LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 193 DEL 22 dicembre 2005 SERIE B TIM Il Giudice Sportivo, Gara Soc. VERONA – Soc. CESENA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 193 DEL 22 dicembre 2005
SERIE B TIM
Il Giudice Sportivo,
Gara Soc. VERONA – Soc. CESENA
Il Giudice Sportivo
rilevato dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini e dal successivo
supplemento che:
i tifosi del Verona, collocati in una delle curve, sistematicamente fischiavano due
calciatori del Cesena, Salvetti e Papa Waigo, ogniqualvolta giocavano il pallone.
Contemporaneamente ai fischi, provenienti da tutta la tifoseria situata in quella curva, da
una distinta zona della medesima venivano indirizzati cori, in specie in forma di ululati
(“buh buh”). L’intensità dei fischi era decisamente preponderante rispetto ai cori; questi
ultimi scomparivano praticamente nel corso della ripresa, mentre i due calciatori
continuavano ad essere fischiati;
rilevato che anche il Quarto Ufficiale ha riferito in termini sostanzialmente analoghi,
seppur molto più sintetici, la condotta dei tifosi del Verona, segnalando altresì una
manifestazione di dissociazione di altri sostenitori della squadra, anch’essa nella forma di
fischi;
osserva:
premesso che l’art. 10 comma 2 CGS punisce in modo specifico cori, grida e ogni altra
manifestazione espressiva di discriminazione razziale o territoriale, occorre
preliminarmente valutare se il comportamento sopra descritto rientri in tale previsione
normativa.
Nel caso di specie, le precise e dettagliate risultanze degli atti ufficiali non consentono di
qualificare i cori indirizzati ai due calciatori del Cesena come manifestazione di
discriminazione razziale. Infatti sia i fischi sia i cori sono stati rivolti in maniera
sistematica e paritaria a due calciatori, per uno dei quali certamente non è configurabile
un significato di discriminazione razziale. Tali condotte trovano, invece, con ogni
verosimiglianza la loro origine nella comune precedente militanza di Salvetti e Papa
Waigo nel Verona. Quindi, quei cori e quei fischi vanno letti come forma di
contestazione conseguente al trasferimento dei due atleti ad altra squadra.
Che nel caso di specie i cori non avessero significato di discriminazione razziale è
ulteriormente avvalorato dalla considerazione che nel Cesena giocava un altro calciatore
di colore, nei cui confronti nessun fischio, nessun coro, nessun grido è stato indirizzato
per tutto il corso della gara.
Per evidenti ragioni non è possibile attribuire a cori di identico tenore un significato
diverso – di semplice scherno in un caso, di discriminazione razziale nell’altro – a
seconda del colore della pelle dei due calciatori destinatari dei cori medesimi,
considerato che identiche sono state le modalità di realizzazione della condotta da parte
dei tifosi.
I fischi non possono essere considerati quale condotta punibile, costituendo essi una
forma di manifestazione di protesta o di antagonismo da parte dei tifosi nei confronti dei
calciatori avversari legittima, e tale da non costituire fonte di responsabilità per la Società
di appartenenza.
Diverso è ovviamente il discorso quanto agli ululati, i cosiddetti monkey-chants, poiché
essi esprimono un contenuto offensivo e denigratorio in danno dei destinatari, che
vengono in qualche modo equiparati ad animali.
Tale ultima condotta è pertanto disciplinarmente rilevante, pur non nella forma di atti
discriminatori per motivi razziali, e determina una responsabilità della Società a titolo
oggettivo.
Considerata la durata, la sistematicità e l’intensità di tali cori offensivi, che si sono
succeduti in tutto l’arco della gara, ed in modo praticamente continuativo durante il
primo tempo; considerata la recidiva della Soc. Verona per analoghi comportamenti dei
propri sostenitori; valutata la circostanza attenuante costituita dalla reazione (riferita dal
Quarto Ufficiale) di dissenso di altra parte della tifoseria medesima, questo Giudice
ritiene sanzione proporzionata per i fatti sopra esposti un’ammenda di € 7.500,00.
P.Q.M.
delibera di infliggere alla Soc. Verona l’ammenda di € 7.500,00.