LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 322 DEL 18 aprile 2006 SERIE A TIM Gara Soc. CAGLIARI – Soc. JUVENTUS Il Giudice Sportivo,
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 322 DEL 18 aprile 2006
SERIE A TIM
Gara Soc. CAGLIARI – Soc. JUVENTUS
Il Giudice Sportivo,
ricevuta tempestiva segnalazione ex art. 31 comma a3) CGS, del Procuratore Federale in
ordine alla condotta del calciatore Camoranesi Mauro German (Soc. Juventus) in
danno del calciatore Agostini Alessandro (Soc. Cagliari), al 27° del secondo tempo;
acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva;
osserva:
le immagini evidenziano che, al 27° del secondo tempo, Camoranesi, nella metà campo
della Juventus, non lontano dalla linea laterale destra, aveva il controllo del pallone,
essendo strettamente “marcato” da Agostini. Questi pressava in modo irregolare
l’avversario, spingendolo con le mani sulla schiena. Camoranesi si liberava del pallone
passandolo, all’indietro, verso un proprio compagno e, senza soluzione di continuità,
alzava leggermente il proprio braccio destro a gomito e colpiva Agostini, nella zona
superiore del torace, vicino al collo. Agostini cadeva terra coprendosi il viso con le
mani. Altri calciatori del Cagliari correvano verso Camoranesi, venendosi così a
determinare una situazione di tensione. Anche l’Arbitro raggiungeva di corsa i calciatori
evitando che la vicenda degenerasse, e faceva poi riprendere il giuoco senza adottare
provvedimenti disciplinari nei confronti di Camoranesi.
Sussistono tutti i presupposti per l’utilizzo della prova televisiva.
La condotta di Camoranesi non è stata vista dall’Arbitro, che di conseguenza non
ha potuto adottare decisioni in merito. Dalle immagini televisive, relative alla vicenda,
non è possibile determinare quale fosse la posizione e la visuale del Direttore di gara nel
momento in cui Camoranesi ebbe a colpire l’avversario. L’Arbitro, interpellato da questo
Giudice sportivo, ha specificato di non aver visto l’episodio, che di conseguenza è
sfuggito ad una sua valutazione immediata sul campo.
Il gesto di Camonaresi è certamente definibile come atto violento, ai sensi dell’art. 31
comma a3) CGS.
Si è trattato infatti di un gesto intenzionalmente diretto a ledere l’avversario, ed
oggettivamente idoneo a tale scopo.
L’intenzionalità della gomitata risulta evidente dalle immagini, che attestano come
Camoranesi, prima di spingere all’indietro il proprio braccio, abbia leggermente ruotato
il capo per verificare l’effettiva presenza dell’avversario alle sue spalle.
L’intenzionalità è ulteriormente comprovata dalla considerazione che si è trattato di un
gesto “gratuito” in danno di un avversario, in quanto estraneo alla dinamica dell’azione
di giuoco, poichè commesso dopo che Camoranesi si era già liberato del controllo del
pallone, passandolo ad un proprio compagno.
La gomitata era potenzialmente idonea, sul piano oggettivo, a cagionare pregiudizio
all’incolumità fisica di Agostini. Pur rilevando che il movimento del braccio di
Camoranesi non fu caratterizzato da accentuata forza e che esso raggiunse Agostini non
sul viso (come poteva far pensare la gestualità del calciatore del Cagliari, che cadde a
terra coprendosi il volto) ma tra lo sterno ed il collo, rimane il fatto che un simile colpo
era comunque pericoloso, anche considerato che, trattandosi di colpo inferto all’indietro,
esso poteva raggiungere Agostini in zone più sensibili del corpo.
Conclusivamente, la condotta di Camoranesi rientra nell’ipotesi prevista dall’art. 31
comma a3), essendosi trattato di comportamento violento non visto dal Direttore di gara.
Quanto all’entità della sanzione, l’art. 14 comma 2 bis lett b) punisce la condotta violenta
con la pena-base di tre giornate di squalifica.
Va peraltro considerato che il comportamento di Camoranesi costituì reazione ad una
condotta di giuoco scorretta da parte dell’avversario, il quale stava effettuando nei suoi
confronti una marcatura irregolare, spingendolo sulla schiena con le mani.
Tale circostanza va quindi valutata come attenuante rispetto alla gravità dell’atto
compiuto da Camoranesi, sì da far determinare nella misura di due giornate di squalifica
la sanzione conseguente.
P.Q.M.
delibera di infliggere al calciatore Camoranesi Mauro German (Soc. Juventus) la
squalifica per due giornate effettive di gara.