LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 304 DEL 4 aprile 2006 SERIE A TIM Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. MESSINA Il Giudice Sportivo,

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 304 DEL 4 aprile 2006 SERIE A TIM Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. MESSINA Il Giudice Sportivo, ricevuto preannuncio di reclamo avverso la regolarità della gara da parte della Soc. Messina; rilevata la tardività di tale preannuncio pervenuto alle ore 20.55 del 3 aprile 2006, e quindi dopo la scadenza del termine perentorio previsto dall’art. 24 comma 5 lettera b) CGS (le ore 24,00 del giorno successivo a quello della gara); visto l’art. 29 comma 5 e 9 CGS, che stabilisce l’inammissibilità del reclamo in caso di inosservanza dei termini prescritti; P.Q.M. dichiara l’inammissibilità del reclamo, con conseguente omologazione della gara con il risultato acquisito sul campo: Internazionale-Messina 3-0. Dispone l’addebito della tassa di reclamo.
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