LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 257 DEL 21 febbraio 2006 SERIE A TIM Gare del 18-19 febbraio 2006 – Settima giornata ritorno Soc. LIVORNO – Soc. INTERNAZIONALE Il Giudice Sportivo,

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 257 DEL 21 febbraio 2006 SERIE A TIM Gare del 18-19 febbraio 2006 - Settima giornata ritorno Soc. LIVORNO – Soc. INTERNAZIONALE Il Giudice Sportivo, ricevuta rituale e tempestiva segnalazione del Procuratore Federale ex art. 31 comma a3) CGS relativamente alla condotta del calciatore Leite Ribeiro Adriano (Soc. Internazionale) nei confronti del calciatore Grandoni Alessando (Soc. Livorno) al 6° minuto del secondo tempo; acquisita ed esaminata la documentazione televisiva; osserva: al 6° minuto del secondo tempo, nella trequarti campo dell’Internazionale, i calciatori Adriano e Grandoni si contendevano in un contrasto aereo il controllo del pallone. Mentre l’azione proseguiva, si accendeva un diverbio tra i due, evidente conseguenza del precedente scontro di giuoco. Grandoni alzava le braccia al cielo allargandole e poi con la mano destra, vicina al viso, rivolgeva all’avversario un gesto come per chiedergli conto di qualcosa. Dal canto suo, Adriano si toccava con la mano sinistra la nuca, come a sottolineare di aver subito un colpo in quella zona. Quindi, con i due calciatori uno di fronte all’altro a brevissima distanza, Adriano allargava il braccio destro e a mano aperta indirizzava uno schiaffo verso l’avversario. Il tutto si svolgeva nell’arco di pochi attimi, senza che l’Arbitro potesse avere alcuna percezione dell’accaduto, poiché la vicenda avveniva alle sue palle. Grandoni rimaneva in piedi ed il battibecco tra i due calciatori proseguiva per alcuni secondi, sempre durante lo svolgimento del giuoco in altro punto del campo. L’Arbitro non adottava provvedimenti disciplinari di sorta. Il gesto di Adriano, segnalato dal Procuratore Federale, non è stato visto dall’Arbitro, il quale non ha quindi potuto adottare alcuna decisione in proposito. Le immagini al riguardo sono assolutamente chiare nell’evidenziare, come già detto prima, l’impossibilità da parte del Direttore di gara, che voltava in quel momento le spalle, di rilevare il fatto. Lo schiaffo sferrato da Adriano deve definirsi come atto violento. Va richiamata, in via preliminare, la definizione di condotta violenta costantemente applicata dagli organi disciplinari ai sensi dell’art. 31 comma a3) CGS: gesto intenzionalmente diretto contro l’incolumità fisica di un avversario, ed idoneo allo scopo. Nel caso di specie i fotogrammi relativi all’episodio, analizzati da questo Giudice sia nella ripresa diretta sia in replay, a velocità sia normale sia rallentata, indicano che Adriano indirizzò con una certa forza lo schiaffo, considerato l’ampio movimento del braccio destro. La mano aperta di Adriano colpì, in immediata successione di tempo, la parte inferiore del viso di Grandoni e la sua mano destra, che si trovava per l’appunto vicina al volto. L’improvvisa, seppur lieve, rotazione verso destra della testa di Grandoni costituisce conferma del fatto che il calciatore del Livorno fu raggiunto dallo schiaffo anche sul viso. Sul piano oggettivo, quindi, l’atto commesso da Adriano era idoneo a provocare danni a Grandoni, valutata la parte del corpo verso cui era indirizzato lo schiaffo, e la forza impressa da Adriano al proprio braccio. Sul piano soggettivo, si è trattato di un gesto certamente intenzionale, come dimostrano le immagini. Tale intenzionalità è ulteriormente confermata dalla circostanza che l’atto commesso era del tutto estraneo ad una qualsivoglia finalità agonistica, poichè in quel momento i due calciatori non stavano partecipando all’azione in svolgimento, che si era ormai sviluppata in altra parte del terreno di giuoco. In sintesi quindi la condotta di Adriano rientra nella definizione di atto violento, per il quale è ammissibile a fini disciplinari l’utilizzo della prova televisiva, ribadendo al contempo che, in accordo con le regole del giuoco, la condotta violenta è suscettibile di punizione nel caso sia di violenza realizzata sia di violenza tentata. Quanto all’entità della sanzione va ricordato che l’art. 14 comma 2 bis lett. b) prevede come sanzione minima la squalifica per tre giornate di gara. Nel caso di specie va doverosamente valutato come circostanza attenuante – tale da determinare in concreto una diminuzione della pena rispetto al minimo edittale – il fatto che Adriano ha commesso il gesto immediatamente dopo un contrasto di giuoco durante il quale aveva subito – come risulta dalle immagini sopra descritte – un colpo alla nuca. Già si è detto, inoltre, del fatto che lo schiaffo di Adriano ha solo parzialmente urtato il volto dell’avversario: circostanza che, senza nulla togliere alla definibilità dell’atto come violento, attenua l’entità oggettiva dell’episodio. P.Q.M. delibera di infliggere al calciatore Leite Ribeiro Adriano (Soc. Internazionale) la squalifica per due giornate effettive di gara, a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it