LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL DEL 23 agosto 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO TIM CUP Gara del 7 agosto 2005 – Primo turno eliminatorio Gara Soc. FROSINONE – Soc. AVELLINO
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL DEL 23 agosto 2005
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
TIM CUP
Gara del 7 agosto 2005 - Primo turno eliminatorio
Gara Soc. FROSINONE – Soc. AVELLINO
Il Giudice Sportivo;
rilevato dal C.U. n. 14 del 9 agosto 2005 che il calciatore D’Antoni David (Soc.
Frosinone)
ha ricevuto un’ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario
nel corso della gara, e che il medesimo è stato sanzionato dal Giudice Sportivo con
ulteriore ammonizione per aver partecipato alla gara in esame senza averne titolo, in
quanto colpito da squalifica non espiata;
osservato che per le gare di Tim Cup l’inflizione di due ammonizioni comporta la
squalifica per una giornata di gara.
P.Q.M.
dispone che il calciatore D’ANTONI David (Soc. Frosinone) é da intendersi squalificato
per una giornata effettiva di gara, per effetto delle due ammonizioni sopra richiamate,
irrogategli in relazione alla partita Frosinone – Avellino.
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