoso, all’Ambrosino
(telefonata del 25/4/2004).
Il contenuto dei numerosi colloqui telefonici con l’Ambrosino connotano la responsabilità
anche del calciatore Femiano che, con stancante ripetitività, ha riferito di non essersi mai
interessato a scommesse su gare di campionato.
Palese è il suo interesse per le quote (“quaranta … trenta … è scesa”) emergente, tra l’altro,
nella conversazione telefonica con l’Ambrosino del 24 aprile e altrettanto palese è il suo
interesse ad acquisire, oltre che a fornire, ogni utile notizia relativa a gare del tutto estranee
al campionato di competenza (telefonata del 30 aprile).
Nel novero dei deferiti per violazione del divieto di effettuare scommesse, soltanto la
responsabilità del calciatore senese Ventola non appare pienamente accertata.
Sicuramente indizianti a suo carico sono le parole del Rossi (“Da noi ci stanno i malati
proprio …. Chi ci sta? D’Aversa, Ventola ci sta”) rivolte all’Ambrosino nel corso della
telefonata del 24 marzo.
Pari rilevanza va attribuita alle dichiarazioni rese dall’Osti agli organi di P.G. il giorno
13/5/2004 (“per quanto mi risulta il Chiesa e Ventola sono soliti scommettere con le
agenzie di scommesse sportive sui risultati delle partite di calcio”). Ed è comunque
sintomatico il riferimento del D’Aversa ad una scommessa, disciplinarmente irrilevante,
fatta con il Ventola sui risultati di semifinale della Coppa Uefa.
Le risultanze dibattimentali hanno però scalfito la valenza probatoria di tali circostanze.
Innanzi tutto, il Ventola non ha avuto alcuna remora nell’ammettere la sua passione per il
giuoco d’azzardo, che lo induce a frequentare abitualmente i casinò e ad essere assiduo
partecipante alle partite a carte con taluni compagni di squadra.
Tale assunto ha trovato riscontro nelle dichiarazioni del D’Aversa (“Eravamo soliti giocare
a poker io, Generosi Rossi, Nicola Ventola, Marco Fortin ed Alessandro Cucciari”) e del
Fortin (“eravamo soliti giocare a carte nel corso dei ritiri pre partita. Si trattava di un
gruppo diciamo quasi fisso, composto, oltre che dal sottoscritto, dai miei compagni
Ventola, Cucciari, D’Aversa e talvolta lo stesso Rossi”), nonché nel rinvenimento
nell’abitazione del D’Aversa, nel corso della perquisizione domiciliare dell’11/5/2004, di
una annotazione manoscritta il cui tenore (Ale – 2600 – 3300, Roby -2000 -2000, Marco +
700 +700, Nicola +3900 +4600) ben può essere riferito al rapporto di credito e di debito di
un quartetto di giocatori di carte (e della abilità del Ventola nel poker).
Ne consegue che il riferimento del Rossi alla “malattia” del Ventola non esclude una
diversa interpretazione connotando il deferito come un appassionato giocatore d’azzardo e
non come uno scommettitore.
In secondo luogo, l’Osti, ribadendo al dibattimento quanto aveva già dichiarato all’Ufficio
Indagini, ha precisato che il giorno 13 maggio agli organi di P.G. aveva semplicemente
riferito quanto appreso il giorno 11 maggio dal Magini che, a sua volta, pur escludendo una
specifica e personale comunicazione all’Osti, ha indicato nelle motivazioni contenute
nell’ordine di perquisizione della Procura di Napoli datato 6 maggio l’origine e la causa
dell’indicazione del Ventola quale scommettitore.
Ritiene la commissione, valutate tali circostanze, che gli elementi indizianti, su cui si fonda
il deferimento, non consentono di pervenire al convincimento, al di là di ogni ragionevole
dubbio, della responsabilità del Ventola, di cui si impone il proscioglimento.
Così delineata in linea di fatto la posizione dei deferiti, la commissione ritiene necessario,
al fine di una corretta qualificazione giuridica, sottolineare, condividendo pienamente
l’assunto accusatorio, che le condotte de quibus violano senza alcun dubbio non solo il
disposto di cui all’art. 5 C.G.S. ma anche la norma di cui all’art. 1 C.G.S.
Infatti, il porre in essere un’attività conoscitiva diretta a scoprire l’esistenza di accordi
illeciti, il rendere partecipi altre persone, tesserati e non, di quanto appreso o intuito,
l’intrattenere comunque una fittissima rete di contatti telefonici al fine di effettuare
scommesse sull’esito di gare dal risultato meno “incerto”, costituisce sicuramente la
violazione, di rilevanza non marginale, dei fondamentali principi di lealtà, probità e
correttezza.
Sotto un profilo tecnico-giuridico, la commissione ritiene che la specificità della previsione
sanzionatoria di cui all’art. 5 C.G.S. ben possa concorrere con la violazione di cui all’art. 1
allorché la condotta del tesserato non si esaurisca nell’effettuare la scommessa, ma si
estrinsechi anche in un’attività che, diretta ad acquisire ogni utile informazione su eventi
agonistici, presenti connotati confliggenti con i doveri di comportamento di cui all’art. 1
C.G.S.
Ed alla responsabilità dei tesserati ex artt. 1 e 5 C.G.S. consegue necessariamente la
responsabilità della società di appartenenza ex art. 2 c. 4 C.G.S. in quanto la non felice
collocazione sistematica del principio sancito dall’art. 2 c. 3 C.G.S. non può in alcun modo
inficiare la lettera e la ratio della normativa dettata in tema di responsabilità oggettiva.
Per quanto attiene all’entità delle sanzioni, la commissione ritiene equo parametrarla alla
abitualità, ovvero alla reiterazione, dei comportamenti illeciti, alla collocazione funzionale
del tesserato nel tessuto dei rapporti intercorrenti con gli altri soggetti coinvolti nonché al
comportamento processuale esauritosi, di regola, nella mera reiezione dell’addebito, anche
in dispregio di ogni evidenza.
Pertanto la commissione delibera di dichiarare Maurizio Caccavale, Alfredo Femiano,
Generoso Rossi e Roberto D’Aversa responsabili della violazione degli artt. 1 e 5 C.G.S., e
applica loro la sanzione di cui al dispositivo.
d) GARA CHIEVO VERONA – SIENA DEL 21 MARZO 2004 (1-1) - NELSO RICCI, GIOVANNI
SARTORI, LUIGI DEL NERI, A.C. SIENA S.P.A., A.C. CHIEVO VERONA S.R.L.
In relazione a questa gara sono deferiti: Ricci e Sartori, direttori sportivi, rispettivamente, di
Siena e Chievo, per illecito sportivo; Del Neri, allenatore del Chievo, per omessa denuncia
di illecito sportivo; Rossi, calciatore del Siena, per aver cercato di acquisire, allo scopo di
scommettere, notizie circa l’esistenza di accordi illeciti in ordine al risultato delle gare; le
società Chievo e Siena per responsabilità oggettiva in relazione alle violazioni ascritte ai
rispettivi tesserati (sono state invece stralciate – vedi ordinanza n. 1 del 18/8/2004 – le
posizioni di Ambrosino e della Soc. Grosseto).
L’accusa per illecito sportivo si fonda essenzialmente su questi elementi: a) la ritenuta
genuinità delle conversazioni telefoniche del 21/3/2004 (ore 9.49 e 12.25) tra Ambrosino e
Rossi in merito a presunti contatti intercorsi tra dirigenti delle due società per concordare il
risultato del pareggio ed alla netta opposizione palesata al riguardo dall’allenatore del
Chievo Del Neri; b) l’incontro avvenuto presso un casello autostradale di Modena il
17/3/2004 tra Ricci e Sartori finalizzato appunto al perfezionamento dell’accordo illecito; c)
l’interesse di entrambe le squadre – attesa la loro posizione in classifica in quella fase del
campionato - al conseguimento di un risultato di parità.
Per quanto riguarda il primo punto, si osserva che nelle intercettazioni del 21/3/2004 (all.ti
54 e 61 alla relazione Ufficio Indagini) i due tesserati alludono chiaramente alla loro
aspirazione di effettuare scommesse “sicure” sul risultato della gara Chievo-Siena
(programmata per quello stesso giorno), finendo però per convenire su una perdurante
situazione di incertezza al riguardo, salva la possibilità di raggiungere accordi illeciti
all’ultimo momento, addirittura durante il corso della stessa (“pure in mezzo al campo”). Al
di là degli auspici e dei progetti (di incerta realizzazione) di Rossi (che asseconda con
riserva l’intenzione di Ambrosino di scommettere sulla gara; v. telefonata delle 9.49 – A.:
“allora quasi quasi me la faccio qualche cosarella” – R.: “ci può stare qualche cosa
secondo me”), i riferimenti di Rossi a presunti contatti tra dirigenti delle due società
finalizzate all’accordo illecito (“società e società sono andate a parlare”; “il direttore ha
parlato con … Pastorelli”) sono rimasti confinati in una dimensione di indeterminatezza ed
ambiguità, non essendo stato possibile identificare né il fantomatico “Pastorelli” (nulla di
più di una mera ipotesi investigativa è l’assunto dell’Ufficio Indagini che potesse trattarsi di
un broker assicurativo della NI.PA. s.r.l. – vedi dichiarazione all’Ufficio Indagini del
Presidente del Chievo Campedelli –, mentre non vi è alcun elemento concreto per sostenere
che Rossi abbia inteso riferirsi al Presidente del Verona Gianbattista Pastorello o ai di lui
figli Andrea o Federico, procuratori sportivi), né i dirigenti delle due società che si
sarebbero incontrati per “combinare” il risultato della gara. A quest’ultimo riguardo
l’ipotesi accusatoria secondo cui l’incontro de quo sarebbe quello avvenuto in Modena il
17/3/2004 (4 giorni prima della gara) tra Ricci e Sartori è rimasta sfornita di prova,
dovendosi considerare che i due incolpati hanno fornito in ordine a tale incontro una
giustificazione non solo plausibile, ma anche confermata dalle deposizioni assunte in sede
dibattimentale (vedi testimonianze Marchi, Burroni, Di Taranto). Ricci infatti si sarebbe
recato (nella settimana antecedente la gara in esame) a Modena (accompagnato dalla
signora Marchi, con la quale intratterrebbe da anni una relazione sentimentale) per
organizzare logisticamente la trasferta della squadra del Siena in quella città per la gara del
9/5/2004 (controllo del campo di allenamento e scelta dell’albergo per il pernottamento dei
calciatori; in proposito il teste Osti, segretario del Siena, ha riferito in dibattimento che
siffatte missioni logistiche possono essere effettuate dal Ricci anche alcuni mesi prima della
gara da disputare in trasferta), mentre Sartori sarebbe sceso dal Veneto in Emilia per
assistere ad un torneo di calcio giovanile a San Marino. I due incolpati (legati da
consolidata e risalente conoscenza professionale) avrebbero quindi approfittato
dell’occasione per la consegna (da parte di Sartori a Ricci) di alcuni biglietti omaggio
relativi alla gara Chievo-Siena, decidendo di incontrarsi al casello autostradale di Modena
Nord nella tarda mattinata del 17/3/2004 (i biglietti sarebbero stati richiesti al Ricci dalla
Marchi per conto della sua collega Daniela Manca: il marito di quest’ultima, Marco
Burroni, ha confermato la circostanza in dibattimento). I contatti telefonici intercorsi tra le
utenze cellulari di Ricci e Sartori nella serata del 16/3/2004 ore 21.34 e nella mattinata del
17/3/2004 ore 10.37 - 11.25 – 11.35 (vedi estratto tabulati telefonici, pagg. 13-14 della
relazione dell’Ufficio Indagini) sarebbero appunto finalizzati alla fissazione
dell’appuntamento, mentre gli orari degli spostamenti dell’auto del Ricci in entrata e in
uscita dall’autostrada sono documentati (in termini compatibili con le dichiarazioni degli
incolpati) dall’estratto-conto dei pagamenti Telepass in atti.
La Procura ed il difensore del terzo interessato Empoli hanno profuso vari e suggestivi
argomenti finalizzati ad evidenziare incongruenze e contraddizioni della versione difensiva
e a mettere conseguentemente in discussione la verosimiglianza della dinamica e delle
causali dell’incontro de quo quali riferite da Ricci e Sartori e dai testi indotti a loro difesa:
ritiene tuttavia la commissione che detti argomenti riguardino circostanze secondarie o
addirittura irrilevanti (ad esempio, l’utilizzo fatto dal teste Burroni dei biglietti procuratigli
dal Ricci; modi e tempi della trasferta in Verona dello stesso per assistere alla gara Chievo-
Siena; inverosimiglianza dell’allegata consegna dei biglietti in autostrada a fronte della
prassi normalmente seguita dai dirigenti delle Società calcistiche di inviarsi i biglietti per
corriere espresso, di scambiarsi i tagliandi omaggio direttamente allo stadio nell’imminenza
della gara o di farli recapitare allo sportello “accrediti” della biglietteria; il fatto che la
Marchi non sia mai stata indicata da Ricci negli interrogatori precedenti), come tali
inidonee a fondare una valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni non solo dei
deferiti, ma anche dei testi escussi in dibattimento. Al riguardo va anche opportunamente
valorizzato il fatto che Ricci e Sartori abbiano riferito spontaneamente alla P.G. (e poi
all’Ufficio Indagini) del loro incontro a Modena del 17/3/2004 (anche se deve darsi atto che
l’eziologia ed il contesto circostanziale del medesimo sono stati chiariti nel dettaglio solo in
sede dibattimentale).
La difesa dell’Empoli ha anche ipotizzato che (a prescindere dall’incontro del 17/3/2004)
l’accordo illecito tra Ricci e Sartori potesse essere stato perfezionato in occasione delle
telefonate intercorse tra i medesimi in data 19/3/2004 (ore 12.36 e 12.40) per complessivi
minuti 14,14 (v. estratto tabulati telefonici a pag. 14 della relazione dell’Ufficio Indagini).
Non pare però alla commissione che da tale dato possano ricavarsi argomenti decisivi in
senso accusatorio posto che: a) nei tabulati relativi all’utenza cellulare di Ricci prodotti
dalla difesa del medesimo (vedi all.7 alla memoria del 19/8/2004) risulta in data 19/3/2004
un unico contatto con l’utenza cellulare di Sartori (alle ore 12.36) della durata di minuti
3,47. Il contrasto con i dati riferiti dall’Ufficio Indagini è evidente e dello stesso non è stato
possibile (nonostante gli apprezzabili sforzi del difensore dell’Empoli) acquisire alcuna
spiegazione tecnica o logica; b) i medesimi tabulati documentano l’esistenza di contatti
telefonici tra Ricci e Sartori anche nei mesi precedenti ai fatti di causa; c) attesi i ruoli
ricoperti dai due incolpati nelle rispettive compagini societarie, non è affatto anomalo o
sospetto il fatto che gli stessi potessero avere occasione di contatti di natura professionale o
personale.
Deve dunque escludersi che sia stata raggiunta la prova dell’assunto accusatorio secondo
cui l’incontro Ricci-Sartori del 17/3/2004 e/o i contatti telefonici del 19/3/2004 sarebbero
stati finalizzati al perfezionamento di accordi illeciti concernenti la gara Chievo-Siena del
21/3/2004.
D’altra parte va anche considerato che: a) nelle dichiarazioni rese sia alla P.G., sia alla
D.D.A. di Napoli, sia all’Ufficio Indagini Del Neri ha decisamente smentito di essere stato
avvicinato da chicchessia nella settimana precedente la gara per verificare la sua
disponibilità ad avallare accordi tra calciatori o tra dirigenti diretti a “combinare” il risultato
della stessa; b) Ambrosino, pur riconoscendo la natura illecita dei colloqui telefonici
intrattenuti con Rossi in data 21/3/2004 (escludendo che il suo interlocutore potesse aver
inteso prenderlo in giro) non ha saputo (o voluto) fornire alcun chiarimento circa gli organi
societari che secondo Rossi avrebbero avviato le trattative illecite né circa le modalità con
cui le stesse sarebbero state condotte; c) l’asserita convergenza di interessi di Chievo e
Siena per il conseguimento di un risultato di parità (quale poi effettivamente verificatosi)
costituisce un dato opinabile dal punto di vista probatorio, posto che non difettano certo
argomenti validi per sostenere il contrario (mancando ben 9 giornate al termine del
campionato e non avendo neppure il Chievo raggiunto una posizione di classifica di
tranquillità tale da far ritenere ai suoi dirigenti opportuna e consigliabile una combine per il
pareggio con una squadra sua diretta antagonista nella lotta per non retrocedere).
In tale situazione ritiene la commissione, alla stregua dei criteri di valutazione del materiale
probatorio esplicitati supra al par. 5b), che le intercettazioni telefoniche in esame, atteso il
loro contenuto narrativo non univocamente leggibile in senso accusatorio, siano pertanto
insufficienti a ritenere raggiunta la prova dell’illecito sportivo contestato.
Ricci, Sartori e Del Neri vanno dunque prosciolti dai rispettivi addebiti; altrettanto dicasi
per Siena e Chievo per la correlativa ipotesi di responsabilità oggettiva (art. 6, c. 4 C.G.S.).
Va invece affermata la responsabilità di Rossi per la violazione dell’art. 1 c. 1 in relazione
all’art. 5 C.G.S.: è indubbio infatti che egli abbia posto in essere una condotta diretta
all’acquisizione di informazioni su possibili accordi illeciti riguardanti la gara in esame utili
ad effettuare scommesse.
Sul punto, anche per la conseguente responsabilità oggettiva del Siena ex art. 2 c. 4 C.G.S.,
si rinvia al par. 5c).
e) GARA MODENA – SAMPDORIA DEL 25 APRILE 2004 (1-0) - ANTONIO MARASCO,
STEFANO BETTARINI, F.C. MODENA S.P.A., U.C. SAMPDORIA S.P.A.
In relazione a questa gara sono deferiti: Marasco e Bettarini, calciatori tesserati,
rispettivamente, per Modena e Sampdoria, per illecito sportivo, nonché le società di
appartenenza per responsabilità oggettiva correlata alla violazione ascritta ai rispettivi
tesserati (sono state invece stralciate – vedi ordinanza n. 1 del 18/8/2004 – le posizioni di
Ambrosino e Califano e delle società Grosseto e Chieti).
L’accusa per illecito sportivo si fonda essenzialmente su due elementi: 1) intercettazioni
aventi ad oggetto conversazioni telefoniche intercorse tra Marasco, Ambrosino, Califano e
Saracino; 2) contatti sms tra Marasco e Bettarini nei giorni immediatamente precedenti e in
concomitanza alla gara in questione.
Secondo la Procura le risultanze delle intercettazioni (sia antecedenti che successive al
25/4/04) dimostrerebbero il fattivo interessamento di Marasco nei confronti di Bettarini per
l’alterazione del risultato della gara in esame: egli infatti riferirebbe, con dovizia di
particolari, a soggetti estranei alle società Modena e Sampdoria (in particolare Ambrosino)
ed interessati all’effettuazione di scommesse “sicure” sulla gara, lo sviluppo delle trattative
con il suo “avversario” (già compagno di squadra nel Venezia) finalizzate all’accordo
illecito. D’altro canto, il coinvolgimento di Bettarini sarebbe dimostrato dal fatto che
allorquando i soggetti intercettati fanno riferimento a contatti che Marasco avrebbe dovuto
prendere con il calciatore doriano, i contatti medesimi risulterebbero confermati da
telefonate o sms intercorsi tra i due deferiti nello stesso contesto temporale. Inoltre
altamente sintomatica dell’esistenza di trattative illecite sarebbe l’anomala intensificazione
del traffico sms tra Marasco e Bettarini registrato in concomitanza alla gara.
La difesa di Bettarini si articola nei seguenti termini: a) nella quasi totalità dei colloqui
intercettati gli scommettitori interessati al risultato della gara Modena-Sampdoria non
sembrerebbero affatto in possesso di notizie diverse da quelle che circolano normalmente
tra gli appassionati di calcio; b) nella trascrizione della telefonata 19/4/2004 ore 19.23 tra
Marasco e Ambrosino (ritenuta fondamentale dall’accusa) vi sarebbe un errore – aggiunta
della congiunzione “che” - tale da alterare in modo rilevante il significato delle parole
pronunciate da Marasco: una volta eliminato l’errore risulterebbe smentito l’assunto
accusatorio secondo cui l’intercettazione de qua dimostrerebbe il già avvenuto contatto, a
quella data, tra Bettarini e Marasco; c) neppure dalla conversazione 23/4/2004 ore 21.26 tra
Ambrosino e Saracino sarebbe ricavabile la prova di un approccio di Marasco nei confronti
di Bettarini volto a condizionare l’esito della gara: si tratterebbe infatti di un brano ambiguo
ed indecifrabile da cui non risulterebbe affatto quale fosse la fonte da cui Saracino avrebbe
appreso la notizia della reazione di Bettarini all’approccio di Marasco; d) in tutte le
conversazioni intercettate Marasco mostrerebbe di essere perfettamente consapevole
dell’inutilità di qualsivoglia tentativo di coinvolgimento di Bettarini nel piano diretto
all’illecito condizionamento del risultato della gara. Marasco, anzi, paleserebbe
ripetutamente un atteggiamento di “chiusura totale” rispetto all’auspicato accordo illecito,
posto che entrambe le società non avrebbero potuto avere interesse che alla vittoria della
rispettiva squadra (la Sampdoria perché ancora in corsa per la Coppa Uefa, il Modena
perché coinvolto nella lotta per non retrocedere in serie B); e) Marasco sarebbe comunque
una fonte del tutto inattendibile, come dimostrato dalle plurime lamentele degli
scommettitori intercettati circa l’inaffidabilità dei pronostici da costui suggeriti; f) la
conversazione Ambrosino-Saracino 25/4/2004 ore 19.17 (“il parente ha vinto e noi non
abbiamo preso niente”) dimostrerebbe per tabulas come i due interlocutori, sulla base delle
informazioni ricevute da Marasco, sapessero perfettamente che la Sampdoria avrebbe
giocato regolarmente (e questo perché Marasco non aveva mai nemmeno tentato di
proporre un accordo); g) non vi sarebbe nulla di anomalo nell’intensità del traffico sms
intercorso da Marasco e Battarini, tenuto conto del loro rapporto di amicizia e della vera e
propria mania di Bettarini per la comunicazione interpersonale tramite sms (v. consulenza
tecnica Frallicciardi di analisi del traffico telefonico sull’utenza mobile di Bettarini).
La difesa della società Sampdoria assume che quest’ultima non avrebbe avuto alcun
interesse a concordare un risultato di pareggio o sconfitta nella gara con il Modena,
trattandosi di incontro decisivo per la qualificazione in Coppa Uefa: la mancata
partecipazione a tale competizione avrebbe infatti comportato per la società doriana un
danno economico di rilevante entità (v. consulenza tecnica Deloitte 12/8/2004).
Le difese di Marasco e Modena ritengono che l’accusa di illecito sportivo si basi su
elementi del tutto congetturali ed ipotetici: si tratterebbe infatti di un “teorema inquisitorio”
fondato esclusivamente sull’amicizia tra Bettarini e Marasco e sui presunti riferimenti a
questi ultimi da parte di soggetti intercettati con espressioni dal significato scarsamente
intelligibile e suscettibile di interpretazioni contrastanti.
La commissione ritiene che l’accusa di illecito sportivo sia fondata: della stessa devono
però rispondere solo Marasco e Modena.
Anzitutto vanno richiamate le considerazioni di ordine generale svolte al par. 5a) circa il
contesto complessivo in cui si inseriscono le vicende oggetto del presente procedimento,
sottolineandosi come le indagini che hanno portato al deferimento in oggetto abbiano preso
le mosse dalla trasmissione (all’Ufficio Indagini F.I.G.C.) degli atti di un procedimento
penale pendente dinanzi alla Procura di Napoli (originato dalle dichiarazioni di un
collaboratore di giustizia coinvolgenti vari soggetti legati alla criminalità organizzata) le cui
risultanze investigative hanno, allo stato, evidenziato “la non occasionalità di accordi volti
a condizionare incontri di calcio; la diffusione del meccanismo a molteplici compagini
societarie; la strumentalità del condizionamento delle partite di calcio rispetto al
conseguimento di indebiti arricchimenti; il coinvolgimento, accanto a tesserati della
F.I.G.C., di persone esterne talvolta collegate ad ambienti camorristici o malavitosi” (v.
decreto di perquisizione D.D.A. Procura Napoli 6/5/2004).
Nella specie risultano coinvolti nella vicenda illecita i tesserati Ambrosino (della società
Grosseto), per sua stessa ammissione incallito scommettitore, Marasco e Bettarini, questi
ultimi legati da amicizia per aver entrambi militato nelle file del Venezia nelle stagioni
2000/2001 e 2001/2002, ed il non tesserato Saracino (“Gigino”) titolare di un’agenzia di
scommesse in Torre Annunziata e risultato in stretto contatto con Ambrosino. A sua volta
quest’ultimo è legato da rapporti di frequentazione e amicizia con Marasco risalenti
all’epoca della loro comune militanza nella squadra del Savoia.
Tutte le conversazioni telefoniche intercettate pertinenti alla gara in esame risultano
caratterizzate dal ricorso degli interlocutori ad un linguaggio convenzionale intessuto di
termini criptici (“centro” per pareggio, “periferia” per vittoria esterna, “primo” per vittoria
della squadra di casa, “purgarsi” per vendersi la partita), di espressioni gergali
(“movimento” per tentativo di combine), di denominazioni di “copertura” per indicare
persone (“il bello”, “il parente”, “l’uomo nero”) o località (“Romeo” per Verona): dato
questo che appare univocamente sintomatico del contenuto illecito dei colloqui, dei
consolidati rapporti esistenti tra gli interlocutori e del loro interesse ad acquisire notizie sul
risultato sicuro della gara de qua (sulla valenza probatoria di questo elemento v. decreto di
perquisizione D.D.A. Napoli, all. 8 alla relazione Ufficio Indagini). E’ significativo che
dell’uso di tale linguaggio convenzionale nessuna spiegazione plausibile, alternativa a
quella accusatoria, sia stato in grado di fornire Marasco nonostante le ripetute contestazioni
rivoltegli sul punto da questa commissione nel corso della sua audizione dibattimentale.
Che i personaggi indicati come “il bello” e “il parente” nelle intercettazioni infra esaminate
siano rispettivamente Bettarini e Marasco si ricava: a) dalle dichiarazioni di Ambrosino
(interrogatorio dinanzi alla Procura di Napoli in data 20/5/2004 con specifico riferimento
alle conversazioni de quibus); b) dalle parziali ammissioni dibattimentali di Marasco
(“nella telefonata del 19/4/2004 ore 19.23 con il termine “il bello” ritengo che Ambrosino
in quella circostanza si riferisse a Bettarini”); c) dalla correlazione dei riferimenti contenuti
nelle conversazioni ad altre circostanze che consentono di ritenere sicura la identificazione
(ad es. nella telefonata del 10/4/2004 ore 19.18 Ambrosino e Saracino dicono che “il
parente” in una prossima partita avrebbe dovuto incontrare la Sampdoria; nella telefonata
del 17/4/2004 ore 23.16 si dice che “il bello” ha sempre la speranza della Coppa Uefa,
competizione per l’accesso alla quale era appunto in lizza, in quella fase del campionato, la
Sampdoria); d) dalla telefonata del 24/4/2004 ore 12.42 in cui Ambrosino si rivolge a
Marasco chiamandolo “parente”. Il fatto che nell’ambiente calcistico Bettarini e Marasco
non siano conosciuti con gli appellativi in discorso non ha alcuna rilevanza: alla stregua di
quanto sopra argomentato ciò che conta è soltanto che tali appellativi fossero utilizzati nel
contesto di rapporti illeciti sotteso alle conversazioni in oggetto.
Venendo all’esame delle telefonate si osserva in sintesi (rinviando per più estesi richiami
testuali alla relazione dell’Ufficio Indagini):
a) nella telefonata 10/4/2004 ore 19.18 (all. 116) Ambrosino e Saracino alludono
chiaramente alla possibilità di “combinare” qualcosa in vista della gara Modena-
Sampdoria del 25/4/2004 (il parente ha detto che “forse si muove qualcosa”).
Nell’interrogatorio del 20/5/2004 Ambrosino ha chiarito che non è privo di senso
parlare con molto anticipo delle partite su cui si intende effettuare scommesse,
perché per aver maggiori possibilità di vincita “è importante sapere ciò che può
accadere, non solo in quella giornata calcistica ma anche nelle giornate
successive”;
b) dalla telefonata Ambrosino-Saracino 17/4/2004 ore 23.16 (all. 64) si ricava
univocamente che gli interlocutori concordano sulla necessità di sollecitare il
Marasco a prendere contatti con Bettarini al fine di acquisire la certezza di un
risultato “combinato” per la gara Modena-Sampdoria del 25/4/2004 (A.: “senti devi
dire al parente che domani deve chiamare il bello” – S.: “per qualche centro?” –
A.: “no, no periferia … mi è giunta questa notizia” – S.: “va bene appena attacco
con te chiamo a lui però non credo perché lui già sta facendo il movimento per
domenica a lui (…) noi facciamo centro con il bello perché il bello ha sempre la
speranza della Coppa Uefa e ci rompe le palle”). Allo stato quelle formulate dai due
interlocutori sono indubbiamente congetture ed ipotesi (ancorate alle aspirazioni di
classifica delle squadre e al futuro sviluppo del calendario del campionato): è
importante sottolineare però come il pronostico sul risultato della gara de qua venga
ancorato all’esito delle iniziative che Marasco avrebbe dovuto prendere nei
confronti del “bello”. Il fatto che Saracino accenni ad una propria autonoma fonte di
informazione (“mi è giunta questa notizia”) non esclude ovviamente che anche
Marasco possa essere ritenuto un canale informativo importante ed attendibile,
siccome militante proprio nella squadra (Modena) che avrebbe dovuto affrontare la
Sampdoria di lì ad 8 giorni. Siffatta ricostruzione è del resto confermata da
Ambrosino nel suo interrogatorio del 20/5/2004;
c) nella telefonata Ambrosino-Saracino 18/4/2004 ore 21.08 risulta confermato che il
“parente” è in movimento per combinare qualcosa per la gara Modena-Sampdoria
(“con la Samp se la vede lui”), ma il risultato che dovrebbe essere concordato è
ancora tutto da definire (S.: “stanno vedendo adesso, si deve vedere se esce centro,
può uscire periferia, il primo hai capito, devono vedere un po’ le cose come si
devono mettere, perché se il centro non gli sta bene loro a quel punto devono
chiedere proprio”). Va detto comunque che sarebbe arbitrario identificare in “quelli
là” di cui parlano i due interlocutori i dirigenti di una o di entrambe le società;
d) nella telefonata 19/4/2004 ore 19.23 compare Marasco e alla domanda di
Ambrosino – “ma a voi come è il bello … che dice domenica” - le sue parole di
risposta lasciano intendere che egli ha già cercato di contattare Bettarini, essendo
peraltro convinto del fatto che la situazione sia “un casino”. Non vi è prova che sia
stato Bettarini a descrivere in questi termini lo stato delle trattative (la congiunzione
“che” è frutto di un’interpolazione involontaria dell’Ufficio Indagini): resta il fatto
che Marasco pare riferire proprie opinioni maturate però sulla base di notizie
apprese certamente nell’ambiente (“non si vogliono muovere, che dormono … sono
proprio tutti scemi”), il che denota la sua già avvenuta attivazione. In effetti a questa
data Marasco ha già preso contatto con Bettarini (sms 18/4/2004 ore 23.41
sull’utenza cellulare 335/finale 070 di Bettarini), ma non risulta che questi gli abbia
trasmesso alcuna risposta. Non può comunque assolutamente sostenersi che
Marasco in questa conversazione millanti con Ambrosino conoscenze che non
poteva possedere, perché egli non attribuisce affatto a Bettarini la propalazione delle
notizie sulle quali egli basa la sua sconsolante constatazione (“è un casino”);
e) nella telefonata 23/4/2004 ore 21.26 (all. 120) Saracino dice ad Ambrosino:
“quando è stasera ti vengo a dire le novità perché noi abbiamo mandato un
messaggio al parente e il parente ha mandato un messaggio al bello … e ha detto
che bisogna mettere mano alla tasca … se vogliono fare qualcosa … adesso va
domani il parente a portare l’imbasciata”. E’ vero che alcuni passi della
conversazione sono ambigui (ad esempio, non è chiaro chi debba essere identificato
con il pronome “noi”, ovvero quali siano i soggetti che dovrebbero “mettere mano
alla tasca”): trova conferma però il fatto che Marasco (latore di messaggi) operi
come canale di collegamento tra l’ambiente degli scommettitori e le società Modena
e Sampdoria, nella quale ultima è stato individuato il Bettarini come possibile
collaboratore nel progetto di combine. Nulla risulta però circa l’atteggiamento
assunto da quest’ultimo a fronte delle sollecitazioni dell’amico Marasco (con il
quale ha però in corso un fitto scambio di sms: v. infra);
f) nella telefonata del 24/4/2004 ore 12.42 (all. 121bis) Ambrosino si rivolge a
Marasco chiamandolo “parente”. Marasco gli dice di chiamarlo su altra utenza
cellulare (prefisso 348);
g) dalla telefonata 24/4/2004 ore 12.43 (all. 122) tra Marasco e Ambrosino risulta che
ancora nessun accordo è stato concluso: Ambrosino riferisce di aver avuto
indicazioni sul pareggio (“centro”) da Califano (“l’uomo nero di Pagani, il
nanetto”), mentre Marasco fa capire che sul versante Bettarini nessuno spiraglio
sembra aprirsi (cioè nessuna disponibilità alla combine). La frase di Marasco “te lo
ho detto questo [cioè “il bello”, ndr] dice …” presuppone però il costante contatto
tra Marasco e Bettarini, e la speranza del primo di trarre dal secondo, prima o poi,
notizie utili ai fini delle scommesse che Ambrosino intende effettuare sulla gara. La
situazione non si sblocca anche perché chi dovrebbe mettere mano al portafogli
(cioè verosimilmente i dirigenti del Modena) non si muove (sullo stesso punto v.
telefonata Ambrosino-Califano 24/4/2004 ore 13.19);
h) nella telefonata 24/4/2004 ore 22.57 (all. 124) Saracino riferisce a Ambrosino che il
Modena non è disposto a sborsare denaro ma che comunque fino all’ultimo
momento resta possibile portare a termine la combine con l’intervento di Marasco.
Contestualmente a questa fitta trama telefonica Ambrosino-Saracino-Marasco si registra un
imponente traffico via sms tra le utenze mobili di Marasco e Bettarini: nei soli giorni 21,
22, 23, 24 e 25 dell’aprile 2004 risultano intercorsi tra i cellulari dei due calciatori circa 60
“messaggini”, oltre ad una telefonata di 508 secondi (22/4/2004 ore 12.00). Ovviamente,
non essendo allo stato possibile conoscere il contenuto di tali sms (la possibilità tecnica
della ricostruzione del testo dei messaggi non è stata peraltro chiaramente esclusa dal CT
della difesa Bettarini sentito in sede dibattimentale), non può desumersi dalla sola
intensificazione del traffico che per tale via siano state condotte le trattative finalizzate al
perfezionamento dell’accordo illecito. Tuttavia, anche a voler tener conto dell’amicizia
esistente da tempo tra i due calciatori, della notoria (e non censurabile) consuetudine
esistente tra i calciatori che hanno militato nelle stesse squadre a rinnovare ed intensificare
la loro frequentazione (con lo scambio di notizie personali e/o professionali)
nell’imminenza di gare che vedono contrapposte le società di rispettiva appartenenza (v.
testimonianza Ungari), della accertata esistenza di contatti sms, nello stesso arco temporale,
tra altri calciatori del Modena e della Sampdoria (v. tabelle pagg. 69 e ss. della relazione
Ufficio Indagini), resta il fatto che il volume di traffico sms registrato sulle utenze mobili
dei due deferiti appare ictu oculi sproporzionato rispetto ai contenuti comunicativi necessari
per la reciproca informazione sulle vicende personali e professionali citate dagli stessi nei
rispettivi interrogatori (possibile trasferimento di Bettarini al Valencia, imminente scadenza
del contratto di Marasco con il Modena, scherzi e prese in giro). Non si vuol ovviamente
sostenere che debba essersi trattato necessariamente di comunicazioni dal contenuto
illecito, ma è certo che i due deferiti non hanno fornito una giustificazione plausibile del
fenomeno: tale non è la dimostrata (addirittura con sofisticata consulenza tecnica) “mania”
di Bettarini di far uso di tale semplificato mezzo di comunicazione interpersonale. Ciò che
sorprende nella vicenda in esame non è l’imponenza del numero degli sms che Bettarini è
solito inoltrare quotidianamente al padre o ad altri familiari, ovvero di quelli (ben più
sporadici) inviati ad altri colleghi (v. c.t. Frallicciardi), ma l’anomalo intensificarsi del
volume di traffico di sms con Marasco proprio nei giorni immediatamente precedenti la
gara de qua, mentre del tutto occasionali sono i contatti registrati con lo stesso in periodi
più distanti (sia antecedenti che successivi).
Valutando questo dato alla stregua dell’univoco contenuto delle intercettazioni sopra
esaminate, ritiene la commissione di poter concludere che attraverso le comunicazioni sms
avvenute nei giorni immediatamente precedenti e in concomitanza alla gara del 25/4/2004
Marasco, in adempimento del “mandato” ricevuto da Ambrosino e Saracino, abbia
effettivamente sondato la disponibilità di Bettarini ad attivarsi (anche solo “per amicizia”)
per aggiustare il risultato della stessa, nel senso voluto dal gruppo degli scommettitori. La
condotta di Marasco integra dunque perfettamente la fattispecie di illecito sportivo prevista
dall’art. 6 c. 1 C.G.S. avendo egli posto in essere “atti diretti ad alterare lo svolgimento o il
risultato di una gara”. Non vi è però alcuna prova che Bettarini abbia assecondato in
qualche modo la sollecitazione dell’amico, attivandosi a sua volta per l’attuazione del
progetto di combine. Al riguardo vanno valorizzati i seguenti elementi: a) dal tenore
complessivo delle intercettazioni telefoniche, specie quelle in cui risulta interlocutore
Marasco, non risulta in alcun modo che costui abbia percepito una disponibilità di Bettarini
a mettere in moto il meccanismo di combine; b) non sussisteva alcun interesse del
calciatore ad attivarsi in tal senso, dovendosi ragionevolmente escludere che egli potesse
ritenere l’amicizia con Marasco così importante da indurlo non solo ad accettare il
gravissimo rischio delle conseguenze sanzionatorie della commissione di un illecito
sportivo, e del correlativo irreparabile danno in termini di pregiudizio alla sua immagine
pubblica ed al suo prestigio professionale, ma anche a rinunciare ai rilevanti vantaggi
economici che gli sarebbero derivati dalla qualificazione della Sampdoria alla Coppa Uefa
(qualificazione questa che sarebbe stata forse irrimediabilmente compromessa da una
combine finalizzata alla vittoria del Modena): possibilità di usufruire di un palcoscenico
internazionale e di beneficiare di una sensibile lievitazione del proprio valore di mercato,
percezione del premio qualificazione (circa _ 50.000 cadauno) promesso dalla Sampdoria ai
propri calciatori (v. anche c.t. Deloitte sui maggiori ricavi di cui la Sampdoria avrebbe
potuto beneficiare in caso di partecipazione alla Coppa Uefa nella stagione 2004/2005); c)
alcune delle intercettazioni sembrano escludere chiaramente che possa essere stato
raggiunto un accordo illecito, proprio per l’impossibilità della Sampdoria di accettare un
risultato pregiudizievole per le proprie ambizioni di classifica (v. ad es., telefonata
Ambrosino-Califano 24/4/2004 ore 23.49 – A.:” speriamo bene … mi ha chiamato
Antonio” – C.: “cosa ti ha detto?” – A.: “ha detto che devono giocare per forza” -;
telefonata Ambrosino-Femiamo 24/4/2004 ore 17.00 – A.: “non gli regalano niente da
quella parte”; telelefonata Ambrosino-Saracino 25/4/2004 ore 19.17 – S.: “il parente ha
vinto e noi abbiamo preso niente e lo abbiamo preso dietro” -); d) alla luce delle
conversazioni citate sub c) non appare affatto univoca la lettura in senso accusatorio della
telefonata Saracino-Ambrosino 2/5/2004 ore 20.00, secondo cui un’affermazione di
Saracino dimostrerebbe ex post l’avvenuto perfezionamento dell’accordo illecito:“ma tu hai
capito che quello fece il movimento con la Sampdoria solo lui se lo è visto ha vinto il
Modena si è messo il Presidente in mezzo ci ha rotto il cazzo”. Piuttosto le parole di
Saracino sembrano solo confermare ancora una volta che Marasco ebbe effettivamente ad
impegnarsi (“fece il movimento”) per combinare il risultato della gara.
In conclusione, ritiene la commissione che Marasco debba essere dichiarato responsabile
dell’addebito di illecito sportivo, con conseguente responsabilità oggettiva della società
Modena ex art. 6, c. 4 C.G.S.
Non vi è invece prova, alla luce di quanto sopra argomentato, che Bettarini abbia compiuto
atti rilevanti ai fini e per gli effetti dell’art. 6, c. 1 C.G.S.: egli è però stato destinatario
diretto dell’illecita proposta di Marasco, così come ricostruita nei modi e tempi sopra
illustrati. Il calciatore della Sampdoria avrebbe pertanto dovuto inoltrare denuncia al
riguardo ai sensi dell’art. 6, c. 7 C.G.S.: è il caso di sottolineare come tale norma sancisca
l’operatività dell’obbligo di denuncia non appena il tesserato venga a sapere che stia per
essere compiuto uno degli atti di cui al comma 1. Consegue la responsabilità oggettiva della
società ex art. 2, c. 4 C.G.S.
Quanto al trattamento sanzionatorio del Marasco, la commissione ritiene sufficientemente
afflittiva la sanzione minima edittale.
Relativamente alla responsabilità oggettiva della società di appartenenza F.C. Modena
S.p.A., questa commissione ritiene congruo applicare la sanzione della penalizzazione di
punti 5 da scontarsi nella stagione sportiva 2004/2005, non sussistendo prova di un
coinvolgimento diretto di altri tesserati (calciatori e dirigenti).
Per quel che riguarda la posizione del Bettarini, la commissione ritiene equo quantificare la
sanzione nella misura della squalifica per mesi 5, tenuto conto dell’orientamento assunto da
questa commissione in casi analoghi.
Per la società di appartenenza U.C. Sampdoria S.p.A., risulta congrua la sanzione
dell’ammenda di _ 15.000.
f) GARA CHIEVO VERONA – MODENA DEL 2 MAGGIO 2004 (2-0) - ROMANO AMADEI,
DORIANO TOSI, ANTONIO MARASCO, F.C. MODENA S.P.A., A.C. CHIEVO VERONA S.R.L.
Gli indizi circa una possibile alterazione del risultato della partita Chievo-Modena del
2/5/2004 si radicano in un quadro di trattative, intavolate anche a livello delle rispettive
dirigenze, in esito alle quali il Modena avrebbe dovuto assicurarsi la vittoria contro il
Chievo o, quantomeno, un pareggio.
Lo sviluppo di tali trattative potrebbe essere dedotto dalle numerose telefonate intercorse
nel periodo 25-30 aprile tra Ambrosino, Marasco, Saracino, Califano, Pastore, Gentile e
Cariello, nel corso delle quali si fa anche, e soprattutto, riferimento ad un’azione giudiziaria
promossa nei confronti del Presidente del Chievo, Campedelli, in relazione ad un credito
(due milioni di euro) vantato dal Presidente del Modena Calcio e di cui il Campedelli era
uno dei garanti fideiussori.
In tale contesto si inserisce la denuncia presentata in data 23/4/2004 dal presidente
dell’Ancona Calcio in merito alle notizie raccolte circa l’intervento di altre società
interessate al raggiungimento della salvezza ed è sintomatico che il giorno dopo (24/4) nel
corso di una conversazione telefonica intercettata, il Marasco riferisca all’Ambrosino che la
Reggina “già si è comprata” la partita “contro” gli interessi del Modena (salvo, nei giorni
successivi, manifestare in altre telefonate intercettate il convincimento che il Chievo fosse
disponibile a “concedere” quantomeno il pareggio).
Ed è lo stesso Marasco, come potrebbe dedursi dalla conversazione del 3/5/2004 tra
Ambrosino e Saracino, a maturare addirittura la convinzione che la Reggina fosse
intervenuta a determinare la vittoria del Chievo, accordandosi anche con alcuni calciatori
del Modena (ovviamente all’insaputa del Marasco).
In tale ridda di ipotesi (o di illazioni) emergente dagli atti, appare evidente che una
valutazione di quanto in realtà accaduto e l’individuazione delle consequenziali
responsabilità, presuppone necessariamente l’esaurimento degli accertamenti in corso da
parte dell’organo inquirente, di cui ha riferito nel corso del dibattimento lo stesso
procuratore federale.
Soltanto all’esito di tali accertamenti potranno eventualmente assumere significativo rilievo
quelle circostanze che hanno costituito oggetto di contrastanti interpretazioni tra le parti e
segnatamente potrà emergere la reale consistenza probatoria di alcuni episodi verificatisi
sul terreno di giuoco ovvero dell’azione giudiziaria promossa nell’immediatezza della gara.
Ne consegue, in conformità ai criteri di valutazione del materiale probatorio di cui al par.
5b), nell’ipotesi in cui specifiche attività di indagine possano condizionare la ricostruzione
dei fatti, che a questa commissione si impone la restituzione degli atti relativi alla gara de
qua all’ufficio della Procura Federale affinché, all’esito degli accertamenti in corso, adotti i
consequenziali provvedimenti di competenza.
g) GIUSEPPE PAPADOPULO, NELSO RICCI, STEFANO OSTI, WALTER SCAPIGLIATI, A.C.
SIENA S.P.A. (GARA LECCE – SIENA DEL 7 MARZO 2004)
Per questa gara sono deferiti Papadopulo, Ricci, Osti e Scapigliati, rispettivamente
allenatore, direttore sportivo, segretario e direttore generale della società Siena, per omessa
denuncia di illecito sportivo, nonché la società stessa per responsabilità oggettiva (nei
confronti di Enrico Zanchi la commissione ha invece dichiarato il proprio difetto di
giurisdizione trattandosi di soggetto non tesserato: v. ordinanza n. 1 del 18/8/2004).
L’accusa di omessa denuncia si fonda essenzialmente sul contenuto della telefonata
intercorsa in data 6/4/2004 alle ore 18.16 tra Ricci e Osti (intercettazione sull’utenza
cellulare del primo, finale 447) nella parte concernente i sospetti palesati dall’allenatore del
Siena Papadopulo in ordine alla lealtà sportiva dei calciatori Rossi e Cirillo, in generale e
con specifico riguardo alla partita con il Lecce del 7/3/2004 allorché l’allenatore decise di
schierare come portiere Fortin in sostituzione di Rossi [R.: “mi prende Zanchi e mi fa …
allora a me lo aveva detto che a Lecce gli erano arrivati dei messaggi che glielo ha messo
in culo e non lo ha fatto giocare apposta … fa Walter di rimbalzo … a me non ha detto
niente a me … me lo ha detto che anche a Lecce vendeva le partite. E poi ha degli amici
che lo informano … ” – O.: “ma chi è … dove era?” – R.: “Papadopulo quando si giocò a
Lecce … giocò Fortin no (…) dopo con Zanchi a quattro occhi gli disse … o tienilo per te
… capitava a fagiolo sai perché, perché ho paura … Mi fa dei danni” – O.: “ma questo a
me … me lo disse 20 giorni prima (…) e anche Cirillo mi disse” – R.: “lo disse anche a me
pure di Cirillo … mi segui … allora Cufrè… a Roma che cazzo ha venduto … ha venduto
due volte”]. Il contenuto della conversazione non pare suscettibile di interpretazioni
alternative a quella accusatoria, secondo cui i dirigenti senesi Osti e Ricci furono informati
dall’allenatore Papadopulo, in epoca sicuramente anteriore alla gara Lecce-Siena del
7/3/2004, dei sospetti nutriti dal medesimo in merito al fatto che Rossi e Cirillo (che nella
passate stagioni avevano militato nel Lecce) potessero affrontare senza la dovuta lealtà
sportiva la gara suddetta, ed all’ulteriore e diversa circostanza che lo stesso Rossi potesse
“essersi venduto” delle partite già quando giocava nel Lecce. Le dichiarazioni rese (sia
nella fase delle indagini che in dibattimento) a propria difesa dai deferiti Osti e Ricci per
smentire siffatta lettura della conversazione de qua non sono condivisibili. Essi hanno
infatti sostenuto che quelli esternati da Papadopulo (descritto come tecnico estremamente
rigoroso ed esigente, ma anche ossessionato da sospetti di trame o scorrettezze ai suoi
danni) altro non erano che vaghi ed indeterminati “timori e presentimenti” (v. dichiarazioni
Ricci al P.M. di Napoli in data 13/5/2004), non ancorati ad alcun dato reale e concreto (se
non quello, di opinabile rilevanza, ricollegabile alla pregressa militanza di Rossi e Cirillo
nel Lecce), e come tali da loro ritenuti non meritevoli di essere presi in seria
considerazione, né idonei (quindi) a giustificare una denuncia di sospetto illecito sportivo a
norma dell’art. 6, c. 7 C.G.S. A sua volta Papadopulo ha sostenuto di non aver mai
intrattenuto con Ricci o Osti colloqui con gli specifici contenuti che sembrerebbero
emergere dall’intercettazione sopra riportata, ammettendo soltanto di aver potuto esternare
al primo una sua preoccupazione di carattere generale circa la delicatezza di certe partite in
cui il Siena si sarebbe trovato ad affrontare squadre sue dirette concorrenti nella lotta per la
salvezza in cui militavano calciatori poi ceduti alla società toscana (v. dichiarazioni di
Papadopulo al P.M. di Napoli in data 13/5/2004); ha escluso di aver mai affermato che
Rossi e Cirillo fossero soliti vendersi le partite allorquando giocavano nel Lecce; ha riferito
di aver sempre nutrito scarsa stima professionale per Rossi (siccome insofferente alla
disciplina di squadra e causa di turbative all’interno del gruppo), di averlo per tali ragioni
escluso dalla rosa della squadra fin dalla gara disputata dal Siena a Roma in data 22/2/2004
(v. sul punto dichiarazioni Fortin all’Ufficio Indagini in data 31/5/2004 e lettera A.C. Siena
S.p.A. 29/4/2004), ed ha aggiunto che se avesse avuto dubbi sulla lealtà sportiva dei propri
calciatori, ed in particolare di Rossi, non avrebbe avuto alcuna remora a comunicarli al
proprio presidente ed all’Ufficio Indagini (v. dichiarazioni all’Ufficio Indagine in data
31/5/2004: “nego nella maniera più assoluta di aver mai avuto conoscenza che qualcuno
dei miei calciatori potesse scommettere sulle partite o addirittura comprometterne il
regolare andamento. Se avessi avuto il benché minimo sentore di tanto non avrei esitato a
provvedere di persona a denunciare il tutto alla dirigenza della società e all’Ufficio
Indagini”; dichiarazioni dibattimentali: “se fossi venuto a conoscenza di questi fatti io avrei
tagliato la testa ai colpevoli e li avrei denunciati sicuramente … è brutto dirlo ma se avessi
avuto certezza del comportamento non corretto di Rossi sarei stato contentissimo di
denunciarlo”).
Ciò detto, osserva la commissione che, se è vero che presupposto per l’operatività
dell’obbligo di denuncia ex art. 6, c. 7 C.G.S. non è la semplice percezione di un sospetto
vago ed indeterminato sulla lealtà sportiva di un tesserato, occorrendo quanto meno il
fumus di un comportamento (“atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara
ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”) riconducibile alla fattispecie di
illecito sportivo (già consumato od ancora in itinere: “siano venuti a conoscenza in
qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di
detti atti”), è anche incontestabile che la ratio e la lettera della norma sono chiare
nell’escludere che colui che sia venuto a conoscenza di un sospetto concreto e determinato
possa delibarne preventivamente la verosimiglianza ed apprezzare la correlativa necessità
di farne denuncia con la massima sollecitudine alle competenti autorità federali. Nel caso di
specie, può ammettersi che il sospetto di illecito palesato ai dirigenti del Siena da
Papadopulo – nel febbraio/marzo 2004 - difettasse dei requisiti minimi di concretezza e
determinatezza con riguardo alla paventata irregolarità del comportamento di Rossi e
Cirillo nella gara Lecce-Siena (all’epoca ancora da disputare), ma altrettanto non può dirsi
con riferimento a quanto dichiarato (secondo le risultanze della citata intercettazione)
dall’allenatore medesimo circa il sospetto che Rossi avesse potuto “vendersi le partite” già
all’epoca in cui militava nel Lecce. Qui si tratta non di un presentimento o di un timore, né
di vaghi “rumori” (l’espressione è usata da Ricci nelle informazioni rese al P.M. il
13/5/2004 e nell’audizione dibattimentale), bensì di un comportamento specifico e
determinato tenuto dal calciatore Rossi in epoca precedente alla sua cessione al Siena, onde
deve escludersi qualsiasi margine di apprezzamento discrezionale, sia per Papadopulo (che
ne aveva avuto notizia da fonte non identificata), sia – a maggior ragione - per i dirigenti
del Siena (che a loro volta ne erano stati informati dall’allenatore), ai fini della necessità di
segnalazione alla LNP od all’Ufficio Indagini. Quanto alla asserzione di Papadopulo di non
aver mai fatto confidenze del genere né a Ricci né ad altri dirigenti del Siena, ritiene la
commissione che la stessa sia smentita dalle univoche risultanze della conversazione
telefonica Ricci-Osti del 6/4/2004, confermate dalle dichiarazioni rese da costoro dinanzi
agli organi inquirenti e alla commissione.
Va dunque affermata la responsabilità di Papadopulo, Ricci e Osti per l’addebito loro
ascritto. Ne consegue la responsabilità oggettiva della società Siena: al riguardo non rileva
che l’art. 6, c. 7 non richiami espressamente tale ipotesi di responsabilità, dovendo
comunque trovare applicazione la previsione di carattere generale di cui all’art. 2, c. 4
C.G.S. (“le società … sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell’operato
dei propri dirigenti, soci di associazione e tesserati”).
Per quanto riguarda la posizione di Scapigliati, ritiene la commissione che non siano state
raggiunte prove sufficienti per ritenerlo responsabile di omessa denuncia: invero, per un
verso, egli ha negato di aver mai avuto notizia dei sospetti esternati da Papadopulo circa la
condotte illecite di Rossi (v. dichiarazioni rese in dibattimento), per l’altro, Ricci ha
identificato appunto in Scapigliati il “Walter” da lui menzionato nella citata intercettazione,
chiarendo (informazioni rese al P.M. il 13/5/2004) che anche costui era stato “informato da
Papadopulo in ordine alle voci che circolavano sul comportamento di Rossi e Cirillo”. Non
risulta però che siffatta informativa riguardasse non solo i sospetti generici (le voci, i
rumori) sulla lealtà sportiva dei due calciatori in vista della gara Lecce-Siena del 7/3/2004
(come detto non sufficienti a far scattare l’obbligo di denuncia), ma anche gli specifici
comportamenti (vendita delle partite) attribuiti (sia pure come notizie apprese da fonte non
identificata) da Papadopulo a Rossi (con riferimento all’epoca in cui quest’ultimo militava
nella squadra del Lecce). Sul punto non è dato ricavare elementi certi dalla citata
intercettazione per cui nei confronti di Scapigliati deve essere emessa pronuncia di
proscioglimento.
Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, la commissione ritiene equa la sanzione
della squalifica per mesi 5 per il Papadopulo, dell’inibizione per mesi 7 per il Ricci e
dell’inibizione per mesi 6 per l’Osti, tenuto conto dell’orientamento assunto da questa
commissione in casi analoghi e alla diversa collocazione nell’organigramma societario – a
cui è correlato un diverso grado di responsabilità – dei deferiti.
Relativamente alla responsabilità oggettiva della società di appartenenza A.C. Siena S.p.A.,
questa commissione ritiene congruo applicare la sanzione dell’ammenda di _ 30.000, in
considerazione della pluralità di tesserati coinvolti e del loro livello di responsabilità in
ambito societario.
h) GIOVANNI GALEONE, MAURIZIO TROMBETTA, ANCONA CALCIO S.P.A.. (GARA
ANCONA – CHIEVO DEL 25 APRILE 2004 E GARA ANCONA – EMPOLI DEL 9 MAGGIO 2004)
Secondo la prospettazione accusatoria, sulla base degli elementi di prova acquisiti
nell’ambito dell’indagine svolta in ordine a possibili accordi illeciti riguardanti le gare
Ancona-Chievo del 25 aprile 2004 e Ancona-Empoli del 9 maggio 2004, va ritenuta la
responsabilità di Giovanni Galeone e Maurizio Trombetta per aver violato il dovere di
informare senza indugio i competenti organi federali sui fatti rilevanti ex art. 6 C.G.S., di
cui sarebbero venuti a conoscenza. Risulta infatti che sia il Galeone sia il Trombetta,
rispettivamente allenatore e allenatore in seconda dell’Ancona Calcio, sarebbero stati
informati direttamente dal presidente Pieroni di condotte finalizzate ad alterare lo
svolgimento delle citate gare. Più precisamente, dall’analitica e dettagliata ricostruzione
dell’intricata vicenda svolta dall’Ufficio Indagini, in sintesi, emerge la seguente cronologia
di eventi rilevanti per la valutazione delle posizioni in esame: Pieroni apprese da Vanni
Puzzolo e Augusto Corregiari, in occasione di una riunione tenutasi presso la Lega Calcio
di Milano in data 4/5/2004, di condotte illecite poste in essere da tesserati della sua squadra;
lo stesso Pieroni in data 6/5/2004 informò Galeone (il quale a sua volta informò Trombetta)
dei fatti appresi e, quindi, in data 8/5/2004, presentò formale denuncia alle competenti
autorità federali.
Ritiene la commissione che da tale successione di atti e comportamenti non possa inferirsi
la responsabilità disciplinare dei deferiti, i quali, nel ristretto spazio temporale - appena due
giorni - intercorso tra il momento in cui vennero a conoscenza dei fatti comportanti
l’obbligo di denunzia e l’effettiva presentazione della stessa da parte del presidente Pieroni,
non possono che aver maturato il convincimento che tale comportamento li esimesse
dall’obbligo di un’autonoma e parallela iniziativa. A suffragare tale convincimento
maturato nei deferiti, ha sicuramente contribuito la non marginale circostanza che il giorno
8/5/2004 (in coincidenza con il deposito della denunzia da parte del Pieroni) due incaricati
dell’Ufficio Indagini “palesarono” la loro presenza nell’albergo sede del ritiro pre-partita
della squadra, così rendendo edotti gli interessati della già intervenuta attivazione degli
investigatori federali. Ne consegue, a giudizio della commissione, il proscioglimento dei
deferiti quantomeno sotto il profilo della carenza dell’elemento psicologico.
6) IL DISPOSITIVO
La commissione dichiara:
Maurizio Caccavale, Alfredo Femiano, Roberto D’Aversa e Generoso Rossi
responsabili della violazione dell’art. 5 (divieto di scommesse) e dell’art. 1 comma 1
(violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) del C.G.S.;
la società Pescara Calcio S.p.A., la società Como Calcio e la società A.C. Siena S.p.A.,
responsabili in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati ai sensi dell’art. 2, commi 3
e 4 (responsabilità oggettiva) del C.G.S.;
Antonio Marasco responsabile della violazione di cui all’art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S.
(illecito sportivo) contestatagli in relazione alla gara Modena – Sampdoria del 25/4/2004;
Stefano Bettarini responsabile della violazione dell’art. 6 c. 7 del C.G.S. (obbligo di
denuncia);
la società F.C. Modena S.p.A. responsabile in ordine agli addebiti contestati al proprio
tesserato ai sensi degli artt. 6, commi 2 e 4, e 2, commi 3 e 4 (responsabilità oggettiva) del
C.G.S.;
la società U.C. Sampdoria S.p.A. responsabile in ordine agli addebiti contestati al proprio
tesserato ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4 (responsabilità oggettiva) del C.G.S.;
Giuseppe Papadopulo, Nelso Ricci, Stefano Osti responsabili della violazione dell’art. 6
c. 7 del C.G.S. (obbligo di denuncia);
la società A.C. Siena S.p.A. responsabile in ordine agli addebiti contestati ai propri
tesserati ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4 (responsabilità oggettiva) del C.G.S.;
e delibera di infligge le seguenti sanzioni:
Maurizio Caccavale, squalifica per mesi 6
Alfredo Femiano squalifica per mesi 5
Roberto D’Aversa squalifica per mesi 6
Generoso Rossi squalifica per 1 anno
Pescara Calcio S.p.A. ammenda di _ 5.000
Como Calcio S.p.A. ammenda di _ 3.000
A.C. Siena S.p.A. ammenda di _ 7.000
Antonio Marasco squalifica per 3 anni
Stefano Bettarini squalifica per mesi 5
F.C. Modena S.p.A. 5 punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva
2004/2005
U.C. Sampdoria S.p.A. ammenda di _ 15.000
Giuseppe Papadopulo squalifica per mesi 5
Stefano Osti inibizione per mesi 6
Nelso Ricci inibizione per mesi 7
A.C. Siena S.p.A. ammenda di _ 30.000.
La commissione dispone la separazione della posizione dei tesserati Romano Amadei,
Doriano Tosi e Antonio Marasco e delle società F.C. Modena S.p.A. e A.C. Chievo
Verona S.r.l., con contestuale trasmissione dei relativi atti alla Procura Federale per le
proprie consequenziali determinazioni, relativamente ai fatti avvenuti in occasione della
gara Chievo – Modena del 2/5/2004.
La commissione dispone il proscioglimento da ogni addebito di Giovanni Galeone,
Maurizio Trombetta e della soc. Ancona Calcio S.p.A.; Walter Scapigliati, Nicola
Ventola e, relativamente alle violazioni di cui al par. 5d) gara Chievo – Siena del
21/3/2004, Nelso Ricci e la soc. A.C. Siena S.p.A., Giovanni Sartori, Luigi Del Neri e la
soc. A.C. Chievo Verona S.r.l..
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COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 25 agosto 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Giuseppe ALESSI – tesserato Soc. Spezia Calcio 1906 S.r.l. – artt. 1 e 5 C.G.S.
Soc. SPEZIA CALCIO 1906 S.r.l. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Romano AMADEI – presidente F.C. Modena S.p.A. – art. 6, commi 1 e 2 C.G.S.
Soc. F.C. MODENA S.p.A.- artt. 6, commi 2 e 3, e 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Soc. A.C. CHIEVO VERONA S.r.l. – art. 9, comma 3 C.G.S.
Salvatore AMBROSINO – già tesserato U.S. Grosseto F.C. S.r.l. – art. 1, comma 1, artt. 5,
6 commi 1 e 2, 6 e 7 C.G.S.
Soc. U.S. GROSSETO F.C. S.r.l. – artt. 2, commi 3 e 4, e 6, commi 2 e 4 C.G.S.
Soc. A.S. MELFI S.p.A. – art. 9, comma 3 C.G.S.
Stefano BETTARINI – tesserato U.C. Sampdoria S.p.A. – art. 6, commi 1 e 2 C.G.S.
Soc. U.C. SAMPDORIA S.p.A. – artt. 6, commi 2 e 4, e 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Vincenzo BEVO – tesserato F.C. Igea Virus Barcellona S.r.l. – artt.1, comma 1, e 5 C.G.S.
Soc. F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA S.r.l. – art.2, commi 3 e 4 C.G.S.
Maurizio CACCAVALE – tesserato Pescara Calcio S.p.A. – artt. 1, comma 1, e 5 C.G.S.
Soc. PESCARA CALCIO S.p.A. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Gianni CALIFANO – già tesserato Calcio Chieti S.p.A. – artt.1, comma 1, artt. 5 e 6,
commi 1, 2 e 7 C.G.S.
Soc. CALCIO CHIETI S.p.A. – artt. 2, commi 3 e 4, e 6, commi 2 e 4 C.G.S.
Roberto D’AVERSA – già tesserato A.C. Siena S.p.A. – artt.1, comma 1, e 5 C.G.S.
Soc. A.C. SIENA S.p.A. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Fabio Carmine Luca DE SANZO – tesserato A.S. Palese Calcio S.r.l. – art. 6, commi 1 e 2
C.G.S.
Soc. A.S. PALMESE CALCIO S.r.l. – artt. 6, commi 3 e 4, e 2, commi 2 e 4 C.G.S.
Soc. MELFI – art. 9, comma 3 C.G.S.
Luigi DEL NERI – già tesserato A.C. Chievo Verona S.r.l. – art. 6, comma 7 C.G.S.
Soc. A.C. CHIEVO VERONA S.r.l. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Firmino ELIA – già tesserato Pro Patria Gallaratese S.r.l. – artt.1, comma 1, e 5 C.G.S.
PRO PATRIA GALLARATESE S.r.l. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Italo FARINELLA – tesserato U.S. Scalea 1912 – art. 6, comma 7 C.G.S.
Soc. U.S. SCALEA 1912 – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Alfredo FEMIANO – già tesserato Como Calcio S.p.A. – artt.1, comma 1, e 5
Soc. COMO CALCIO S.p.A. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Fabrizio FERRIGNO – tesserato U.S. Catanzaro S.p.A. – artt. 1, comma 1, e 5 C.G.S.
Soc. U.S. CATANZARO S.p.A. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Giovanni GALEONE – già tesserato Ancona Calcio S.p.A. – art. 6, comma 7 C.G.S.
Soc. ANCONA CALCIO S.p.A. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Luca GENTILI – tesserato U.S. Catanzaro S.p.A. – artt.1, comma 1, e 5 C.G.S.
Soc. U.S. CATANZARO S.p.A. – artt. 6, commi 2 e 4, e 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Luis LANDINI – tesserato U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. – artt.1, comma 1, e 5 C.G.S.
Soc. U.S. SASSUOLO CALCIO S.r.l. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Pasquale LOGIUDICE – tesserato U.S. Catanzaro S.p.A. – art. 6, commi 1 e 2 C.G.S.
Soc. U.S. CATANZARO CALCIO S.p.A. – artt. 6, commi 2 e 4, e 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Massimo LONDROSI – collaboratore Ancona Calcio S.p.A. – art. 6, comma 7 C.G.S.
Soc. ANCONA CALCIO S.p.A. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Antonio MARASCO – già tesserato F.C. Modena S.p.A. – art. 6, commi 1 e 2 C.G.S.
Soc. F.C. MODENA S.p.A. – artt. 6, commi 2 e 4, e 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Soc. A.C. CHIEVO VERONA S.r.l. – art. 9, comma 3 C.G.S.
Alberto NOCERINO – tesserato F.C. Sporting Benevento S.r.l. – art.1, comma 1, artt. 5 e
6, commi 1 e 2 C.G.S.
Soc. F.C. SPORTING BENEVENTO S.r.l. – artt. 6, commi 2 e 4, e 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Stefano OSTI – tesserato A.C. Siena S.p.A. – art. 6, comma 7 C.G.S.
Soc. A.C. SIENA S.p.A. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Giuseppe PAPADOPULO – già tesserato A.C. Siena S.p.A. – art. 6, comma 7 C.G.S.
Soc. A.C. SIENA S.p.A. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Antonio PASSALACQUA – tesserato U.S. Scalea 1912 – artt. 1, comma 1, e 6, commi 1, 2
e 6 C.G.S.
Soc. U.S. SCALEA 1912 – artt. 6, commi 2, 4 e 6, e 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Soc. VALLATA BAGALADI S.L. – art. 9, comma 3 C.G.S.
Ivano PASTORE – tesserato U.S. Catanzaro S.p.A. – artt.1, comma 1, e 5 C.G.S.
Soc. U.S. CATANZARO S.p.A. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Ermanno PIERONI – già Presidente Ancona Calcio S.p.A. – art. 6, comma 7 C.G.S.
Soc. ANCONA CALCIO S.p.A. – art. 2, comma 4 C.G.S.
Nelso RICCI – già tesserato A.C. Siena S.p.A. – art. 6, commi 1 e 2 e art. 6, comma 7
C.G.S.
Soc. A.C. SIENA S.p.A. – artt.6, commi 2 e 4, e 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Generoso ROSSI – già tesserato A.C. Siena S.p.A. – artt.1, comma 1, e 5 C.G.S.
Soc. A.C. SIENA S.p.A. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Giovanni SARTORI – tesserato A.C. Chievo Verona S.r.l. – art. 6, commi 1 e 2 C.G.S.
Soc. A.C. CHIEVO VERONA S.r.l. – artt. 6, commi 2 e 4, e 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Walter SCAPIGLIATI – tesserato A.C. Siena S.p.A. – art. 6, comma 7 C.G.S.
Soc. A.C. SIENA S.p.A. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Doriano TOSI – tesserato F.C. Modena S.p.A. – art. 6, commi 1 e 2 C.G.S.
Soc. F.C. MODENA S.p.A. – artt. 6, commi 2 e 4, e 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Soc. A.C. CHIEVO VERONA S.r.l. – art. 9, comma 3 C.G.S.
Maurizio TROMBETTA – tesserato Ancona Calcio S.p.A. – art. 6, comma 7 C.G.S.
Soc. ANCONA CALCIO S.p.A. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Nicola VENTOLA – già tesserato A.C. Siena S.p.A. – artt. 1, comma 1, e 5 C.G.S.
Soc. A.C. SIENA S.p.A. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.
Enrico ZANCHI – tesserato A.C. Siena S.p.A. – art. 6, comma 7 C.G.S.
Soc. A.C. SIENA S.p.A. – art. 2, commi 3 e 4 C.G.S.
PARTE II"