LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 5 DEL 8 luglio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Massimo TAIBI – calciatore Soc. Atalanta: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Sig. Igor ZANIOLO – calciatore Soc. Messina: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. ATALANTA e Soc. MESSINA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Messina-Atalanta del 21/3/2004).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 5 DEL 8 luglio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Massimo TAIBI – calciatore Soc. Atalanta: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Sig. Igor ZANIOLO – calciatore Soc. Messina: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. ATALANTA e Soc. MESSINA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Messina-Atalanta del 21/3/2004). Il procedimento Con provvedimento del 26/5/2004, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione i calciatori Zaniolo Igor (tesserato per la società Messina) e Taibi Massimo (tesserato per la Soc. Atalanta), nonché le rispettive società di appartenenza per rispondere, i primi due, della violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S. (mancata osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità), le due società della violazione dell’art. 2, comma 4 C.G.S. (responsabilità oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati). In particolare si contestava: a Zaniolo di avere, al termine del primo tempo della gara Messina-Atalanta del 21/3/04, afferrato per il collo sul terreno di giuoco un calciatore avversario; a Taibi di avere, nelle stesse circostanze, colpito con un pugno al volto il calciatore Zaniolo ed aver rivolto al medesimo una espressione intimidatoria. Nei termini stabiliti dall’atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Atalanta faceva pervenire memoria difensiva assumendo che il gesto di Taibi, benchè censurabile, doveva essere inquadrato nel clima di violenza ed intimidazione instaurato, nelle 24 ore antecedenti alla gara, dai sostenitori della società ospitante, i quali dopo aver nella nottata disturbato il riposo dei calciatori bergamaschi (in ritiro presso un hotel di Messina), ed aver poi nuovamente infastidito gli stessi nella mattinata successiva, avevano compiuto un vero e proprio assalto al pulmann della squadra atalantina, nel momento in cui lo stesso si apprestava ad entrare, verso le ore 13,40, nello stadio di Messina. In particolare era stato effettuato, da alcune centinaia di tifosi giallorossi, un fitto di lancio di oggetti contundenti, compresi sassi di grosse dimensioni, all’indirizzo del pullman: uno di questi aveva infranto il vetro del mezzo andando a colpire alla coscia destra il calciatore Taibi, che in conseguenza di ciò aveva affrontato la gara in condizioni fisiche e psicologiche chiaramente menomate. In questo contesto il comportamento antiregolamentare tenuto dal deferito nel corso della gara doveva essere valutato come una reazione emotiva ed impropria ad una situazione ambientale di pesante intimidazione. Concludeva pertanto la Soc. Atalanta chiedendo che le sanzioni fossero contenute nei minimi edittali. Alla riunione odierna è comparso il Vice Procuratore Federale che ha concluso per l’affermazione di responsabilità di tutti gli incolpati e per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: a Zaniolo € 4.000,00 di ammenda, a Taibi € 7.500,00 di ammenda, alla Soc. Messina € 4.000,00 di ammenda, alla Soc. Atalanta € 7.500,00 di ammenda. Sono comparsi altresì il rappresentante della Soc. Atalanta nonché il difensore della Soc. Messina: il primo ha illustrato la memoria già presentata ribadendo le conclusioni ivi formulate; il secondo ha chiesto il proscioglimento sia per il Messina che per Zaniolo assumendo che quest’ultimo non avrebbe commesso il fatto a lui addebitato e chiedendo sul punto l’ammissione di prova televisiva. Il rappresentante dell’Atalanta si è opposto a tale incombente istruttorio. I motivi della decisione Ai sensi dell’art. 31 punto a4) la prova televisiva richiesta dalla difesa del Messina è ammissibile essendo stato dedotto che il tesserato non avrebbe in alcun modo commesso l’infrazione. Dalla visione delle immagini televisive non si ricavano però elementi significativi a sostegno della tesi difensiva, posto che le stesse documentano esclusivamente il contatto violento tra Taibi e Zaniolo, ma non consentono di escludere che possa esservi stato in precedenza (magari in una porzione di terreno di giuoco od in un momento non coperto dalla ripresa televisiva) analogo contatto tra Zaniolo ed altro calciatore dell’Atalanta, come attestato dalla relazione dell’Ufficio Indagini. Ciò posto, ritiene la Commissione che siano senz’altro censurabili i comportamenti tenuti dai calciatori deferiti. Risulta infatti dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini (che costituisce fonte privilegiata di prova) che Zaniolo, il quale non era entrato in campo tra i titolari della squadra del Messina, rimanendo a disposizione in panchina, alla fine del primo tempo si diresse di corsa verso il centro campo per afferrare con un mano il collo del calciatore avversario Innocenti. Subito dopo, mentre le squadre si avviavano negli spogliatoi per l’intervallo, il portiere dell’Atalanta Taibi, forse per vendicare l’aggressione subita dal compagno di squadra, sferrò un pugno al volto di Zaniolo, accompagnando il gesto violento con una frase di questo tenore: “Zaniolo non minacciare nessuno perché vengo a Messina a prenderti”. Per quanto concerne Zaniolo si è trattato di un atto di modesta portata offensiva, ma di indubbia valenza intimidatoria (ed in effetti con questo significato è stato inteso dal Taibi, stando al tenore della frase dal medesimo pronunciata subito dopo). Sanzione congrua appare, in conformità alla richiesta della Procura, quella di € 4.000,00 di ammenda. Per quanto riguarda Taibi non può essere invocata a scusante della condotta antiregolamentare sopra descritta il clima di tensione che si era venuto a creare intorno alla compagine bergamasca in conseguenza degli sconsiderati gesti di teppismo di alcune frange violente della tifoseria messinese (per questi fatti è già stato celebrato a suo tempo giudizio disciplinare a carico della Soc. Messina dinanzi al Giudice Sportivo ed a questa Commissione: v. decisione del G.S. del 30/3/04 confermata in secondo grado): ai tesserati è richiesta infatti l’osservanza rigorosa dei doveri comportamentali sanciti dall’art. 1, comma 1 C.G.S. a prescindere dal contesto ambientale in cui essi si trovino ad operare, costituendo i principi di lealtà agonistica e di rispetto per l’avversario i fondamenti irrinunciabili dell’ordinamento sportivo. Può ammettersi però che Taibi, al di là del contesto ambientale, si trovasse in una situazione emotiva e psicologica particolarmente delicata essendo stato vittima, solo poche ore prima, di un grave atto di aggressione fisica posto in essere dai sostenitori della Società ospitante. Tenuto conto di ciò e valutate tutte le altre circostanze del caso, in particolare l’assenza di conseguenze lesive per lo Zaniolo, nonché il notevole lasso di tempo intercorso tra la commissione del fatto ed il deferimento, appare congrua nei confronti di Taibi, in conformità alle richieste della Procura, la sanzione dell’ammenda di € 7.500,00. Essendo stati i fatti commessi sul terreno di giuoco durante lo svolgimento della gara non si ravvisano i presupposti per sanzionare le società di appartenenza dei calciatori a titolo di responsabilità oggettiva. Il dispositivo La Commissione delibera di irrogare a Taibi Massimo la sanzione di € 7.500,00 di ammenda ed a Zaniolo Igor la sanzione di € 4.000,00 di ammenda, e di prosciogliere le Società Atalanta e Messina.
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