LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 88 DEL 27 settembre 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. TREVISO – Soc. MILAN

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 88 DEL 27 settembre 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. TREVISO – Soc. MILAN Il Giudice Sportivo, ricevuta rituale e tempestiva segnalazione del Procuratore Federale ex art. 31 comma a3 CGS circa la condotta del calciatore Lorenzi Stefano (Soc. Treviso) in danno del calciatore Shevchenko Andriy (Soc. Milan), al 38° del primo tempo; acquisita ed esaminata la relativa documentazione filmata; osserva: le immagini mostrano che, al 39° del primo tempo, è in corso un’azione d’attacco del Milan con Serginho il quale controlla il pallone non lontano dalla linea di fondo. Nell’area di rigore del Treviso si trovano molti calciatori di entrambe le squadre in attesa che il pallone venga verosimilmente crossato verso la porta. All’altezza del dischetto del rigore il difensore Lorenzi è in marcatura su Shevchenko. Quando il pallone è ancora in possesso di Serginho, Lorenzi volge la testa verso Shevchenko per verificare dove questi esattamente si trovi, e poi allarga il braccio sinistro e colpisce l’avversario, che si trova lateralmente dietro di lui, al volto. L’attaccante del Milan cade a terra e vi rimane sino a quando l’azione si conclude con il pallone calciato da altro giocatore del Milan, che nel frattempo lo ha ricevuto da Serginho. L’Arbitro, accortosi di Shevchenko a terra, gli si avvicina, al pari di alcuni calciatori di entrambe le squadre. Shevchenko si rialza, toccandosi il viso all’altezza della bocca, e riprende a giocare senza necessità di interventi dello staff medico. L’Arbitro non adotta alcun provvedimento disciplinare. Sussistono le condizioni per l’utilizzo della prova televisiva. Il gesto di Lorenzi è certamente sfuggito alla rilevazione dell’Arbitro, il quale non ha potuto vedere l’episodio perché impegnato a seguire l’azione condotta in quel momento da Serginho. Le immagini sono in proposito assolutamente chiare: il Direttore di gara ha lo sguardo rivolto verso la zona del campo ove si trova Serginho, e quindi non può osservare quanto sta avvenendo, al di fuori del suo campo visivo, al centro dell’area di rigore. La dinamica dell’azione è tale per cui l’Arbitro non può vedere l’atto compiuto da Lorenzi, e quindi non può assumere alcuna decisione tecnico-disciplinare sul fatto verificatosi nell’area di rigore del Treviso. Il gesto di Lorenzi è sicuramente definibile come violento. Richiamata in via preliminare l’ormai consolidata definizione di condotta violenta, da intendersi come ogni atto intenzionalmente commesso da un calciatore in danno dell’integrità fisica di un avversario ed idoneo a cagionargli concreto pregiudizio, risulta evidente che il colpo inferto da Lorenzi a Shevchenko integra gli estremi della condotta violenta. Le immagini documentano senza ombra di dubbio che il gesto di Lorenzi è stato commesso con piena intenzionalità: egli volta la testa verso Shevchenko onde controllare dove si trovi esattamente l’avversario, e quando questi è vicinissimo a lui, il difensore del Treviso allarga volontariamente all’indietro il braccio sinistro e colpisce al viso l’attaccante del Milan. L’intenzionalità aggressiva di tale gesto è ulteriormente comprovata dalla sua assoluta “gratuità”, poiché in quel momento esso non era in alcun modo funzionale a contrastare un intervento di Shevchenko. Infatti il pallone era ancora tra i piedi di Serginho; un cross dentro l’area di rigore non era stato né effettuato né tentato (tanto è vero che nello sviluppo ulteriore dell’azione Serginho passerà il pallone all’indietro ad un compagno, che si trova fuori dell’area di rigore). Indubbia è anche l’idoneità oggettiva del gesto compiuto da Lorenzi a cagionare un danno all’integrità fisica dell’avversario. Si è trattato di un colpo inferto con braccio disteso all’indietro, indirizzato verso una zona del corpo sicuramente delicata. Sussistono in conclusione tutti gli elementi, sul piano sia materiale sia psicologico, per definire come violenta la condotta di Lorenzi in danno di Shevchenko. Sanzione adeguata risulta la squalifica di Lorenzi per tre giornate di gara. La determinazione della misura deriva, in particolare, dai seguenti elementi di disvalore: - l’intenzionalità lesiva del gesto e la sua pericolosità oggettiva, come già indicato; - l’estraneità dell’atto scorretto alla dinamica dell’azione in corso; - la grave antisportività del comportamento di Lorenzi, il quale consapevolmente approfitta dell’impossibilità per l’Arbitro di vedere, e punire, il suo gesto nell’area di rigore. L’assenza di concrete conseguenze lesive in danno di Shevchenko giustifica il contenimento della sanzione nei limiti sopra detti, poiché non si è realizzata nel caso specifico la fattispecie prevista dall’art. 14 comma 1 lettera f) seconda parte CGS (condotta di particolare violenza punita con sanzione minima di quattro giornate di squalifica). P.Q.M. delibera di infliggere al calciatore Lorenzi Stefano (Soc. Treviso) la squalifica per tre giornate effettive di gara a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.
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