LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 345 DEL 12 maggio 2006 SERIE A TIM Gara Soc. MESSINA – Soc. INTERNAZIONALE del 27 novembre 2005 Il Giudice Sportivo,

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 345 DEL 12 maggio 2006 SERIE A TIM Gara Soc. MESSINA – Soc. INTERNAZIONALE del 27 novembre 2005 Il Giudice Sportivo, vista la decisione della Commissione Disciplinare in data 27 aprile 2006 (C.U. n. 330 pubblicato in pari data) con la quale è stata disposta la trasmissione a questo giudice sportivo degli atti di indagine effettuati a seguito di delibera pubblicata su C.U. n 166 del 29.11.2005, in ordine alla condotta di tifosi della Soc. Internazionale in danno del calciatore Zoro Marc Andrè (Soc. Messina); rilevato, in particolare, che la Commissione Disciplinare ha stabilito la competenza a decidere del Giudice Sportivo, avendo questi demandato all’Ufficio Indagini ulteriori accertamenti relativamente ad un episodio che era comunque menzionato negli atti ufficiali di gara; osservato, quanto al merito dei fatti, che: il calciatore Zoro fu oggetto, in occasione della gara sopra citata, di condotte razziste da parte di alcuni tifosi dell’Internazionale. In tal senso le risultanze probatorie sono numerose, concordanti ed univoche. In specie, Zoro ha dichiarato di aver udito tre cori di inequivoco significato razzista nel corso del secondo tempo, allorchè era venuto a trovarsi vicino alla curva occupata dai tifosi ospiti. Avendo udito ulteriori offese da parte dei medesimi tifosi a seguito di un contrasto di giuoco, egli si era avvicinato all’Arbitro manifestandogli l’intenzione di non partecipare ulteriormente alla gara, se tali offese non fossero cessate. A tale sua reazione erano seguiti ulteriori insulti razzisti, ed allora egli aveva palesemente mostrato di voler abbandonare il giuoco, prendendo il pallone tra le mani ed avviandosi verso la linea laterale del campo. La versione resa da Zoro ha trovato conferma nei ricordi di altri tesserati: i calciatori del Messina Yanagisawa, Giampà, Coppola, Storari, e l’allenatore in seconda del Messina Scarpellino. Tutti costoro hanno attestato all’Ufficio Indagini di aver udito cori ed insulti di tenore razzista indirizzati a Zoro, sia prima che dopo la breve interruzione del giuoco, avvenuta al 20° del secondo tempo e conseguente alla manifestata volontà di Zoro di non proseguire nella gara proprio a causa delle offese razziste che aveva ricevuto in precedenza e che ancora continuavano. Anche il calciatore Martins della Soc. Internazionale ha fornito, seppure non in termini di certezza, un riscontro alla versione resa dai tesserati del Messina, avendo egli ricordato che forse vi era stato un isolato coro contro Zoro (“buh buh”) dopo la ripresa del giuoco. In conclusione, gli approfondimenti eseguiti dall’Ufficio Indagini consentono di ritenere provato il comportamento razzista di alcuni tifosi dell’Internazionale. L’attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dai tesserati del Messina si fonda su diversi ordini di considerazione: - l’oggettiva dinamica della vicenda, quale risultante dagli stessi rapporti ufficiali. Non è logicamente verosimile che Zoro avesse manifestato, in modo così clamoroso, la sua decisione di abbandonare il terreno al 20° del secondo tempo se non vi fosse stata – alla base – un’insopportabile condotta di ripetuta e grave offesa alla sua persona; - la molteplicità delle fonti probatorie che hanno confermato i cori e gli insulti razzisti verso Zoro, da parte di un gruppo di tifosi dell’Internazionale: molteplicità caratterizzata, al tempo stesso, da una non totale sovrapponibilità dei ricordi di ciascun tesserato, a conferma dell’autenticità delle versioni rese, frutto della personale e diretta percezione dei cori e degli insulti, e non di una preordinata versione volta a ribadire pedissequamente il racconto di Zoro, principale protagonista e testimone dei fatti. - La determinatezza del ricordo, quale contenuto nelle dichiarazioni rilasciate all’ufficio indagini: per tutti, a titolo di esempio, il verbale Scarpellino (che fornisce specifica descrizione di due tifosi dell’Internazionale responsabili dei cori razzisti) ed i verbali Coppola e Storari, che riportano esattamente le frasi insultanti udite all’indirizzo del compagno di squadra. Dimostrata, sulla base di quanto sin qui detto, la sussistenza di una condotta razzista ad opera di un gruppo di tifosi dell’Internazionale in danno di Zoro, occorre determinare l’entità della sanzione irrogabile alla società a titolo di responsabilità oggettiva. Il fatto si caratterizza per alcuni profili di specifica gravità: in particolare, la reiterazione dei cori e delle frasi offensivamente discriminatorie in danno di Zoro; la concreta negativa interferenza di tali condotte sul regolare corso della gara, avendo ad un certo momento Zoro manifestato l’intento di abbandonare il campo in segno di protesta per gli insulti che continuava a ricevere; la recidiva specifica dell’Internazionale per comportamenti di propri tifosi di tipo razzista (cfr. la sanzione inflitta per analoghi comportamenti in occasione di altra gara precedente, C.U. n.129 del 27.10.2005). Il fatto meriterebbe, alla luce delle considerazioni svolte, la sanzione consistente nell’obbligo di disputare un a partita a porte chiuse, ai sensi dell’art. 10 comma 5, seconda parte CGS. Vanno però al contempo doverosamente considerate alcune circostanze che attenuano la responsabilità oggettiva dell’Internazionale nella vicenda. In primo luogo, la manifestazione di dissociazione rispetto alla condotta razzista che una parte di tifosi della stessa squadra ebbe, applaudendo l’intervento del calciatore Martins, il quale era andato sotto la curva dei propri tifosi proprio per invitarli ad una condotta più disciplinata. In secondo luogo, l’ottimo comportamento tenuto nella circostanza sia dai calciatori dell’Internazionale in campo (i quali manifestarono la loro solidarietà a Zoro, invitandolo a riprendere con serenità la partita) sia dal Presidente il quale presentò a Zoro a nome della Società le scuse al termine dell’incontro. Ancora va ricordato che l’Internazionale ha costantemente assunte iniziative volte a prevenire manifestazioni di razzismo da parte dei tifosi, ed infine che la gara in oggetto era disputata fuori casa, in un contesto nel quale minori erano, quindi, le possibilità di intervento della società rispetto ai propri tifosi. La valutazione delle circostanze attenuanti nel loro complesso induce, in conclusione, a ritenere in concreto sanzione adeguata alla gravità dei fatti un’ammenda a carico della Soc. Internazionale di € 15.000,00 con diffida (valutata a quest’ultimo proposito, in specie, la recidiva specifica). P.Q.M. delibera di infliggere alla soc. Internazionale l’ammenda di € 15.000,00 con diffida.
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