LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 116 DELL’ 19 ottobre 2005 SERIE A TIM Gara Soc. SIENA – Soc. UDINESE

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 116 DELL’ 19 ottobre 2005 SERIE A TIM Gara Soc. SIENA – Soc. UDINESE Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva riportata sul comunicato n. 114 del 18 ottobre 2005 osserva: la Soc. Udinese ha richiesto l’esame di un filmato, depositato dalla Società medesima, a dimostrazione che il calciatore Obodo Christian non avrebbe in alcun modo commesso il fatto per il quale è stato espulso al 42° del secondo tempo. Dal rapporto arbitrale risulta che il provvedimento disciplinare è stato adottato per aver il calciatore colpito con una borraccia al viso un inserviente sanitario, che voleva farlo salire sulla barella. Le immagini proposte dalla Società, lungi dallo smentire il rapporto dell’Arbitro, offrono piena conferma ad esso. Il Direttore di gara è, infatti, nella migliore posizione possibile per vedere quanto sta accadendo, poiché si trova proprio vicinissimo ad Obodo, disteso a terra, nel momento in cui attorno al calciatore vi sono anche gli addetti al soccorso sanitario. Ancora, le immagini evidenziano che Obodo stringe in mano una borraccia e la solleva; i fotogrammi immediatamente successivi mostrano invece la plateale caduta a terra del barelliere, il quale si copre, poi, con le mani il viso all’altezza del naso. I dati sin qui esposti conducono, quindi, ad escludere una qualsiasi valenza esimente del filmato in favore di Obodo. Si ha al contrario la conferma che il rapporto dell’Arbitro è stato preciso e puntuale. La teatrale esagerazione da parte del barelliere circa gli effetti del colpo ricevuto (così come l’altrettanto teatrale simulazione di essere stato colpito da un altro calciatore dell’Udinese) non costituisce, di evidenza, un elemento che possa escludere la responsabilità di Obodo per il gesto comunque scorretto da lui compiuto, ed esattamente rilevato dall’Arbitro. In conclusione, una volta dimostrata la non utilità delle immagini proposte dalla Società a sostegno di una asserita estraneità di Obodo, occorre determinare la sanzione a carico del calciatore medesimo, sulla scorta del rapporto arbitrale. In considerazione delle particolari modalità nelle quali l’episodio si è svolto (calciatore a terra a seguito di uno scontro di giuoco), nonché dell’assenza di un connotato violento nel gesto commesso dal calciatore, appare misura equa la squalifica per una giornata effettiva di gara. P.Q.M. delibera di infliggere al calciatore Obodo Christian (Soc. Udinese) la squalifica per una giornata effettiva di gara per i motivi sopra esposti.
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