LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL DEL 23 agosto 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO TIM CUP Gara del 7 agosto 2005 – Primo turno eliminatorio Gara Soc. FROSINONE – Soc. AVELLINO

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL DEL 23 agosto 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO TIM CUP Gara del 7 agosto 2005 - Primo turno eliminatorio Gara Soc. FROSINONE – Soc. AVELLINO Il Giudice Sportivo; rilevato dal C.U. n. 14 del 9 agosto 2005 che il calciatore D’Antoni David (Soc. Frosinone) ha ricevuto un’ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario nel corso della gara, e che il medesimo è stato sanzionato dal Giudice Sportivo con ulteriore ammonizione per aver partecipato alla gara in esame senza averne titolo, in quanto colpito da squalifica non espiata; osservato che per le gare di Tim Cup l’inflizione di due ammonizioni comporta la squalifica per una giornata di gara. P.Q.M. dispone che il calciatore D’ANTONI David (Soc. Frosinone) é da intendersi squalificato per una giornata effettiva di gara, per effetto delle due ammonizioni sopra richiamate, irrogategli in relazione alla partita Frosinone – Avellino.
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