LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 52 DEL 6 settembre 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gare del 27-28 agosto 2005 – Prima giornata andata Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. TREVISO Il Giudice Sportivo, ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3) CGS relativamente alla condotta del calciatore Filippini Antonio (Soc. Treviso) in danno del calciatore Pizarro David (Soc. Internazionale) al 35° del secondo tempo; acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva;
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 52 DEL 6 settembre 2005
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE A TIM
Gare del 27-28 agosto 2005 - Prima giornata andata
Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. TREVISO
Il Giudice Sportivo,
ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3)
CGS relativamente alla condotta del calciatore Filippini Antonio (Soc. Treviso) in
danno del calciatore Pizarro David (Soc. Internazionale) al 35° del secondo tempo;
acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva;
osserva:
le immagini mostrano che, nella circostanza segnalata dal Procuratore Federale, il
calciatore Pizarro controllava il pallone in azione di attacco, tallonato da Antonio
Filippini, il quale nella corsa lo urtava leggermente da tergo ad una gamba. Pizarro
perdeva l’equilibrio e cadeva a terra. Filippini, che si trovava ad un passo dietro di lui,
proseguiva la corsa e nello scavalcare il corpo dell’avversario, gli schiacciava con il
piede destro la zona lombare. Pizarro si rialzava e nasceva un breve diverbio tra i due
calciatori, originato evidentemente dalle proteste del calciatore dell’Internazionale per il
colpo subito. Interveniva prontamente un Assistente che divideva i due calciatori.
L’episodio non aveva seguiti disciplinari di sorta.
Non sussistono i presupposti per l’utilizzazione della prova televisiva.
Le immagini, infatti, non forniscono prova certa di una intenzionalità aggressiva da parte
di Filippini contro l’avversario. Sicuramente egli ha posto il piede destro sul corpo di
Pizarro disteso a terra, ma tale gesto – per quanto risulta dal filmato –potrebbe anche
essere stato determinato senza dolo dal movimento in corsa del calciatore del Treviso
che, trovandosi immediatamente a ridosso di Pizarro, non sarebbe riuscito a scavalcarlo
completamente, così colpendolo con le modalità sopra descritte.
In altri termini, le immagini esaminate, sia a velocità normale che rallentata, non
consentono di provare con un grado di certezza superiore ad ogni ragionevole dubbio la
volontarietà dell’atto commesso da Filippini. Quindi, esse non costituiscono materiale
probatorio univoco circa l’avvenuta commissione di una condotta violenta consistendo
quest’ultima esclusivamente in un comportamento caratterizzato da intento aggressivo
contro l’avversario.
P.Q.M.
delibera di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore Filippini
Antonio (Soc. Treviso) a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.
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