LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 272 DEL 7 marzo 2006 SERIE B TIM Gara Soc. CESENA – Soc. PIACENZA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 272 DEL 7 marzo 2006
SERIE B TIM
Gara Soc. CESENA - Soc. PIACENZA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta tempestiva segnalazione del Procuratore Federale ex art. 31 comma a3) CGS in
ordine alla condotta del calciatore Campagnaro Hugo Armando (Soc. Piacenza) nei
confronti del calciatore Pestrin Manolo (Soc. Cesena) al 37° del secondo tempo;
acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva;
osserva:
le immagini documentano che al 37° del secondo tempo, in occasione di un calcio
d’angolo in favore del Piacenza e prima ancora che lo stesso venisse battuto, nell’area di
rigore del Cesena si verificava un diverbio tra Pestrin e Campagnaro. Più specificamente,
Pestrin rivolgeva parole ineducate (ricavabili dal movimento labbiale) a Campagnaro e
gli si avvicinava, fin quasi a toccare con la fronte il naso dell’avversario. Quest’ultimo
reagiva allungando il braccio destro sino a toccare con la mano chiusa a pugno l’addome
di Pestrin, che cadeva a terra, per rialzarsi subito dopo. Le immagini non mostrano quale
fosse al momento del fatto la posizione dell’Arbitro, il quale comunque non adottava
provvedimenti disciplinari. Il giuoco riprendeva senza ulteriori conseguenze di sorta.
Non sussistono, ad avviso di questo Giudice, i presupposti per l’utilizzazione della prova
televisiva ex art. 31 comma a3) CGS.
A prescindere dal profilo relativo all’avvenuta percezione o meno da parte dell’Arbitro
dell’episodio, la condotta di Campagnaro non è stata caratterizzata da quel connotato di
violenza che consente l’applicazione della norma sopra citata.
Il gesto di Campagnaro ha costituito una sorta di reazione istintiva rispetto al
comportamento di Pestrin, che gli si avvicina, fin quasi al contatto fisico, con
atteggiamento minaccioso. Campagnaro reagisce, a sua volta, allungando il braccio e
toccando l’avversario con la mano, senza che peraltro tale atto possa essere definito
come un pugno, proprio perchè il movimento del braccio destro non è né veloce né
deciso. Si tratta piuttosto di un modo, seppure scomposto, per allontanare da sé Pestrin.
Sul piano oggettivo, l’atto di Campagnaro non è contrassegnato da idoneità lesiva in
danno dell’avversario, e sul piano soggettivo le modalità del comportamento non
denotano quell’intenzionalità aggressiva che possa essere qualificata in termini di
violenza.
P.Q.M.
delibera di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti di Campagnaro Hugo
Armando (Soc. Piacenza) a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.