LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 5 DEL 8 luglio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Maurizio CACCAVALE, calciatore della Soc. Pescara avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Verona- Pescara del 5/6/04 – C.U. n. 388 dell’8/6/04).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 5 DEL 8 luglio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo del sig. Maurizio CACCAVALE, calciatore della Soc. Pescara avverso la
squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Verona-
Pescara del 5/6/04 - C.U. n. 388 dell’8/6/04).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Maurizio Caccavale,
calciatore tesserato per la Soc. Pescara, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive
di gara, per avere durante la gara Verona-Pescara del 5 giugno 2004, colpito con un calcio
alla schiena un avversario, ha proposto reclamo il calciatore chiedendo la riduzione della
sanzione.
A sostegno del gravame, si rileva, da un lato, che il Caccavale non avrebbe posto in essere
alcun atto volontario di violenza, e dall’altro, che il Giudice Sportivo non avrebbe
correttamente interpretato il referto dell’Arbitro, laddove quest’ultimo - nel precisare
“mentre lo saltava lo colpiva con i tacchetti” - avrebbe inteso evidenziare l’intenzione del
Caccavale di voler colpire l’avversario senza cercare di evitare il contatto.
In via istruttoria, si chiede di acquisire su tale circostanza supplement di referto del direttore
di gara.
Alla riunione odierna, è comparso il difensore del reclamante il quale ha illustrato
ulteriormente le argomentazioni del gravame, insistendo nelle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è
fondato.
Dagli atti ufficiali risulta, che in un’azione di giuoco il calciatore Maurizio Caccavale colpì
un avversario con un calcio alla schiena, gesto concretamente pericoloso per l’incolumità di
detto avversario.
Tale comportamento risulta descritto in modo testuale ed univoco nel referto arbitrale onde
non vi è necessità alcuna di ulteriori chiarimenti: invero l’espressione “mentre lo saltava lo
colpiva con i tacchetti” è volta non a contraddire la precedente definizione come “calcio”
del gesto posto in essere dal reclamante, ma solo a meglio descrivere la dinamica del fatto
ed a ribadirne la natura volontariamente violenta. Tale condotta è stata quindi correttamente
valutata dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia
Sportiva in casi analoghi.
Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, in considerazione della particolare
pericolosità della condotta e delle potenziali conseguenze dannose.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone
l’incameramento della tassa.
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