LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 5 DEL 8 luglio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Filippo ORLANDO – allenatore Soc. Genoa: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. GENOA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Genoa- Cagliari del 22/5/2004)
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 5 DEL 8 luglio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Filippo ORLANDO – allenatore Soc. Genoa: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;
Soc. GENOA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Genoa-
Cagliari del 22/5/2004)
Il procedimento
Con provvedimento dell’8/6/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione Filippo Orlando, allenatore in 2^ del Genoa, per violazione dell’art. 1,
comma 1, del C.G.S., nonché la Soc. Genoa per violazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S.,
per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio dirigente.
Più in particolare, il collaboratore dell’Ufficio Indagini aveva denunciato che l’Orlando,
stazionando nella parte di campo opposta alla panchina, a volte aveva “messo piede sul
terreno di gioco, urlando disposizioni ed incitando i calciatori del Genoa e commentando,
senza offendere, decisioni arbitrali…”
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto
pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva, in primo luogo, come l’Orlando si sia
spostato all’interno del “recinto” di gioco ( e non del “terreno”) per creare spazio per gli
addetti alla sicurezza del campo e all’assistenza sanitaria; poi, che a causa delle
ridottissime dimensioni di questa fascia di “rispetto” era sufficiente una scompostezza
anche minima per calpestare il terreno di gioco e che, comunque, quando questo è
avvenuto, era da escludersi alcuna volontarietà.
Ancora, sostiene la difesa degli incolpati, i commenti dell’Orlando alle decisioni arbitrali
non erano offensivi e il suo comportamento non ha creato alcuna turbativa all’andamento
della gara.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda
di € 700,00 per ciascuno di loro.
Nessuno è comparso per gli incolpati.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento
dell’Orlando è censurabile.
L’essersi l’Orlando trattenuto per tutta la durata della gara dinanzi al sotto passaggio sul
campo per destinazione e l’avere ripetutamente, ancorché saltuariamente, posto piede sul
terreno di gara, nonostante i reiterati e cortesi inviti di allontanarsi rivoltigli dal
collaboratore dell’Ufficio Indagini, integra senza dubbio la violazione dell’art. 1 del C.G.S.
secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi
ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività
sportiva.
Questo soprattutto se si considera che l’Orlando, non essendo indicato in distinta tra le
persone autorizzate a stare in panchina, si trovava in quella fascia del campo di gioco per
destinazione senza averne titolo.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità dell’Orlando, che può tuttavia ritenersi
in parte attenuata in considerazione della portata effettivamente modesta del
comportamento antiregolamentare tenuto dallo stesso nel corso della gara e dal fatto che lo
“sconfinamento” sul terreno di giuoco può anche essere spiegato con l’obbiettiva
ristrettezza dello spazio fra detto terreno e l’accesso agli spogliatoi nonché con la
concitazione dovuta alle alterne fasi della gara.
Alla responsabilità dell’Orlando segue quella della Società di appartenenza a titolo di
responsabilità oggettiva.
Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 500,00
a Filippo Orlando e di € 500,00 alla Soc. Genoa.
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