LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 108 DELL’ 11 ottobre 2005 SERIE B TIM Gara Soc. VERONA – Soc. TERNANA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 108 DELL’ 11 ottobre 2005 SERIE B TIM Gara Soc. VERONA – Soc. TERNANA Il Giudice Sportivo, ricevuta rituale e tempestiva segnalazione del Procuratore Federale ex art. 31 comma a3) CGS in ordine al comportamento del calciatore GERVASONI Carlo (Soc. Verona); acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva; osserva: le immagini documentano che al 36° del secondo tempo viene calciata, appena fuori dell’area di rigore della Ternana, una punizione in favore del Verona. Il pallone, spiovente all’interno dell’area medesima, viene colpito di testa all’indietro da un attaccante del Verona. Alle sue spalle un compagno di squadra (Rantier) cerca di correggere di testa la traiettoria del pallone verso la porta, senza riuscirvi. Il pallone, già in fase di discesa, viene infine toccato con il braccio sinistro da Gervasoni: per effetto di tale deviazione il pallone entra in rete. L’Arbitro, nonostante le proteste di numerosi calciatori della Ternana, convalida la segnatura. Occorre valutare se la condotta di Gervasoni rientri o meno nella fattispecie prevista dall’art. 31 comma a3) CGS: se si sia trattato, cioè, di un comportamento gravemente antisportivo non visto dall’Arbitro, e concretizzatosi nella realizzazione di una rete con un volontario tocco con la mano. Senza alcun dubbio la rete è stata realizzata in modo irregolare, avendo il pallone ricevuto una decisiva deviazione verso la porta della Ternana proprio in conseguenza del tocco del pallone medesimo da parte di Gervasoni con il braccio sinistro. Si è trattato, ad avviso di questo Giudice, di un tocco volontario da parte del calciatore del Verona. Le immagini documentano infatti che, negli istanti immediatamente precedenti, Gervasoni allarga il proprio braccio sinistro in modo da agevolare il contatto tra una parte del proprio corpo ed il pallone spiovente verso terra, dopo che esso era stato mancato da Rantier. La volontarietà del gesto è confermata, poi, dalla specifica dinamica dell’azione, nei secondi immediatamente precedenti il tocco stesso. Infatti Gervasoni, sino a quel momento marcato in modo molto stretto da un avversario, viene liberato da tale marcatura perché il difensore della Ternana, avvedutosi dell’inserimento di Rantier, si volge verso quest’ultimo, e quindi “libera” Gervasoni dal proprio controllo. Quindi, negli istanti nei quali il pallone giunge nelle immediate vicinanze di Gervasoni, quest’ultimo gode di una libertà di movimento, che prima non aveva, e che si traduce per l’appunto nell’allungamento del braccio sinistro, tale da agevolare il contatto con il pallone spiovente. Ancora, un dato costituisce conferma sintomatica di un atteggiamento gravemente antisportivo da parte di Gervasoni: i suoi ripetuti gesti di esultanza dopo che il pallone è entrato in porta. Gesti assolutamente giustificati se la realizzazione della rete fosse stata regolare; gesti che invece appaiono indicativi di un intento di trarre in inganno l’Arbitro, se effettuati da un calciatore che certamente ha avuto – come ha avuto Gervasoni – la consapevolezza di aver colpito il pallone con un braccio. Basta al riguardo analizzare le immagini per rendersi conto che il braccio di Gervasoni era disteso e distanziato rispetto a tutto il suo corpo, e quindi il calciatore per primo non poteva non avere piena consapevolezza di aver toccato con il braccio il pallone. La condotta del Gervasoni è quindi definibile, sulla scorta delle immagini, come gravemente antisportiva ai sensi del comma a3) dell’art. 31 CGS. Il gesto di Gervasoni sicuramente non è stato visto dall’Arbitro il quale, se avesse nell’immediatezza rilevato l’evidenza dell’irregolarità del gol dimostrata a posteriori dalle immagini, certamente non avrebbe convalidato la rete. D’altro canto, le stesse immagini evidenziano che il Direttore di gara, il quale seguiva lo svolgimento dell’azione all’altezza della linea lunga dell’area di rigore, in posizione centrale, aveva di fronte a sé un “mucchio” di calciatori di entrambe le squadre, sicché il gesto di Gervasoni è risultato per lui coperto, come visuale, dalla presenza di taluni di essi. Sussistono pertanto i presupposti per l’ammissibilità della prova televisiva, ovviamente ai soli fini sanzionatori nei confronti di Gervasoni, senza alcuna incidenza quanto al risultato della gara, che rimane fissato sul risultato riportato nel referto arbitrale. Quanto all’entità della sanzione, essa è stabilita nella misura minima di due giornate di squalifica dall’art. 14 comma 2 lettera a) CGS. P.Q.M. delibera di infliggere al calciatore GERVASONI Carlo (Soc. Verona) la squalifica per due giornate effettive di gara, a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.
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