LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 5 DEL 8 luglio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Maurizio CACCAVALE, calciatore della Soc. Pescara avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Verona- Pescara del 5/6/04 – C.U. n. 388 dell’8/6/04).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 5 DEL 8 luglio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Maurizio CACCAVALE, calciatore della Soc. Pescara avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Verona- Pescara del 5/6/04 - C.U. n. 388 dell’8/6/04). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Maurizio Caccavale, calciatore tesserato per la Soc. Pescara, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, per avere durante la gara Verona-Pescara del 5 giugno 2004, colpito con un calcio alla schiena un avversario, ha proposto reclamo il calciatore chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva, da un lato, che il Caccavale non avrebbe posto in essere alcun atto volontario di violenza, e dall’altro, che il Giudice Sportivo non avrebbe correttamente interpretato il referto dell’Arbitro, laddove quest’ultimo - nel precisare “mentre lo saltava lo colpiva con i tacchetti” - avrebbe inteso evidenziare l’intenzione del Caccavale di voler colpire l’avversario senza cercare di evitare il contatto. In via istruttoria, si chiede di acquisire su tale circostanza supplement di referto del direttore di gara. Alla riunione odierna, è comparso il difensore del reclamante il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni del gravame, insistendo nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato. Dagli atti ufficiali risulta, che in un’azione di giuoco il calciatore Maurizio Caccavale colpì un avversario con un calcio alla schiena, gesto concretamente pericoloso per l’incolumità di detto avversario. Tale comportamento risulta descritto in modo testuale ed univoco nel referto arbitrale onde non vi è necessità alcuna di ulteriori chiarimenti: invero l’espressione “mentre lo saltava lo colpiva con i tacchetti” è volta non a contraddire la precedente definizione come “calcio” del gesto posto in essere dal reclamante, ma solo a meglio descrivere la dinamica del fatto ed a ribadirne la natura volontariamente violenta. Tale condotta è stata quindi correttamente valutata dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi. Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, in considerazione della particolare pericolosità della condotta e delle potenziali conseguenze dannose. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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