LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 110 DEL 14 ottobre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. GERVASONI Carlo, calciatore della Soc. Verona avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Verona-Ternana del 9/10/05 – C.U. 108 dell’11/10/05). Procedura d’urgenza
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 110 DEL 14 ottobre 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo del sig. GERVASONI Carlo, calciatore della Soc. Verona avverso la squalifica
per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Verona-Ternana del
9/10/05 – C.U. 108 dell’11/10/05). Procedura d’urgenza
Il procedimento
Il calciatore Carlo Gervasoni, tesserato per la Soc. Verona., ha proposto reclamo con
procedura d’urgenza avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo gli ha
inflitto, in applicazione dell’art. 31, comma a3), del C.G.S., la sanzione della squalifica per
due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Verona-Ternana
del 9/10/2005 (realizzazione di una rete in modo irregolare grazie ad una deviazione
volontaria del pallone con il braccio sinistro), chiedendo la revoca della sanzione.
In via preliminare, il reclamante rileva l’insussistenza del requisito della “piena garanzia
tecnica e documentale” delle riprese televisive utilizzate dal Giudice Sportivo.
Nel merito, il reclamante – pur non negando di aver colpito il pallone con il braccio -
afferma non essersi trattato di un gesto volontario: le immagini televisive dimostrano
chiaramente, ad avviso di Gervasoni, come l’impatto del pallone contro il proprio braccio
(omero) sia stato istintivo, inevitabile ed involontario, essendo stato il pallone stesso
precedentemente colpito da alcuni giocatori presenti nell’area di rigore avversaria, in uno
spazio ristrettissimo di tempo.
Per questi motivi, il reclamante ritiene che la sanzione irrogata sia illegittima, data
l’inapplicabilità dell’art. 31, comma a3) C.G.S., il quale mira a sanzionare quei
comportamenti volontari gravemente scorretti ed antisportivi.
Alla riunione odierna è comparso il difensore del Gervasoni, il quale ha illustrato
ulteriormente le argomentazioni difensive, riportandosi alle conclusioni ivi formulate ed
esibendo ulteriore documentazione fotografica.
E’ comparso altresì il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la conferma
del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, ascoltato il reclamante, esaminati gli atti ufficiali,
visionato il filmato televisivo e rilevata la sua piena idoneità a fornire garanzia tecnica e
documentale ai sensi dell’art. 31, comma a3), del C.G.S., ritiene che il gravame non è
fondato.
Per quanto riguarda l’episodio in contestazione, dalle immagini risulta che al 36° del secondo
tempo veniva calciata, fuori dell’area di rigore della squadra ospite, una punizione in favore
del Verona. Il pallone, dopo essere stato colpito di testa all’indietro da un attaccante del
Verona e successivamente sfiorato da un suo compagno di squadra, raggiungeva in fase di
discesa il Gervasoni e veniva dallo stesso corretto in rete con un tocco del braccio sinistro.
Questa Commissione deve verificare la sussistenza – ai fini dell’utilizzo della prova
televisiva, ex art. 31 comma a3) C.G.S. nel caso di specie – delle due condizioni oggi
tassativamente indicate dal legislatore sportivo:
a) che il fatto non sia stato “visto” dall’arbitro;
b) che il fatto si connoti come “condotta gravemente antisportiva”.
In merito al primo requisito, l’episodio deve ritenersi effettivamente non visto dall’arbitro,
essendo evidente, dalla visione delle immagini, che dalla sua posizione (presso la linea lunga
dell’area di rigore, in posizione centrale) non poteva materialmente vedere il gesto del
Gervasoni, essendo quest’ultimo coperto da un gruppo di calciatori di entrambe le squadre
assembrati in mezzo all’area di rigore.
Relativamente al secondo requisito, è bene ricordare che il nuovo art. 31 comma a3) C.G.S.
indica, fra le condotte tipiche gravemente antisportive, “…la realizzazione di una rete
colpendo volontariamente il pallone con la mano”.
Ciò posto, il filmato, esaminato attentamente anche attraverso la sua visione rallentata,
evidenzia in modo inequivoco che il pallone ha ricevuto una decisiva deviazione verso la
porta avversaria quale diretta conseguenza di un tocco con il braccio sinistro del Gervasoni.
Ai fini della determinazione dell’antisportività di tale gesto è necessario dimostrare la
volontarietà della condotta da parte del reclamante. Dalla visione delle immagini televisive si
ricava il convincimento – già puntualmente espresso dal Giudice Sportivo, la cui
motivazione può essere qui integralmente recepita – che si sia trattato di un gesto volontario,
avendo il Gervasoni, pochi attimi prima di colpire il pallone e pur essendo ormai libero dal
controllo del proprio marcatore (scalato su un altro calciatore del Verona), disteso il braccio
sinistro, distanziandolo rispetto a tutto il corpo, proprio al fine di agevolare il contatto con il
pallone spiovente.
Tale condotta presenta quindi i connotati della intenzionalità ed è pertanto qualificabile come
gravemente antisportiva ai sensi del comma a3) dell’art. 31 C.G.S., risultando irrilevante la
direzione dello sguardo del Gervasoni al momento del contatto con il pallone.
Il dispositivo
La Commissione delibera di respingere il reclamo e di confermare la squalifica per due
giornate effettive di gara del calciatore Carlo Gervasoni; dispone l'incameramento della
tassa.
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