LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 150 DEL 10 novembre 2005 CAMPIONATO PRIMAVERA TIM DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara Soc. Pescara – Soc. Cisco Roma

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 150 DEL 10 novembre 2005 CAMPIONATO PRIMAVERA TIM DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara Soc. Pescara – Soc. Cisco Roma Il Giudice Sportivo, rilevato avere la Soc. Pescara inviato preannunci di reclamo il 9 e 10 Novembre 2005, con riserva di memorie e deduzioni; Sospende l’omologazione del risultato della gara in attesa dell’esame di tali documenti; Dispone la trasmissione degli atti all’Ufficio Indagini per l’identificazione dell’individuo che si è rivolto agli Ufficiali di gara al termine dell’incontro; Commina ai calciatori le sanzioni contenute nel prosieguo. In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
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