LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 316 DELL’11 aprile 2006 CAMPIONATO PRIMAVERA TIM Gara Soc. PALERMO – Soc. POTENZA Il Giudice Sportivo,
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 316 DELL’11 aprile 2006
CAMPIONATO PRIMAVERA TIM
Gara Soc. PALERMO - Soc. POTENZA
Il Giudice Sportivo,
rilevato - dal Comunicato Ufficiale n. 159 del 7 aprile 2006 - che la Soc. Potenza ha
rinunciato alla disputa della gara in oggetto;
considerato il disposto dell’art. 12, commi 1 e 3, C.G.S., che sancisce con la punizione
sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e la penalizzazione di un punto in
classifica ogni condotta in violazione delle norme federali che stabiliscono l’obbligo per
le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti;
P.Q.M.
delibera infliggere alla Soc. Potenza:
- la punizione sportiva della perdita della gara Palermo-Potenza con il punteggio 3-0;
- la penalizzazione di un punto in classifica.