LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 304 DEL 4 aprile 2006 SERIE A TIM Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. MESSINA Il Giudice Sportivo,
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 304 DEL 4 aprile 2006
SERIE A TIM
Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. MESSINA
Il Giudice Sportivo,
ricevuto preannuncio di reclamo avverso la regolarità della gara da parte della Soc.
Messina;
rilevata la tardività di tale preannuncio pervenuto alle ore 20.55 del 3 aprile 2006, e
quindi dopo la scadenza del termine perentorio previsto dall’art. 24 comma 5 lettera b)
CGS (le ore 24,00 del giorno successivo a quello della gara);
visto l’art. 29 comma 5 e 9 CGS, che stabilisce l’inammissibilità del reclamo in caso di
inosservanza dei termini prescritti;
P.Q.M.
dichiara l’inammissibilità del reclamo, con conseguente omologazione della gara con il
risultato acquisito sul campo: Internazionale-Messina 3-0.
Dispone l’addebito della tassa di reclamo.