LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 230 DEL 31 gennaio 2006 SERIE A TIM Gara Soc. ROMA – Soc. LIVORNO Il Giudice Sportivo,
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 230 DEL 31 gennaio 2006
SERIE A TIM
Gara Soc. ROMA – Soc. LIVORNO
Il Giudice Sportivo,
letti i rapporti del Quarto Ufficiale e del collaboratore dell’Ufficio Indagini;
rilevato che sostenitori della Roma hanno esposto, a più riprese, durante la gara:
uno striscione apologetico del regime nazista (Got mit uns);
altro striscione apologetico del regime nazista (croce uncinata);
bandiere contenenti simboli ed immagini apologetiche del regime fascista (dux; fasci
littori);
bandiere contenenti simbolo evocativo di discriminazione razziale (croce celtica)
Gli stessi sostenitori hanno esposto, altresì, uno striscione evocativo del genocidio del
popolo ebraico (“Lazio-Livorno stessa iniziale stesso forno”), all’inizio del secondo
tempo, ed hanno anche rivolto verso i tifosi avversari gesti apologetici del regime
fascista (saluto romano), prima dell’inizio della gara;
osservato che tali comportamenti costituiscono evidente violazione degli obblighi
imposti dall’art. 10, comma 2, primo alinea CGS;
rilevato che tali comportamenti si caratterizzano per particolare gravità sotto molteplici
profili:
diffusione e ripetizione degli atti, compiuti più volte in settori anche diversi degli spalti;
odiosità del significato evocativo di crimini contro l’umanità, come la strage del popolo
ebraico;
richiamo apologetico di ideologie caratterizzate da sistematico ricorso alla violenza ed
alla discriminazione razziale;
recidiva specifica di simili condotte rispetto ad analoghe, seppur meno gravi, violazioni
commesse dagli stessi sostenitori nel corso della presente stagione; in particolare, proprio
in occasione della gara di andata contro la stessa squadra: indice di un programmato
intento provocatorio rispetto alla tifoseria avversaria;
potenzialità concreta di tali condotte a creare un clima di forte tensione nello stadio con
esiti di grave turbativa rispetto al regolare svolgimento della gara;
rilevato che la Società é oggettivamente responsabile di simile comportamento dei propri
tifosi, in base alla chiara formulazione dell’art. 10, comma 2, primo alinea CGS: “le
Società rispondono per la violazione del divieto di cui all’art. 62, comma 2 bis, NOIF”, il
quale a sua volta statuisce che “é vietato introdurre e utilizzare negli stadi disegni, scritte,
simboli, emblemi recanti espressioni incitanti alla violenza o alla discriminazione
razziale”;
rilevato che tali condotte, per gli elementi di gravità sopra enunciati, sono punibili, ai
sensi dell’art. 10 comma 5, secondo alinea CGS con la sanzione congiunta della
squalifica del campo e dell’obbligo di disputare la gara a porte chiuse, in aggiunta
all’ammenda;
considerato che sanzione proporzionata alla gravità dei fatti sopra descritti é una
squalifica del campo di giuoco con obbligo delle porte chiuse per due giornate di gara,
oltre all’ammenda di € 10.000,00;
valutate doverosamente, ai sensi dell’art. 10 comma 2, terzo alinea, le circostanze
attenuanti in favore della Società, rappresentate dalle concrete iniziative che la Società
medesima ha assunto nel corso della stagione per prevenire simili condotte da parte di
propri sostenitori: iniziative assunte anche in occasione della gara in oggetto, come
risulta dalla comunicazione inviata all’Ufficio del Giudice Sportivo dalla Società in data
27 gennaio 2006;
ritenuto pertanto equo determinare in concreto la misura della sanzione nella squalifica
del campo per una giornata di gara con correlativo obbligo di disputare la
medesima a porte chiuse, e l’ammenda di € 5.000,00;
stabilita in € 7.000,00 l’ammenda a carico della Società per gli altri fatti commessi dai
propri sostenitori: esplosione di alcuni petardi ed accensione di bengala e fumogeni sugli
spalti durante il secondo tempo; lancio reciproco con i tifosi avversari di bottigliette, aste
e oggetti vari, al 31° del primo tempo;
P.Q.M.
delibera di infliggere alla Soc. Roma la squalifica del campo per una giornata effettiva di
gara con obbligo di disputare la medesima a porte chiuse nonché l’ammenda di €
12.000,00.
Trasmette gli atti alla Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per gli adempimenti
di competenza.