LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 257 DEL 21 febbraio 2006 SERIE A TIM Gare del 18-19 febbraio 2006 – Settima giornata ritorno Soc. LIVORNO – Soc. INTERNAZIONALE Il Giudice Sportivo,
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 257 DEL 21 febbraio 2006
SERIE A TIM
Gare del 18-19 febbraio 2006 - Settima giornata ritorno
Soc. LIVORNO – Soc. INTERNAZIONALE
Il Giudice Sportivo,
ricevuta rituale e tempestiva segnalazione del Procuratore Federale ex art. 31 comma a3)
CGS relativamente alla condotta del calciatore Leite Ribeiro Adriano (Soc.
Internazionale) nei confronti del calciatore Grandoni Alessando (Soc. Livorno) al 6°
minuto del secondo tempo;
acquisita ed esaminata la documentazione televisiva;
osserva:
al 6° minuto del secondo tempo, nella trequarti campo dell’Internazionale, i calciatori
Adriano e Grandoni si contendevano in un contrasto aereo il controllo del pallone.
Mentre l’azione proseguiva, si accendeva un diverbio tra i due, evidente conseguenza del
precedente scontro di giuoco. Grandoni alzava le braccia al cielo allargandole e poi con
la mano destra, vicina al viso, rivolgeva all’avversario un gesto come per chiedergli
conto di qualcosa. Dal canto suo, Adriano si toccava con la mano sinistra la nuca, come
a sottolineare di aver subito un colpo in quella zona. Quindi, con i due calciatori uno di
fronte all’altro a brevissima distanza, Adriano allargava il braccio destro e a mano aperta
indirizzava uno schiaffo verso l’avversario.
Il tutto si svolgeva nell’arco di pochi attimi, senza che l’Arbitro potesse avere alcuna
percezione dell’accaduto, poiché la vicenda avveniva alle sue palle. Grandoni rimaneva
in piedi ed il battibecco tra i due calciatori proseguiva per alcuni secondi, sempre
durante lo svolgimento del giuoco in altro punto del campo. L’Arbitro non adottava
provvedimenti disciplinari di sorta.
Il gesto di Adriano, segnalato dal Procuratore Federale, non è stato visto dall’Arbitro,
il quale non ha quindi potuto adottare alcuna decisione in proposito. Le immagini
al riguardo sono assolutamente chiare nell’evidenziare, come già detto prima,
l’impossibilità da parte del Direttore di gara, che voltava in quel momento le spalle, di
rilevare il fatto.
Lo schiaffo sferrato da Adriano deve definirsi come atto violento.
Va richiamata, in via preliminare, la definizione di condotta violenta costantemente
applicata dagli organi disciplinari ai sensi dell’art. 31 comma a3) CGS: gesto
intenzionalmente diretto contro l’incolumità fisica di un avversario, ed idoneo allo
scopo.
Nel caso di specie i fotogrammi relativi all’episodio, analizzati da questo Giudice sia
nella ripresa diretta sia in replay, a velocità sia normale sia rallentata, indicano che
Adriano indirizzò con una certa forza lo schiaffo, considerato l’ampio movimento del
braccio destro. La mano aperta di Adriano colpì, in immediata successione di tempo, la
parte inferiore del viso di Grandoni e la sua mano destra, che si trovava per l’appunto
vicina al volto. L’improvvisa, seppur lieve, rotazione verso destra della testa di Grandoni
costituisce conferma del fatto che il calciatore del Livorno fu raggiunto dallo schiaffo
anche sul viso.
Sul piano oggettivo, quindi, l’atto commesso da Adriano era idoneo a provocare
danni a Grandoni, valutata la parte del corpo verso cui era indirizzato lo schiaffo, e la
forza impressa da Adriano al proprio braccio.
Sul piano soggettivo, si è trattato di un gesto certamente intenzionale, come
dimostrano le immagini. Tale intenzionalità è ulteriormente confermata dalla circostanza
che l’atto commesso era del tutto estraneo ad una qualsivoglia finalità agonistica, poichè
in quel momento i due calciatori non stavano partecipando all’azione in svolgimento,
che si era ormai sviluppata in altra parte del terreno di giuoco.
In sintesi quindi la condotta di Adriano rientra nella definizione di atto violento, per il
quale è ammissibile a fini disciplinari l’utilizzo della prova televisiva, ribadendo al
contempo che, in accordo con le regole del giuoco, la condotta violenta è suscettibile di
punizione nel caso sia di violenza realizzata sia di violenza tentata.
Quanto all’entità della sanzione va ricordato che l’art. 14 comma 2 bis lett. b) prevede
come sanzione minima la squalifica per tre giornate di gara.
Nel caso di specie va doverosamente valutato come circostanza attenuante – tale da
determinare in concreto una diminuzione della pena rispetto al minimo edittale – il fatto
che Adriano ha commesso il gesto immediatamente dopo un contrasto di giuoco durante
il quale aveva subito – come risulta dalle immagini sopra descritte – un colpo alla nuca.
Già si è detto, inoltre, del fatto che lo schiaffo di Adriano ha solo parzialmente urtato il
volto dell’avversario: circostanza che, senza nulla togliere alla definibilità dell’atto come
violento, attenua l’entità oggettiva dell’episodio.
P.Q.M.
delibera di infliggere al calciatore Leite Ribeiro Adriano (Soc. Internazionale) la
squalifica per due giornate effettive di gara, a seguito della segnalazione del Procuratore
Federale.
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