LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 6 DEL 13 luglio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1 e 4, art. 1 comma 1 e art. 16 comma 1 C.G.S.; Soc. PERUGIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta (gara Perugia-Fiorentina del 16/6/04).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 6 DEL 13 luglio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1 e 4, art. 1
comma 1 e art. 16 comma 1 C.G.S.;
Soc. PERUGIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta
(gara Perugia-Fiorentina del 16/6/04).
Il procedimento
Con provvedimento del 23/6/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione Luciano Gaucci, Presidente della Soc. Perugia, per violazione dell’art. 1,
comma 1 C.G.S. per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, dell'art. 3,
comma 1 e 4,. e dell’art. 16, comma 1, del C.G.S., per avere espresso in giudizi lesivi della
reputazione di soggetti e organismi operanti nell’ambito federale, dell’art 16, comma 1
C.G.S. perché recidivo, nonché la Soc. Perugia per violazione dell'art. 2, comma 4, del
C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto
pervenire una memoria difensiva in cui si riconosceva la responsabilità del Gaucci e si
attribuivano le ingiurie “giustamente contestate” a uno scatto di nervi, concludendo con una
richiesta di sanzione minima.
In data 12 luglio, i deferiti hanno fatto pervenire a questa Commissione istanza di rinvio a
causa di una presunta impossibilità del Presidente Gaucci a presenziare l’odierna udienza.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale in via
preliminare, si è opposto all’istanza di rinvio, rilevando fra l’altro come, in un precedente
procedimento sempre a carico dei medesimi deferiti, tale istanza di rinvio sia stata accolta
ma poi non seguita dalla effettiva comparizione degli stessi alla successiva udienza.
Nel merito, la Procura Federale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati
e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 per il Gaucci e alla sanzione
dell’ammenda di € 3.000,00 per la Soc. Perugia.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Gaucci,
come del resto ammesso dalla sua stessa difesa, sono censurabili: l’aver perso il controllo
dei nervi non può costituire circostanza attenuante, considerata la recidività del
comportamento.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Gaucci, alla quale segue quella
diretta della Società di appartenenza.
Ai fini della determinazione delle sanzioni, va tenuto conto della portata delle espressioni e
della esistenza di precedenti specifici per l’incolpato ai sensi dell’art. 16, comma 1, del
C.G.S.
Tenuto conto del significato letterale delle dichiarazioni, della loro offensività, della loro
idoneità a ledere il prestigio, la reputazione e la credibilità di soggetti che operano
nell’ambito federale, della recidiva specifica e reiterata e del fatto che sono state
pronunciate dal Gaucci in un momento in cui egli era già sottoposto a provvedimento di
inibizione per analoghi comportamenti antiregolamentari, questa Commissione ritiene equo
comminare ai deferiti le sanzioni nella misura di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di €
3.000,00 a Luciano Gaucci e dell’ammenda di € 3.000,00 alla Soc. Perugia.
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