LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 193 DEL 22 dicembre 2005 SERIE B TIM Il Giudice Sportivo, Gara Soc. VERONA – Soc. CESENA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 193 DEL 22 dicembre 2005 SERIE B TIM Il Giudice Sportivo, Gara Soc. VERONA – Soc. CESENA Il Giudice Sportivo rilevato dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini e dal successivo supplemento che: i tifosi del Verona, collocati in una delle curve, sistematicamente fischiavano due calciatori del Cesena, Salvetti e Papa Waigo, ogniqualvolta giocavano il pallone. Contemporaneamente ai fischi, provenienti da tutta la tifoseria situata in quella curva, da una distinta zona della medesima venivano indirizzati cori, in specie in forma di ululati (“buh buh”). L’intensità dei fischi era decisamente preponderante rispetto ai cori; questi ultimi scomparivano praticamente nel corso della ripresa, mentre i due calciatori continuavano ad essere fischiati; rilevato che anche il Quarto Ufficiale ha riferito in termini sostanzialmente analoghi, seppur molto più sintetici, la condotta dei tifosi del Verona, segnalando altresì una manifestazione di dissociazione di altri sostenitori della squadra, anch’essa nella forma di fischi; osserva: premesso che l’art. 10 comma 2 CGS punisce in modo specifico cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione razziale o territoriale, occorre preliminarmente valutare se il comportamento sopra descritto rientri in tale previsione normativa. Nel caso di specie, le precise e dettagliate risultanze degli atti ufficiali non consentono di qualificare i cori indirizzati ai due calciatori del Cesena come manifestazione di discriminazione razziale. Infatti sia i fischi sia i cori sono stati rivolti in maniera sistematica e paritaria a due calciatori, per uno dei quali certamente non è configurabile un significato di discriminazione razziale. Tali condotte trovano, invece, con ogni verosimiglianza la loro origine nella comune precedente militanza di Salvetti e Papa Waigo nel Verona. Quindi, quei cori e quei fischi vanno letti come forma di contestazione conseguente al trasferimento dei due atleti ad altra squadra. Che nel caso di specie i cori non avessero significato di discriminazione razziale è ulteriormente avvalorato dalla considerazione che nel Cesena giocava un altro calciatore di colore, nei cui confronti nessun fischio, nessun coro, nessun grido è stato indirizzato per tutto il corso della gara. Per evidenti ragioni non è possibile attribuire a cori di identico tenore un significato diverso – di semplice scherno in un caso, di discriminazione razziale nell’altro – a seconda del colore della pelle dei due calciatori destinatari dei cori medesimi, considerato che identiche sono state le modalità di realizzazione della condotta da parte dei tifosi. I fischi non possono essere considerati quale condotta punibile, costituendo essi una forma di manifestazione di protesta o di antagonismo da parte dei tifosi nei confronti dei calciatori avversari legittima, e tale da non costituire fonte di responsabilità per la Società di appartenenza. Diverso è ovviamente il discorso quanto agli ululati, i cosiddetti monkey-chants, poiché essi esprimono un contenuto offensivo e denigratorio in danno dei destinatari, che vengono in qualche modo equiparati ad animali. Tale ultima condotta è pertanto disciplinarmente rilevante, pur non nella forma di atti discriminatori per motivi razziali, e determina una responsabilità della Società a titolo oggettivo. Considerata la durata, la sistematicità e l’intensità di tali cori offensivi, che si sono succeduti in tutto l’arco della gara, ed in modo praticamente continuativo durante il primo tempo; considerata la recidiva della Soc. Verona per analoghi comportamenti dei propri sostenitori; valutata la circostanza attenuante costituita dalla reazione (riferita dal Quarto Ufficiale) di dissenso di altra parte della tifoseria medesima, questo Giudice ritiene sanzione proporzionata per i fatti sopra esposti un’ammenda di € 7.500,00. P.Q.M. delibera di infliggere alla Soc. Verona l’ammenda di € 7.500,00.
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