LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 349 DEL 16 maggio 2006 SERIE A TIM Gara Soc. CHIEVO VERONA – Soc. FIORENTINA Il Giudice Sportivo,

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 349 DEL 16 maggio 2006 SERIE A TIM Gara Soc. CHIEVO VERONA – Soc. FIORENTINA Il Giudice Sportivo, ricevuto tempestivo reclamo della Soc. Chievo Verona in ordine alla regolarità di svolgimento della gara sopra indicata; visto il rapporto dell’Arbitro, del Quarto Ufficiale e dei collaboratori dell’Ufficio Indagini; osserva: il Chievo Verona lamenta una situazione di irregolarità nello svolgimento della gara, rilevante ai sensi dell’art. 12 comma 1 CGS, in conseguenza di un duplice episodio di invasione del campo da parte di tifosi della Fiorentina nei minuti finali della gara, tale da non garantire normali condizioni di sicurezza sul campo. La prospettazione della Società reclamante, non ha, peraltro, riscontro negli atti ufficiali sotto il profilo di una influenza negativa sullo svolgimento dell’incontro a seguito di tali indebite invasioni. In particolare l’Arbitro riferisce nel rapporto di una invasione pacifica da parte di una ventina di sostenitori della Fiorentina al 40° del secondo tempo: situazione risolta con l’intervento delle Forze dell’ordine che “dopo un minuto e mezzo” allontanavano i tifosi “senza alcun problema”. Il Direttore di gara riferisce di un secondo accesso di quattro-cinque sostenitori della Fiorentina, al 44° del secondo tempo: tifosi che lasciavano il campo “senza conseguenze” dopo una trentina di secondi. Il rapporto dell’Arbitro corrisponde, al riguardo, alla relazione redatta dai collaboratori dell’Ufficio Indagini. Sulla base di quanto esposto, quindi, non sussistono gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dall’art. 12 comma 1, non essendosi verificato – secondo quanto risulta dagli atti ufficiali – una situazione tale da aver influito negativamente sul regolare svolgimento e conclusione della gara. Di conseguenza il reclamo deve essere respinto. Gli atti ufficiali, oltre a riportare l’indebita invasione di campo al 40° e al 44° del secondo tempo ad opera dei tifosi della Fiorentina, danno conto anche di altre condotte disciplinarmente censurabili dei tifosi medesimi. In particolare, l’accensione di bengala e fumogeni sugli spalti in più occasioni; il lancio di alcuni bengala nel recinto di giuoco, durante il primo tempo; l’esplosione di due petardi con notevole fragore nel recinto di giuoco, durante il primo tempo. Appare sanzione adeguata a carico della Fiorentina, a titolo di responsabilità oggettiva, per tutti gli episodi sopra richiamati, l’ammenda di € 10.000,00, così determinata valutando da un lato la recidiva e dall’altro, come attenuanti, la circostanza della gara disputata in trasferta ed il fattivo comportamento dei dirigenti e tesserati della Fiorentina per agevolare l’allontanamento dal campo dei tifosi. P.Q.M. delibera di: respingere il reclamo della Soc. Chievo Verona con conseguente omologazione del risultato conseguito sul campo Chievo Verona-Fiorentina 0-2; infliggere alla Soc. Fiorentina l’ammenda di € 10.000,00.
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