LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 191 DEL 22 dicembre 2005 SERIE A TIM Il Giudice Sportivo, Gara Soc. EMPOLI – Soc. FIORENTINA del 18 dicembre 2005

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 191 DEL 22 dicembre 2005 SERIE A TIM Il Giudice Sportivo, Gara Soc. EMPOLI - Soc. FIORENTINA del 18 dicembre 2005 Il Giudice Sportivo, letta la relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini ed il successivo supplemento; rilevato che: al 10° minuto del secondo tempo, la parte della tifoseria della Fiorentina situata in curva sud, dopo aver distrutto alcuni servizi igienici, scagliava pezzi degli stessi nonché alcuni petardi dall’anello superiore della curva nella zona sottostante del recinto di giuoco, che divide la curva dalla tribuna maratona. I tifosi, per effettuare tali lanci, si sporgevano lateralmente rispetto al lato alto della griglia, posta a separazione tra la curva e la tribuna. Per effetto di tale comportamento, ed in particolare dell’esplosione di un petardo, uno steward della Soc. Empoli, che si trovava nella parte del recinto di giuoco posta tra la curva e la tribuna, subiva lesioni all’occhio destro, che rendevano necessario un intervento medico di urgenza, con applicazione di lavaggio con soluzione fisiologica e bendaggio dell’occhio (vedasi certificazione medica allegata al supplemento di relazione); osservato che: - si è trattato nella fattispecie di condotta violenta da parte dei tifosi della Fiorentina (art.11 comma 1 CGS) sotto un duplice profilo: a) causazione di danno grave all’incolumità fisica di una persona, la quale ha subito lesioni ad un occhio, sì da dover ricorrere a cure mediche urgenti con indicazione della necessità di successiva visita specialistica oculistica; b) determinazione di una situazione di pericolo per l’incolumità pubblica, considerate sia la tipologia degli oggetti lanciati (petardi; parti di accessori sanitari in precedenza divelti dai servizi igienici della curva) sia l’idoneità degli oggetti stessi a colpire un numero indifferenziato di persone, quelle cioè presenti in quella zona del recinto di gioco per motivi di servizio; - considerato che la Soc. Fiorentina aveva ricevuto la sanzione della diffida per comportamento violento dei propri sostenitori in occasione di recentissima gara interna (Fiorentina-Juventus Coppa Italia TIM dell’1 dicembre 2005; C.U. n. 178 del 13 dicembre 2005); visto l’art. 11 comma 3 CGS che prevede obbligatoriamente la squalifica del campo, a titolo di responsabilità oggettiva a carico di Società già diffidata per condotta violenta dei propri sostenitori, come definita – per l’appunto – dal 1° comma della norma medesima; considerato che la circostanza attenuante della gara disputata in trasferta vale ad escludere l’irrogazione a carico della Soc. Fiorentina della sanzione pecuniaria dell’ammenda, prevista dal citato art. 11 comma 3 in aggiunta alla squalifica del campo; ritenuta sanzione adeguata l’ammenda di € 5.000,00 per le altre condotte indisciplinate dei sostenitori della Fiorentina – accensione di otto fumogeni sugli spalti; lancio di due fumogeni nel recinto di giuoco nel corso del secondo tempo; lancio di una bottiglia nei pressi di appartenenti alle Forze dell’ordine al 2° minuto del secondo tempo – valutata anche la circostanza attenuante della gara disputata in trasferta ; P.Q.M. delibera di infliggere alla Soc. Fiorentina, a titolo di responsabilità oggettiva, la squalifica del campo per una giornata effettiva di gara e l’ammenda di € 5.000,00. Trasmette alla Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per i conseguenti provvedimenti di competenza.
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