LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 230 DEL 31 gennaio 2006 SERIE A TIM Gara Soc. ROMA – Soc. LIVORNO Il Giudice Sportivo,

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 230 DEL 31 gennaio 2006 SERIE A TIM Gara Soc. ROMA – Soc. LIVORNO Il Giudice Sportivo, letti i rapporti del Quarto Ufficiale e del collaboratore dell’Ufficio Indagini; rilevato che sostenitori della Roma hanno esposto, a più riprese, durante la gara: uno striscione apologetico del regime nazista (Got mit uns); altro striscione apologetico del regime nazista (croce uncinata); bandiere contenenti simboli ed immagini apologetiche del regime fascista (dux; fasci littori); bandiere contenenti simbolo evocativo di discriminazione razziale (croce celtica) Gli stessi sostenitori hanno esposto, altresì, uno striscione evocativo del genocidio del popolo ebraico (“Lazio-Livorno stessa iniziale stesso forno”), all’inizio del secondo tempo, ed hanno anche rivolto verso i tifosi avversari gesti apologetici del regime fascista (saluto romano), prima dell’inizio della gara; osservato che tali comportamenti costituiscono evidente violazione degli obblighi imposti dall’art. 10, comma 2, primo alinea CGS; rilevato che tali comportamenti si caratterizzano per particolare gravità sotto molteplici profili: diffusione e ripetizione degli atti, compiuti più volte in settori anche diversi degli spalti; odiosità del significato evocativo di crimini contro l’umanità, come la strage del popolo ebraico; richiamo apologetico di ideologie caratterizzate da sistematico ricorso alla violenza ed alla discriminazione razziale; recidiva specifica di simili condotte rispetto ad analoghe, seppur meno gravi, violazioni commesse dagli stessi sostenitori nel corso della presente stagione; in particolare, proprio in occasione della gara di andata contro la stessa squadra: indice di un programmato intento provocatorio rispetto alla tifoseria avversaria; potenzialità concreta di tali condotte a creare un clima di forte tensione nello stadio con esiti di grave turbativa rispetto al regolare svolgimento della gara; rilevato che la Società é oggettivamente responsabile di simile comportamento dei propri tifosi, in base alla chiara formulazione dell’art. 10, comma 2, primo alinea CGS: “le Società rispondono per la violazione del divieto di cui all’art. 62, comma 2 bis, NOIF”, il quale a sua volta statuisce che “é vietato introdurre e utilizzare negli stadi disegni, scritte, simboli, emblemi recanti espressioni incitanti alla violenza o alla discriminazione razziale”; rilevato che tali condotte, per gli elementi di gravità sopra enunciati, sono punibili, ai sensi dell’art. 10 comma 5, secondo alinea CGS con la sanzione congiunta della squalifica del campo e dell’obbligo di disputare la gara a porte chiuse, in aggiunta all’ammenda; considerato che sanzione proporzionata alla gravità dei fatti sopra descritti é una squalifica del campo di giuoco con obbligo delle porte chiuse per due giornate di gara, oltre all’ammenda di € 10.000,00; valutate doverosamente, ai sensi dell’art. 10 comma 2, terzo alinea, le circostanze attenuanti in favore della Società, rappresentate dalle concrete iniziative che la Società medesima ha assunto nel corso della stagione per prevenire simili condotte da parte di propri sostenitori: iniziative assunte anche in occasione della gara in oggetto, come risulta dalla comunicazione inviata all’Ufficio del Giudice Sportivo dalla Società in data 27 gennaio 2006; ritenuto pertanto equo determinare in concreto la misura della sanzione nella squalifica del campo per una giornata di gara con correlativo obbligo di disputare la medesima a porte chiuse, e l’ammenda di € 5.000,00; stabilita in € 7.000,00 l’ammenda a carico della Società per gli altri fatti commessi dai propri sostenitori: esplosione di alcuni petardi ed accensione di bengala e fumogeni sugli spalti durante il secondo tempo; lancio reciproco con i tifosi avversari di bottigliette, aste e oggetti vari, al 31° del primo tempo; P.Q.M. delibera di infliggere alla Soc. Roma la squalifica del campo per una giornata effettiva di gara con obbligo di disputare la medesima a porte chiuse nonché l’ammenda di € 12.000,00. Trasmette gli atti alla Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per gli adempimenti di competenza.
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