LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 137 DELL’1 novembre 2005 SERIE A TIM DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara Soc. MILAN – Soc. JUVENTUS

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 137 DELL’1 novembre 2005 SERIE A TIM DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara Soc. MILAN – Soc. JUVENTUS Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva riportata sul comunicato n. 135 del 31 ottobre 2005 osserva: va differenziato l’esame degli episodi relativi, rispettivamente, a Thuram, Mutu e Nedved rispetto a quello relativo ad Inzaghi. Quanto ai primi tre, infatti, le immagini televisive documentano che l’Arbitro stava seguendo proprio l’azione di giuoco, che vedeva protagonisti i tre calciatori segnalati dal Procuratore Federale. Conseguentemente, questo Giudice ha chiesto all’Arbitro un supplemento di rapporto. Il Direttore di gara ha specificato di aver “personalmente osservato e controllato” tali azioni senza aver ravvisato nelle condotte di Thuram al 40° del primo tempo, di Mutu al 18° del secondo tempo e di Nedved al 25° del secondo tempo profili meritevoli di un suo intervento tecnico-disciplinare. Tale specificazione é pienamente corrispondente a quanto già ricavabile dalle immagini: ad esempio, l’Arbitro “mima”, dopo che Gilardino è caduto a terra, il gesto del braccio allargato, evidentemente riferibile a Thuram; l’Arbitro, dopo lo scontro tra Nedved e Gattuso, indica chiaramente con le braccia che l’azione deve proseguire. Non vi è quindi possibilità di utilizzare i filmati, ai sensi dell’art. 31 comma a3) CGS per l’adozione di provvedimenti sanzionatori da parte del Giudice Sportivo. Infatti, in tutti e tre i casi, l’Arbitro ha osservato il comportamento dei calciatori; lo ha valutato nel senso della non rilevanza sul piano disciplinare, e quindi ha in questo senso assunto una decisione di fatto. Tale decisione non può in alcun modo costituire materia di rivalutazione in sede di Giustizia Sportiva, alla luce del chiaro disposto dell’art. 31 comma a3). Quanto alla condotta segnalata a proposito di Inzaghi, le immagini mostrano che, nel momento del contrasto tra Inzaghi e Chiellini all’interno dell’area di rigore della Juventus, l’Arbitro sta seguendo l’azione con Pirlo in possesso del pallone. L’Arbitro ha confermato di non aver personalmente osservato quanto stava accadendo tra Inzaghi e Chiellini, pur specificando che, al termine della gara, nel riesaminare con i propri collaboratori vari episodi occorsi durante la gara, il Quarto Ufficiale aveva riferito di aver personalmente osservato e controllato la condotta dei due calciatori, senza aver rilevato nulla di disciplinarmente significativo. Appare quindi opportuno, alla luce del tenore letterale dell’art. 31 comma a3) CGS che fa riferimento all’osservazione (o, alla non osservazione) dell’Arbitro, esaminare nel merito l’episodio. L’analisi del relativo filmato esclude che la condotta segnalata dal Procuratore Federale possa essere definita come violenta. Infatti, Inzaghi e Chiellini, a stretto contatto l’uno con l’altro, si contrastano quando il pallone è ancora in possesso di Pirlo fuori dell’area di rigore: Inzaghi, ovviamente, per liberarsi dalla marcatura e rendersi quindi pronto a ricevere un eventuale lancio di Pirlo; Chiellini con l’intento opposto. Il difensore della Juventus afferra con la mano sinistra la maglietta di Inzaghi; quest’ultimo allunga il braccio destro in direzione del collo dell’avversario, per liberarsi da tale “marcatura”. Si tratta di un gesto non definibile come aggressivo, sia per le modalità oggettive sia per l’intento che lo ha determinato. L’allungamento del braccio non avviene in modo violento. La mano di Inzaghi non giunge a colpire l’avversario, ma “sfila” dietro il suo collo, sfiorandolo. Lo scopo del gesto non è quello di “far male all’avversario”, ma liberarsi di un controllo troppo ravvicinato. Il tutto si verifica nel contesto di un aspro contrasto di giuoco che è segnato da modalità irregolari, ma non tali da costituire un’aggressione all’incolumità fisica di Chiellini. Mancano pertanto, sia sul piano materiale che psicologico, gli elementi costitutivi di una condotta violenta, alla luce della costante interpretazione data dagli Organi disciplinari della norma contenuta nell’art. 31 comma a3) CGS. P.Q.M. delibera di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori Lilian Thuram, Adrian Mutu, Pavel Nedved (Soc. Juventus) e del calciatore Filippo Inzaghi (Soc. Milan) a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.
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