LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 333 DEL 2 maggio 2006 SERIE A TIM Soc. MILAN: Il Giudice Sportivo,

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 333 DEL 2 maggio 2006 SERIE A TIM Soc. MILAN: Il Giudice Sportivo, rilevato dal rapporto del Quarto Ufficiale e dei collaboratori dell’Ufficio Indagini che un gruppo di sostenitori del Milan esponevano uno striscione offensivo nei confronti dell’Arma dei Carabinieri, durante il minuto di raccoglimento in onore dei militari italiani caduti a Nassiria: lo striscione era seguito da cori ingiuriosi nei confronti dell’Arma dei Carabinieri, intonati dal medesimo gruppo di tifosi. L’esposizione dello striscione ed i cori erano immediatamente seguiti da manifestazioni di dissociazione da parte degli altri sostenitori del Milan, i quali indirizzavano fischi di dissenso al gruppo dei tifosi responsabili di tali condotte offensive; osservato che la manifestazione di dissociazione è stata generale ed immediata, tale da annullare, con condotte di correttezza sportiva, l’offensività dello striscione e dei cori; P.Q.M. visto l’art. 10 comma 2 CGS delibera la non punibilità, a titolo di responsabilità oggettiva, della Soc. Milan.
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