LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 119 DEL 20 ottobre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. VERONA avverso l’ammenda di € 15.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Verona-Ternana del 9/10/05 – C.U. 108 dell’11/10/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 119 DEL 20 ottobre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. VERONA avverso l’ammenda di € 15.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Verona-Ternana del 9/10/05 – C.U. 108 dell’11/10/05). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo infliggeva alla Soc. Verona l’ammenda di € 15.000,00, con diffida, “per avere suoi sostenitori intonato da una curva ripetuti cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario, ogni volta che giocava il pallone, specialmente nel corso del primo tempo. Sanzione determinata, quanto ad entità ed irrogazione della diffida, per effetto della recidiva specifica in comportamenti razzisti dei sostenitori già sanzionati recentemente (C.U. n. 61 del 12 settembre 2005). Sanzione attenuata in considerazione delle iniziative assunte dalla società per prevenire le condotte razziste e segnatamente per il fattivo intervento nel corso della gara con la diffusione ripetuta a mezzo altoparlante di invito ai tifosi affinché desistessero da simili comportamenti: invito accompagnato da applausi di approvazione da parte di altri sostenitori della squadra”, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo in via principale, la revoca dell’ammenda e della diffida, ed in via subordinata, la revoca della diffida e la riduzione dell’ammenda. In via istruttoria chiedeva un supplemento di indagini da espletarsi sia nei confronti dell’arbitro, sia del collaboratore dell’Ufficio Indagini. A sostegno del gravame, la Società reclamante rileva, in primo luogo, le dissociazioni del pubblico veronese dai “buuu” indirizzati al giocatore di colore della Ternana, tramite fischi ed applausi, di cui ampio risalto sarebbe stato dato dalla stampa locale, e di cui, invece, non vi sarebbe traccia nel referto dell’arbitro. A ben vedere, infatti, la condotta censurata sarebbe cessata non solo per il fattivo intervento della società a mezzo degli inviti a desistere inoltrati con l’altoparlante, ma anche a seguito degli applausi del pubblico, di cui tuttavia il Giudice Sportivo nel suo provvedimento non avrebbe tenuto conto. La Soc. Verona afferma inoltre che i “buuu” avrebbero accompagnato anche le gesta del portiere della Ternana, “bianco ed italiano”; e che tali cori, sia quelli nei confronti del calciatore di colore che di quello ”bianco”, avrebbero il contenuto di scherno nei confronti dei calciatori avversari. Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive, insistendo nelle conclusioni e nelle richieste istruttorie già formulate. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali ed udito il difensore, ed interpellato telefonicamente il direttore di gara, ritiene che il reclamo possa trovare parziale accoglimento. Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della Soc. Verona intonavano reiteratamete, nel corso del primo tempo della gara, cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario, ogni volta che questi veniva in possesso del pallone. Si è trattato di una condotta particolarmente grave, per la sua sistematicità (i cori sono stati intonati ogni volta in cui il calciatore avversario di colore, bersaglio degli stessi, veniva in possesso del pallone) e per il suo contenuto di discriminazione razziale. Ai fini della quantificazione della sanzione, questa Commissione ritiene di dover tener conto, da un lato, del fatto che la Società reclamante è già stata sanzionata un’altra volta nel corso della presente stagione sportiva (cfr. C.U. n. 61 del 12 settembre 2005), per analoghi episodi posti in essere dai propri tifosi, dall’altro, che (come riferito dal collaboratore dell’Ufficio Indagini e precisato dall’arbitro nell’odierno interpello), in concomitanza ai cori suddetti altra parte della tifoseria locale manifestava presumibilmente il proprio dissenso con bordate di fischi, non tali peraltro da annullare la condotta di discriminazione razziale. Pertanto, mentre non può essere riconosciuta la causa di non punibilità di cui all’art. 10, n. 2, comma 2 C.G.S; deve però ritenersi attenuata la responsabilità della Società ai sensi del comma 3 delle stessa norma, dovendosi tener conto anche del fatto che (come riferito dal collaboratore dell’Ufficio Indagini), in occasione della ripetizione dell’annuncio antiviolenza, molti settori del pubblico hanno ulteriormente manifestato la propria dissociazione dai cori antiregolamentari con ripetuti applausi. Alla stregua di tali considerazioni appare equa l’irrogazione della sola sanzione pecuniaria come quantificata dal Giudice Sportivo,con esclusione della diffida. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione in parziale accoglimento del reclamo, delibera di irrogare alla Soc. Verona la sanzione di € 15.000,00 di ammenda.
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