LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 333 DEL 2 maggio 2006 SERIE A TIM Soc. TREVISO: Il Giudice Sportivo,
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 333 DEL 2 maggio 2006
SERIE A TIM
Soc. TREVISO:
Il Giudice Sportivo,
rilevato dal rapporto del Quarto Ufficiale e del Collaboratore dell’Ufficio Indagini che:
un gruppo di sostenitori della Soc. Treviso intonava, al 35° del primo tempo, alcuni cori
caratterizzati da significato di discriminazione razziale nei confronti di un proprio
calciatore;
altri sostenitori della Società manifestavano, con applausi rivolti al medesimo calciatore,
la propria dissociazione da tale condotta razzista;
P.Q.M.
Visto l’art. 10 comma 2 C.G.S. dichiara la non punibilità, a titolo di responsabilità
oggettiva, della Soc. Treviso.