LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 336 DEL 4 maggio 2006 TIM CUP Gara del 3 maggio 2006 – Finale andata Il Giudice Sportivo,
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 336 DEL 4 maggio 2006
TIM CUP
Gara del 3 maggio 2006 - Finale andata
Il Giudice Sportivo,
ricevuta tempestiva segnalazione ex art. 31 comma a3) CGS, del Procuratore Federale in
ordine alla condotta del calciatore Cordoba Ivan Ramiro (Soc. Internazionale) in
danno del calciatore Cufre’ Leandro Damian (Soc. Roma), al 40° del primo tempo;
acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva;
osserva:
le immagini documentano che, al 40° del primo tempo, molti calciatori delle due squadre
si fronteggiavano nell’area di rigore della Roma in attesa che venisse battuto un calcio
d’angolo. In particolare, Cufre e Cordoba erano vicini ad un palo della porta; Cordoba
spingeva, da dietro, Cufre e quest’ultimo replicava allargando le braccia a gomito. Il fatto
non provocava concrete conseguenze ed i due calciatori si spostavano verso la zona
centrale dell’area, sempre marcandosi a vicenda. Dopo che il pallone era stato calciato
dal corner, Cufre per primo colpiva con la mano destra Cordoba al capo. Il calciatore
dell’Internazionale, immediatamente dopo, reagiva colpendo a sua volta con il braccio
destro, piegato a gomito, l’avversario al capo. Cufre cadeva a terra. L’episodio si
verificava con il pallone ancora in traiettoria alta, in un momento nel quale esso aveva
comunque già oltrepassato la zona nella quale si trovavano i due calciatori. L’Arbitro
non poteva rilevare quanto accaduto perché seguiva la traiettoria del pallone e, quindi, il
suo sguardo era rivolto verso un punto diverso dell’area rispetto a quello in cui si era
verificato lo scambio di colpi tra Cufre e Cordoba. L’attenzione dell’Arbitro era
richiamata da alcuni calciatori della Roma, i quali successivamente correvano verso
l’Assistente n. 2, evidentemente per protestare per il colpo subito dal loro compagno di
squadra. Anche l’Arbitro raggiungeva il suo collaboratore; tra i due avveniva un breve
dialogo. L’Arbitro poi si portava nel punto ove era caduto Cufre, nel frattempo assistito
dallo staff medico della squadra. L’Arbitro faceva riprendere il giuoco, senza adottare
provvedimenti disciplinari. Cufre riprendeva regolarmente la sua partecipazione alla
gara.
Il fatto segnalato dal Procuratore Federale non è stato visto dall’Arbitro il quale di
conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo. Tale circostanza risulta
chiaramente – come già ricordato in precedenza – dalle immagini televisive che
dimostrano l’oggettiva impossibilità per il Direttore di gara, impegnato a seguire lo
svolgimento dell’azione, di notare quanto avveniva tra Cordoba e Cufre.
La condotta di Cordoba deve essere definita come violenta. Si è trattato infatti di un
colpo inferto con avambraccio-mano destra alla nuca di Cufre. Un atto quindi
oggettivamente idoneo a provocare conseguenze lesive in danno di un avversario.
Evidente è anche, l’intenzionalità del gesto, compiuto in reazione ad un colpo subito da
Cordoba immediatamente prima, ed in un frangente nel quale – pur essendo l’azione in
svolgimento – né Cordoba né Cufre potevano entrare in possesso del pallone, che li
aveva già scavalcati. In altri termini, un’azione nella quale nessuno dei due calciatori
poteva essere, al momento, protagonista attivo, cosicché le loro reciproche scorrettezze
erano estranee al contesto di giuoco.
Sussistono pertanto tutti i presupposti per l’utilizzazione della prova televisiva, essendosi
trattato di atto violento non rilevato dall’Arbitro.
Quanto all’entità della sanzione, l’art. 14 comma 2 bis lett b) punisce la condotta violenta
con la pena-base di tre giornate di squalifica.
Nel caso di specie, peraltro, sussiste un’evidente provocazione da parte di Cufre, il quale
per primo colpisce l’avversario alla testa (senza dimenticare che anche nella fase
immediatamente precedente di scontro fra i due calciatori era stato Cufre ad aver adottato
un comportamento più grave, avendo egli risposto a spinte dell’avversario sulla schiena
con un pericoloso allargamento del braccio a gomito).
La sussistenza di tale circostanza attenuante comporta, quindi, una diminuzione della
sanzione, che risulta equo fissare in due giornate di squalifica, conformemente ai
costanti criteri applicativi adottati dagli Organi disciplinari in casi analoghi.
La mancata segnalazione ex art. 31 comma a3) da parte della Procura Federale nei
confronti di Cufre impedisce a questo Giudice Sportivo di adottare provvedimenti
disciplinari a carico del suddetto calciatore, che pur sarebbero stati giusti per la
responsabilità di Cufre nell’aver per primo colpito Cordoba al capo.
P.Q.M.
delibera di infliggere al calciatore Cordoba Ivan Ramiro (Soc. Internazionale) la
squalifica per due giornate effettive di gara.