LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 22 luglio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Francesco DAL CIN – Presidente Soc. Venezia: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1 e art. 4 commi 1, 2, 3 e 4 C.G.S.; Soc. VENEZIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta (gara Messina- Venezia del 17/4/04).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 22 luglio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Francesco DAL CIN - Presidente Soc. Venezia: violazione art. 3 comma 1, art. 1
comma 1 e art. 4 commi 1, 2, 3 e 4 C.G.S.;
Soc. VENEZIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta (gara Messina-
Venezia del 17/4/04).
Il procedimento
Con provvedimento dell’1/7/04 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione
Francesco Dal Cin, amministratore unico della Soc. Venezia per le violazioni di cui all'art.
1, comma 1, all’art. 3, comma 1 e all’art. 4, commi 1, 2 3 e 4 C.G.S., per avere, dopo la
gara Messina-Venezia del 17/4/04, reso ad organi di informazione dichiarazioni lesive della
reputazione di persone e organismi operanti nell’ambito federale ed idonee a negare la
regolarità delle gare, l’imparzialità della procedura delle designazioni dei direttori di gara o
la correttezza dello svolgimento dei campionati; con lo stesso atto il Procuratore Federale
deferiva la Soc. Venezia a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2, comma 4
C.G.S. Nei termini stabiliti nell’atto di contestazione degli addebiti il Dal Cin, in proprio e
quale legale rappresentante della Soc. Venezia faceva pervenire una memoria difensiva
nella quale si assumeva: a) che l’atto di deferimento era nullo per genericità delle
contestazioni; b) che non ricorrevano gli estremi della violazione di cui all’art. 3, comma 1
C.G.S. perché Dal Cin non aveva formulato “giudizi e rilievi” propri, ma si era limitato a
riferire pubblicamente indiscrezioni (circa una presunta combine coinvolgente l’arbitro
Palanca e riguardante la gara Messina-Venezia del 17/4/04) pervenutegli da altri presidenti
di Società di serie B e comunque già divenute di pubblico dominio in epoca anteriore alle
dichiarazioni oggetto di deferimento; c) che era comunque ravvisabile la causa di non
punibilità di cui all’art. 3, comma 3 C.G.S. atteso che l’esistenza effettiva delle voci di cui
sopra risultava confermata non solo dalle audizioni effettuate dall’Ufficio Indagini in
merito alla vicenda, ma anche dagli sviluppi delle indagini penali condotte dalla Procura
presso il Tribunale di Napoli, indagini che avevano portato all’emissione nei confronti di
Palanca di un avviso di garanzia per associazione a delinquere finalizzata all’alterazione dei
risultati sportivi, con specifico riferimento a “preordinate e non occasionali situazioni di
favoritismo arbitrale a vantaggio del Messina”, anche in relazione alla gara Messina-
Venezia del 17/4/04; d) che in subordine nella fattispecie doveva essere una sanzione lieve
– ammenda nel minimo edittale – attesa la modesta gravità del fatto; e) che non sussisteva
la recidiva contestata a Dal Cin nell’atto di deferimento. Concludeva pertanto chiedendo, in
via preliminare, la declaratoria di nullità del deferimento; in via principale, il
proscioglimento dagli addebiti; in via subordinata, l’irrogazione della sanzione
dell’ammenda in misura pari al minimo edittale.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e l’irrogazione al Dal Cin della sanzione
dell’inibizione a svolgere qualsiasi attività in ambito federale fino al 31/10/2004 e
dell’ammenda di € 25.000,00 e dell’ammenda di € 25.000,00 alla Soc. Venezia.
Sono comparsi altresì il Dal Cin ed il suo difensore; quest’ultimo, dopo aver illustrato
ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni ivi formulate,
depositando una rassegna stampa – di epoca successiva ai fatti contestati - relativa alla
vicenda sottostante ai fatti di cui al presente deferimento. Da parte sua, il Dal Cin ha
riconosciuto l’inopportunità del proprio comportamento e di non aver in alcun modo voluto
mettere in dubbio la regolarità del sistema di designazione degli arbitri.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che il deferimento sia fondato.
Va anzitutto disattesa l’eccezione preliminare di nullità del deferimento, posto che dalla
parte motiva dello stesso emerge con chiarezza che gli addebiti disciplinari contestati a Dal
Cin riguardano le dichiarazioni dallo stesso reso ad organi di stampa in merito alle voci
circa un presunto atteggiamento di pregiudiziale non imparzialità (a danno del Venezia)
dell’arbitro designato a dirigere la gara Messina-Venezia del 17/4/04.
Nel merito, ritiene la Commissione che Dal Cin non si sia limitato a riferire asetticamente –
nel corso di una conferenza stampa tenuta il giorno successivo alla gara Messina-Venezia –
dell’esistenza di voci riguardanti una presunta combine a vantaggio del Messina con
coinvolgimento dell’arbitro chiamato a dirigere la gara stessa, ma abbia invece, nella
propria veste di dirigente sportivo e in una sede (non casuale) di ampia risonanza mediatica,
di fatto avallato l’attendibilità di tali indiscrezioni, precisando che esse erano state
confermate da altri presidenti di società di serie B, ponendo le stesse in diretta correlazione
con lo svolgimento della gara suddetta, rendendo pubblica la reazione che avrebbero avuto i
calciatori del Venezia alla notizia della designazione dell’arbitro Palanca – “siamo
rovinati”- e così facendo ha contribuito ad indurre nell’opinione pubblica il convincimento
della fondatezza dei sospetti di non imparzialità riguardanti l’arbitro Palanca.
Il Dal Cin ha riferito pubblicamente circostanze oggetto di mero “sentito dire”, con l’effetto
di ledere la reputazione del direttore di gara (sospettato di parzialità finalizzata ad alterare il
regolare svolgimento della gara) e di compromettere la credibilità dell’istituzione federale
nel suo complesso, nonché di negare la regolarità delle gare e lo svolgimento dei
campionati (art. 4, commi 1 e 3 C.G.S.).
Non può essere invocata la causa di non punibilità di cui all’art. 3, comma 3 del C.G.S.
(c.d. exceptio veritatis) implicando l’onere probatorio a carico dell’incolpato la
dimostrazione non solo dell’effettiva esistenza delle voci di cui sopra, ma anche della
fondatezza delle stesse, posto che con le sue dichiarazioni pubbliche Dal Cin ha appunto
avallato la veridicità dei sospetti di combine concernenti la gara Messina-Venezia. Siffatto
onere probatorio non può ritenersi assolto, atteso che, per quanto risulta dagli atti del
presente procedimento, all’esito degli accertamenti compiuti dall’Ufficio Indagini “è
rimasta priva di ogni riscontro l’ipotesi di esistenza di un’attività sotto qualsiasi profilo
preordinata a compromettere il regolare esito della gara Messina-Venezia” (v. conclusioni
della relazione del Capo Ufficio Indagini 21/5/04). Quanto alle parziali e provvisorie
risultanze del procedimento penale pendente, nella fase delle indagini preliminari, dinanzi
alla Procura presso il Tribunale di Napoli, questa Commissione non dispone di atti
sufficienti per poter apprezzare, neppure sotto il profilo del fumus boni iuris, la fondatezza
degli indizi riguardanti presunti comportamenti illeciti tenuti dall’arbitro Palanca con
specifico riferimento alla gara Messina-Venezia del 17/4/04. Il fatto che sia stato emesso, in
epoca successiva alle dichiarazioni di Dal Cin, nei confronti di Palanca un avviso di
garanzia per “associazione a delinquere finalizzata all’alterazione dei risultati sportivi”
(secondo quanto riportato nella memoria difensiva) non autorizza alcuna prognosi di
fondatezza dell’accusa, costituendo l’avviso de quo un adempimento dovuto a garanzia di
colui che si trovi sottoposto ad indagini per fatti di rilevanza penale.
Né ulteriori elementi a sostegno della tesi difensiva possono rinvenirsi nella rassegna
stampa prodotta in udienza, trattandosi di resoconti giornalistici – comunque successivi ai
fatti contestati - su vicende giudiziarie in corso di svolgimento (vicende giudiziarie cui
pare, da tali resoconti, aver dato in qualche modo impulso lo stesso Dal Cin).
Deve pertanto affermarsi la responsabilità del Dal Cin per la violazione ascritta, cui
consegue quella diretta della società di appartenenza ai sensi degli artt. 2, comma 4 e 3,
comma 2 C.G.S.
Visti i precedenti di Dal Cin relativi alla stagione sportiva 2003/04, va esclusa la recidiva
specifica ex art. 4, comma 4 C.G.S., mentre deve essere ravvisata la recidiva semplice di
cui all’art. 16, comma 1.
Valutate tutte le circostanze del caso e considerata la doverosità, certamente nota al deferito
(vista la sua ventennale esperienza nel settore), di utilizzare gli strumenti offerti
dall’ordinamento sportivo per riferire fatti di eventuale rilevanza disciplinare e promuovere
le conseguenti azioni nelle sedi istituzionali competenti, appaiono congrue ex art. 4, commi
1, 2, 3 le sanzioni di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Francesco Dal Cin la sanzione
dell’inibizione a svolgere qualsiasi attività in ambito federale fino al 31/10/2004 e
dell’ammenda di € 15.000,00 e alla Soc. Venezia la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00.
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