LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 78 DEL 20 settembre 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PRIMAVERA TIM CUP Gare del 18 settembre 2005 – Prima fase – Seconda giornata
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 78 DEL 20 settembre 2005
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
PRIMAVERA TIM CUP
Gare del 18 settembre 2005 - Prima fase - Seconda giornata
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che
seguono, con riserva dell’assunzione d’altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento
degli elenchi di gara:
Gara Soc. ACIREALE – Soc. MESSINA
Esaminati gli atti ufficiali,
• rilevato che la Soc. Acireale ha impiegato il calciatore LEONARDI Rosario, nato il
18/8/1984,
• visto l'art. 5 – comma a) del Regolamento della PRIMAVERA TIM CUP 2005/2006,
delibera
di infliggere:
- alla Soc. Acireale la punizione sportiva della perdita della gara, con assegnazione di
gara vinta alla Soc. Messina con il punteggio di 0-3;
- alla Soc. Acireale l'ammenda di € 250,00;
- ai calciatori le sanzioni inserite nel prosieguo del presente Comunicato Ufficiale;
- al Dirigente accompagnatore ufficiale sig. RE Salvatore (Soc. Acireale)
l'ammonizione con diffida.
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