LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 186 DEL 19 dicembre 2005 SERIE A TIM Il Giudice Sportivo, Gara Soc. LAZIO – Soc. JUVENTUS

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 186 DEL 19 dicembre 2005 SERIE A TIM Il Giudice Sportivo, Gara Soc. LAZIO - Soc. JUVENTUS Il Giudice Sportivo, rilevato dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini che, al 9° del secondo tempo, il calciatore Di Canio Paolo (Soc. Lazio), subito dopo la sua sostituzione, mentre si trovava nei pressi della panchina, iniziava a salutare i propri tifosi con entrambe le braccia tese ed alzate. Subito dopo, in rapida successione, abbassava il braccio sinistro, lasciando alzato e teso quello destro per qualche secondo insieme alla mano. Quindi, lasciando sempre il braccio destro alzato, iniziava a muovere la mano in gesto di saluto, abbassando infine completamente il braccio destro; osservato che il gesto del calciatore è certamente da interpretare come un “saluto romano”, quantomeno nella fase in cui egli ha tenuto il braccio e la mano destra tese; considerato che tale comportamento costituisce violazione di norme regolamentari : - in quanto lesivo del dovere di correttezza imposto dall’art. 1 CGS, non essendo consentito ai tesserati sfruttare lo svolgimento delle gare per evocare un qualsiasi tipo di ideologia e/o appartenenza politica con gesti plateali, come ribadito dalla Commissione Disciplinare con sentenza del 10 marzo 2005 C.U. n. 265 pronunciata proprio a carico di Di Canio, a seguito di una condotta identica a quella oggetto delle presente decisione; - in quanto evocativo, in termini di identificazione in esso da parte dell’autore, del regime fascista, caratterizzato da violenza verso gli oppositori e discriminazione razziale. Sotto tale profilo il gesto del calciatore rappresenta, quindi, una manifestazione che l’ordinamento sportivo considera illecita, come risulta dal chiaro disposto dell’art. 10, comma 4 CGS, trattandosi quanto meno di atto apologetico di quel regime. Quanto alla valutazione della gravità del fatto, ai fini di determinare la misura della sanzione, occorre sottolineare che Di Canio ha commesso il fatto con piena consapevolezza della sua illiceità , proprio in considerazione della sentenza sopra citata pronunciata a suo carico nel corso della precedente stagione sportiva. Non può parlarsi in proposito di recidiva, atteso il tenore dell’art. 16 CGS, ma ciò nulla toglie alla piena conoscenza che il calciatore aveva dell’irregolarità della propria condotta alla luce della condanna per identico fatto pronunciata nei suoi confronti. La piena intenzionalità dell’atto – compiuto per di più in pendenza di accertamento disciplinare per identica condotta in occasione della gara di Campionato immediatamente precedente - caratterizza in termini di specifica gravità l’oggettiva violazione delle norme del Codice di disciplina sportiva sopra menzionate. In sintesi conclusiva sanzione adeguata risulta essere la squalifica per una giornata di gara e l’ammenda di € 10.000,00. Quanto alla Soc. Lazio, oggettivamente responsabile della condotta del proprio tesserato, risulta proporzionata la sanzione della ammenda di € 10.000,00. P.Q.M. delibera di infliggere: - al calciatore Di Canio Paolo (Soc. Lazio) la squalifica per una giornata effettiva di gara ed ammenda di € 10.000,00; - alla Soc. Lazio, a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 10.000,00.
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