LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 231 DEL 31 gennaio 2006 SERIE B TIM Gara Soc. RIMINI – Soc. CESENA Il Giudice Sportiv

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 231 DEL 31 gennaio 2006 SERIE B TIM Gara Soc. RIMINI – Soc. CESENA Il Giudice Sportivo, ricevuta segnalazione tempestiva e rituale del Procuratore Federale in ordine alla condotta del calciatore Baccin Dario (Soc. Rimini) in danno del calciatore Bernacci Marco (Soc. Cesena) al 14° del secondo tempo; esaminata la relativa documentazione televisiva; osserva: al 14° del secondo tempo, a giuoco fermo, mentre l’Arbitro stava ammonendo un calciatore del Rimini nella metà campo della Soc. Cesena, il calciatore Bernacci si avviava camminando oltre la linea mediana verso l’altra metà campo. Nel camminare pronunciava parole che dalle immagini è facile intuire essere rivolte in segno di protesta verso un avversario. Mentre si trovava nel cerchio di centro campo e continuava a camminare tenendo il viso leggermente abbassato, gli si faceva incontro, camminando anch’egli, Baccin. Questi, arrivato a ridosso dell’avversario lo colpiva con la fronte sopra l’arcata sopraccigliare. Bernacci cadeva a terra; si formava un capannello di calciatori di entrambe le squadre. Arrivava anche l’Arbitro, che con gesto della mano intimava a Baccin, che stava gesticolando, di allontanarsi. Il Direttore di gara non adottava provvedimenti disciplinari. Bernacci riprendeva a giocare, senza necessità di intervento dello staff medico. Sussistono tutti i presupposti per l’utilizzazione per la prova televisiva. La testata inferta da Baccin non è stata vista dall’Arbitro, il quale era nell’impossibilità di rilevare il fatto in quanto avvenuto alle proprie spalle, nel momento in cui l’Arbitro stava notificando un’ammonizione ad altro calciatore. Conseguentemente il Direttore di gara non ha potuto assumere provvedimenti disciplinari immediati nei confronti di Baccin. La condotta del calciatore del Rimini è definibile, senza alcuna incertezza, come violenta. Si è trattato infatti di un gesto oggettivamente idoneo a cagionare conseguenze lesive dell’integrità fisica di Bernacci, considerate le sue modalità. Una testata contro la fronte dell’avversario è certamente un atto aggressivo, a maggior ragione in un caso come il presente nel quale il calciatore colpito non aveva concreta possibilità di difendersi perché, tenendo in quel momento lo sguardo abbassato, non poteva avvedersi delle intenzioni di Baccin. La testata è stata inferta in modo intenzionale, come risulta chiaramente dalle immagini. Lo scopo aggressivo del gesto è ulteriormente confermato dal suo connotato di “gratuità”, poiché era del tutto estraneo a finalità di contrasto agonistico essendo in quel frangente il giuoco ancora interrotto. Quanto all’entità della sanzione, va ricordato che pena minima per la condotta violenta è la squalifica per tre giornate di gara, ai sensi dell’art. 14 comma 2 bis lett. b) CGS. La considerazione che il gesto violento non ha in concreto prodotto a Bernacci conseguenze lesive, sicchè egli ha potuto riprendere immediatamente una regolare partecipazione alla gara, consente di determinare in detta misura minima la sanzione a carico di Baccin. P.Q.M. delibera di infliggere al calciatore Baccin Dario (Soc. Rimini) la squalifica per tre giornate effettive di gara, a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.
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