LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 116 DELL’ 19 ottobre 2005 SERIE A TIM Gara Soc. ASCOLI – Soc. SAMPDORIA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 116 DELL’ 19 ottobre 2005
SERIE A TIM
Gara Soc. ASCOLI – Soc. SAMPDORIA
Il Giudice Sportivo,
rilevato dal rapporto del Quarto Ufficiale e del collaboratore dell’Ufficio Indagini che:
al termine della gara un tifoso dell’Ascoli sparava dalla propria curva un razzo che,
attraversato tutto il campo, raggiungeva l’opposta curva e feriva al capo una sostenitrice
della Sampdoria. Immediata era la percezione dell’estrema gravità del fatto: la signora
ferita era prontamente soccorsa e trasportata in ospedale, da dove veniva poi trasferita in
un reparto specializzato di neurochirurgia di altra città.
Le immagini segnalate dalla Procura Federale confermano il preciso resoconto del Quarto
Ufficiale e del collaboratore dell’Ufficio Indagini, fornendo al contempo ulteriori dettagli
sia sulla traiettoria, ad altezza d’uomo, del razzo lanciato sia sull’impatto del medesimo
contro i gradoni della curva sampdoriana, immediatamente prima che la sostenitrice della
squadra ligure venisse ferita dalle schegge conseguenti al primo impatto.
Senza alcun dubbio l’episodio integra gli estremi di una condotta violenta, prevista e
punita dall’art. 11, comma 1 e 3, CGS.
Il lancio del razzo ha provocato infatti un danno grave all’incolumità fisica di una persona
ed ha costituito un pericolo per l’incolumità di un numero indeterminato di altri sostenitori
della Sampdoria, collocati nella curva loro riservata.
Altrettanto evidente è che tale vicenda debba essere qualificata come particolarmente
grave, sulla base di una molteplicità di elementi:
- la straordinaria gravità delle lesioni provocate alla sostenitrice della Sampdoria:
la certificazione medica allegata alla relazione dell’Ufficio Indagini riferisce di un
trauma cranico non commotivo, con frattura dell’osso frontale sinistro con contusione
emorragica del lobo frontale e piccola falda di pneumoencefalo, con piccolo ematoma
extra cerebrale omolaterale, nonché di una vasta ferita lacero-contusa in regione
frontale sinistra. Lesioni che hanno determinato la formulazione da parte dei medici
dell’Ospedale di Ascoli di una prognosi riservata, con successivo trasferimento della
persona ferita ad una Unità specialistica neurochirurgica di altro nosocomio;
- il concreto e gravissimo pericolo per l’incolumità di molte altre persone, vicine al
punto di impatto del razzo. Basti al riguardo riflettere su:
a) modalità del lancio, avvenuto con traiettoria ad altezza d’uomo;
b) potenza dell’arma usata per effettuare detto lancio, che ha consentito al razzo di
percorrere una traiettoria di oltre 150 metri, prima di cagionare le gravissime
conseguenze alla persona infortunata;
c) potenziali effetti micidiali dell’impatto del razzo contro le gradinate della curva
occupata dai tifosi della Sampdoria;
- la delittuosità del gesto commesso dal tifoso dell’Ascoli: in particolare, la traiettoria
del razzo, perfettamente documentata dalle immagini televisive, appare sintomatica
della volontà di colpire altre persone, per di più in un momento nel quale un gesto del
genere risultava del tutto imprevedibile, visto che la partita era ormai terminata con la
vittoria dell’Ascoli;
- la premeditazione di tale condotta violenta: non si va allo stadio con un’arma del
genere, se non per utilizzarla in qualche modo, evidentemente illecito. Del tutto
irrilevante è, al riguardo, la circostanza che il tifoso responsabile di tale condotta sia
entrato nei minuti finali della gara, o fosse presente sin dall’inizio. Anzi, l’essere
arrivato sugli spalti solo nei minuti finali della partita, armato con uno strumento
lanciarazzi, conferma vieppiù il dato relativo ad una preordinazione della condotta
violenta.
Da quanto precede appare quindi evidente che deve essere applicata la disposizione
dell’art. 11, comma 3 seconda parte CGS, la quale stabilisce – come sanzione minima
per i casi di fatti violenti particolarmente gravi – la squalifica del campo in aggiunta
all’ammenda, a carico della Società oggettivamente responsabile.
Nessun dubbio che la Soc. Ascoli sia oggettivamente responsabile per il comportamento
del suo tifoso, ai sensi dell’art. 9 comma 1 CGS, il quale statuisce la responsabilità
oggettiva delle Società per la condotta dei propri sostenitori.
Non solo: il secondo comma del medesimo art. 9 prevede che le Società rispondono
inoltre del mantenimento dell’Ordine pubblico sul proprio campo di giuoco.
Nel caso di specie, è chiaro – senza bisogno di argomentare ulteriormente a fronte
dell’evidenza dei fatti – che l’ordine pubblico non è stato nella circostanza adeguatamente
mantenuto, tanto è vero che un tifoso ha potuto introdurre nello stadio uno strumento
lanciarazzi, e poi lo ha potuto utilizzare da una curva, con le conseguenze drammatiche
sopra documentate.
Quanto alla misura concreta della sanzione, va ricordato in via preliminare che l’art. 13
primo comma CGS prevede l’applicabilità di una o più delle sanzioni, di seguito
elencate, commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi.
Nel caso di specie a tale straordinaria gravità, sopra dettagliatamente illustrata, dovrebbe
conseguire la sanzione congiunta della squalifica del campo per quattro giornate di
gara, con ammenda di € 40.000,00 e con l’obbligo di disputare a porte chiuse le gare
per le quali è stata disposta la squalifica del campo.
Tale ulteriore sanzione deriva dalla già evidenziata sussistenza in capo alla Soc. Ascoli
della responsabilità per la mancata assicurazione del mantenimento dell’ordine pubblico.
Questo Giudice è perfettamente consapevole che tale sanzione grava anche sui sostenitori
corretti della Soc. Ascoli e su quelli delle squadre avversarie, impegnate nelle gare alle
quali si riferisce l’obbligo delle “porte chiuse”: sostenitori, gli uni e gli altri, che non
hanno avuto alcuna parte nella realizzazione del fatto violento e delle sue gravissime
conseguenze.
Peraltro, in una doverosa valutazione comparativa di esigenze diverse, appare inevitabile
privilegiare la sicurezza e l’incolumità pubblica: obbiettivo che a seguito di quanto
avvenuto al termine della gara Ascoli-Sampdoria, impone di infliggere oltre alla squalifica
del campo, anche l’obbligo di disputare le relative gare senza presenza di pubblico.
Vanno, altrettanto doverosamente, valutate alcune circostanze che attenuano la
responsabilità oggettiva della Soc. Ascoli.
In primo luogo, l’assenza di precedenti disciplinari nella corrente stagione, essendo stata
la Società punita una sola volta per l’accensione di fumogeni sugli spalti.
In secondo luogo, il civile comportamento dimostrato dai tifosi della squadra,
immediatamente dopo la commissione dell’irresponsabile gesto violento ai danni di una
sostenitrice avversaria. Risulta infatti, sia dal rapporto del Quarto Ufficiale sia dalla
relazione dell’Ufficio Indagini, che dai settori occupati dai tifosi dell’Ascoli si sono levati
nell’immediatezza cori, fischi e grida di disapprovazione rispetto a quanto avvenuto.
In conclusione, la valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso comporta la
determinazione – come pena proporzionata al fatto – della sanzione a carico della Soc.
Ascoli della squalifica del campo per due giornate di gara, con obbligo di disputare le
medesime a porte chiuse e con l’ammenda di € 10.000,00.
Sussistono di tutta evidenza, sulla scorta di quanto sin qui detto, i motivi di particolare
rilievo che comportano, ai sensi dell’art. 17 comma 1 CGS l’immediata esecutività di
dette sanzioni, con decorrenza cioè sin dalla prima partita casalinga della Soc. Ascoli.
P.Q.M.
Delibera di infliggere alla Soc. Ascoli, a titolo di responsabilità oggettiva, la squalifica del
campo per due giornate effettive di gara, con obbligo di disputare le medesime a porte
chiuse, con immediata esecutività delle medesime, nonché l’ammenda di € 10.000,00.
Trasmette gli atti alla Presidenza della Lega nazionale Professionisti per gli adempimenti
di competenza.