LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 150 DEL 10 novembre 2005 CAMPIONATO PRIMAVERA TIM DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara Soc. Pescara – Soc. Cisco Roma
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 150 DEL 10 novembre 2005
CAMPIONATO PRIMAVERA TIM
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara Soc. Pescara – Soc. Cisco Roma
Il Giudice Sportivo,
rilevato avere la Soc. Pescara inviato preannunci di reclamo il 9 e 10 Novembre 2005,
con riserva di memorie e deduzioni;
Sospende
l’omologazione del risultato della gara in attesa dell’esame di tali documenti;
Dispone
la trasmissione degli atti all’Ufficio Indagini per l’identificazione dell’individuo che si è
rivolto agli Ufficiali di gara al termine dell’incontro;
Commina
ai calciatori le sanzioni contenute nel prosieguo.
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che
seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento
degli elenchi di gara: