LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 77 DEL 20 settembre 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. LAZIO – Soc. TREVISO del 18 settembre 2005 – Terza giornata andata

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 77 DEL 20 settembre 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. LAZIO – Soc. TREVISO del 18 settembre 2005 - Terza giornata andata Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva riportata sul comunicato n. 74 del 19 settembre 2005 osserva: le immagini documentano che al 41’ del secondo tempo Rocchi, entrato palla al piede nell’area avversaria, è affrontato dal portiere Handanovic. Per superare quest’ultimo l’attaccante della Lazio allunga il pallone verso destra; Handanovic si tuffa nel tentativo, non riuscito, di impossessarsene. Rocchi scavalca, saltando in corsa, l’ostacolo costituito da una gamba distesa dell’avversario, e nella fase di discesa verso il terreno urta con il piede sinistro il braccio destro del portiere, leggermente sollevato e ripiegato a gomito. In conseguenza del contatto Rocchi cade a terra, ove rimane disteso per qualche secondo. L’Arbitro, che ha costantemente seguito da dietro l’azione, decreta senza esitare il calcio di rigore tenendo in mano il cartellino giallo. Poi, dopo uno scambio d’intesa verso l’Assistente n. 1, estrae il cartellino rosso ed espelle Handanovic. Il referto arbitrale contiene al riguardo la seguente testuale motivazione: “Per aver atterrato un giocatore avversario con evidente possibilità di realizzare una rete”. Occorre valutare a seguito della segnalazione del Procuratore federale se la condotta di Rocchi abbia costituito una “evidente simulazione da cui sia scaturita l’assegnazione del calcio di rigore a favore” e “la espulsione diretta del calciatore avversario” (art. 31, comma a3 punti 1 e 2 CGS). Va determinato in via preliminare, il concetto di simulazione, quale ricavabile in particolare dalle Regole del giuoco, che costituiscono la base normativa che deve seguire il Direttore di gara. La decisione ufficiale n. 6 IFAB, applicativa della Regola 12 “Falli e comportamenti antisportivi”, qualifica come comportamento antisportivo “ogni atto simulatorio commesso sul terreno di giuoco con lo scopo di ingannare l’Arbitro”. L’art. 31 comma a3 CGS specifica ulteriormente per gli organi disciplinari tale nozione. riservando l’ambito di utilizzabilità della prova televisiva alla simulazione evidente, cioè a quella condotta che in maniera palese ed inequivoca, tale da non lasciare spazio a dubbi, sia caratterizzata da un intento ingannatorio nei confronti dell’Arbitro, sì da far conseguire il risultato antisportivo dell’assegnazione ingiusta di un calcio di rigore e/o dell’espulsione diretta di un avversario. Nel caso di specie il comportamento di Rocchi non può essere definito di evidente simulazione perchè: 1. Nella prima fase dell’azione egli vuole superare Handanovic: allunga lateralmente il pallone e, soprattutto, scavalca la gamba distesa dell’avversario con un salto in corsa; 2. egli cade a terra dopo, ed in conseguenza, di un effettivo contatto tra il suo piede sinistro e il braccio destro dell’avversario sollevato a gomito; 3. egli non abbassa la testa, come per “mirare” il corpo del portiere, ma continua a seguire – certamente almeno per tutta la prima fase della sequenza – il movimento del pallone da lui stesso allungato verso destra. Le immagini possono - per vero – far sorgere qualche perplessità su una reale intenzione di Rocchi di evitare l’impatto con il braccio di Handonovic. Infatti, nell’attimo del contatto con l’avversario, la gamba destra dell’attaccante sembra quasi “strisciare” sul portiere ed il suo corpo è già leggermente piegato in avanti, come “a tuffo”. Ma in ogni caso, questi dati, oltre a non essere di interpretazione del tutto univoca, non sono in alcun modo qualificabili come sintomatici di quella “evidente simulazione” che l’art. 31 comma a3 pone come condizione per l’utilizzo della prova televisiva a fini sanzionatori. In altre parole – e conclusivamente – se le immagini non fanno escludere in modo assoluto l’ipotesi che Rocchi non abbia fatto tutto il possibile per evitare il contatto con Handanovic nella fase ultima del suo salto in corsa (e quindi lasciano qualche dubbio su un davvero completo fair play del calciatore), esse sicuramente non evidenziano una palese volontà da parte di Rocchi di ingannare l’Arbitro attraverso una simulazione dell’impatto con l’avversario. Impatto che, invece, certamente vi è stato ed ha oggettivamente provocato la caduta a terra dell’attaccante. Mancano quindi i presupposti per l’applicazione di sanzioni disciplinari ex art. 31 comma a3 a carico di Rocchi, non risultando dimostrata dalle immagini una sua evidente simulazione. Quanto precede comporta, in via automatica, l’assenza di qualsiasi potestà di sindacato da parte del Giudice Sportivo per quanto riguarda gli effetti disciplinari conseguenti al provvedimento arbitrale di espulsione a carico di Handanovic. Un tale intervento sarebbe stato legittimo solo se fosse stata dimostrata la simulazione ad opera di Rocchi. Non sussistendo tale premessa, agli organi disciplinari non è consentito, in considerazione del combinato disposto degli artt. 31 comma a3 e 24 comma a3 CGS (“I Giudici Sportivi giudicano ......... con esclusione dei fatti che investono decisioni di carattere tecnico o disciplinare adottate in campo dall’arbitro, o che sono devolute alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi”), sindacare sulla base delle immagini l’esattezza o meno della valutazione arbitrale sulla condotta di giuoco, nell’occasione, di Handanovic. Il Giudice Sportivo non può che prendere atto della decisione assunta in campo dal Direttore di gara, e irrogare la conseguente squalifica per una giornata a carico di Handanovic ritenuto responsabile dall’Arbitro di aver annullato una chiara occasione da rete con un fallo passibile di espulsione. P.Q.M. delibera di: - non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore Rocchi Tommaso (Soc. Lazio) a seguito della segnalazione del Procuratore Federale; - infliggere al calciatore Handanovic Samir (Soc. Treviso) la squalifica per una giornata effettiva di gara, con la motivazione riportata nel referto arbitrale e citata in premessa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it