LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 38 DEL 30 agosto 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gare del 26-27-29 agosto 2005 – Prima giornata andata Gara Soc. VERONA – Soc. AVELLINO
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 38 DEL 30 agosto 2005
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE B TIM
Gare del 26-27-29 agosto 2005 - Prima giornata andata
Gara Soc. VERONA – Soc. AVELLINO
Il Giudice Sportivo,
ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3)
CGS relativamente alla condotta del calciatore Cecere Domenico (Soc. Avellino) in
danno del calciatore Sforzini Ferdinando (Soc. Verona) al 47° del primo tempo;
acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva;
osserva:
le immagini mostrano che, al 47° del primo tempo, un calciatore del Verona lanciava il
pallone a spiovere nell’area di rigore dell’Avellino. Sforzini, saltando, cercava di
controllarlo, e alle sue spalle il portiere avversario interveniva respingendo con i pugni il
pallone fuori dell’area. Sforzini cadeva, rimanendo con le ginocchia a terra e Cecere, a
sua volta, finiva sopra il corpo dell’avversario. A questo punto il portiere dell’Avellino
con la mano sinistra afferrava la maglia di Sforzini e con la destra colpiva con un pugno
l’avversario sulla schiena. Nell’ulteriore sviluppo dell’azione, con il pallone sempre fuori
dell’area di rigore, l’Arbitro decretava la fine del tempo, senza adottare alcun
provvedimento disciplinare. Sforzini, al quale si era nel frattempo avvicinato lo staff
medico del Verona, dopo essere rimasto per breve tempo disteso a terra, si rialzava e
rientrava negli spogliatoi. Egli riprendeva regolarmente a giocare nel secondo tempo.
Sussistono i presupposti per l’utilizzazione della prova televisiva ai sensi dell’art. 31
comma a3) CGS.
L’episodio non è stato visto dall’Arbitro, il quale conseguentemente non ha potuto
adottare alcuna decisione sul campo. La successione delle immagini evidenzia che il
pugno è stato sferrato quando l’Arbitro aveva già voltato le spalle all’area di rigore
dell’Avellino, per seguire l’ulteriore svolgimento del giuoco.
Il gesto di Cecere è certamente definibile come condotta violenta. Si è trattato infatti di
un atto volontario, intenzionalmente diretto contro l’avversario: il filmato indica, senza
alcun dubbio, che il portiere dell’Avellino colpisce Sforzini con modalità del tutto
estranee all’azione di giuoco. Egli ha già respinto il pallone al di fuori della propria area
di rigore; è finito, a sua volta, a terra sopra il corpo dell’avversario che non aveva
commesso, né prima né dopo l’intervento del portiere, alcuna scorrettezza nei suoi
confronti. L’aggressività del gesto commesso da Cecere è ulteriormente dimostrata dal
movimento, immediatamente precedente, con il quale egli afferra la maglia
dell’avversario e subito dopo lo raggiunge con la mano chiusa a pugno sulla schiena. Il
colpo era idoneo a cagionare conseguenze lesive in danno dell’integrità di Sforzini,
anche tenuto conto della posizione di quest’ultimo, già caduto a terra e con il peso del
corpo dell’avversario addosso a lui.
Sanzione adeguata risulta la squalifica di Cecere per tre giornate di gara. A determinare
tale misura concorrono diversi profili di valutazione negativa.
In primo luogo, la già richiamata “gratuità” del pugno sferrato dal calciatore contro un
avversario che non aveva commesso alcuna scorrettezza durante l’azione di giuoco.
In secondo luogo l’estraneità del gesto rispetto all’azione, che ormai si era conclusa con
l’intervento, coronato da successo, effettuato da Cecere il quale aveva allontanato il
pallone oltre l’area di rigore.
In terzo luogo, la pericolosità del gesto medesimo rispetto a possibili danni per
l’incolumità fisica di Sforzini, considerata la posizione di quest’ultimo, già disteso a terra
a seguito della respinta di Cecere.
P.Q.M.
Delibera di infliggere al calciatore Cecere Domenico (Soc. Avellino) la squalifica per
tre giornate effettive di gara a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.
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