LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 119 DEL 20 ottobre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. VERONA avverso l’ammenda di € 15.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Verona-Ternana del 9/10/05 – C.U. 108 dell’11/10/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 119 DEL 20 ottobre 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. VERONA avverso l’ammenda di € 15.000,00 con diffida inflitta dal
Giudice Sportivo (gara Verona-Ternana del 9/10/05 – C.U. 108 dell’11/10/05).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo infliggeva alla Soc. Verona
l’ammenda di € 15.000,00, con diffida, “per avere suoi sostenitori intonato da una curva
ripetuti cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale nei
confronti di un calciatore avversario, ogni volta che giocava il pallone, specialmente nel
corso del primo tempo. Sanzione determinata, quanto ad entità ed irrogazione della diffida,
per effetto della recidiva specifica in comportamenti razzisti dei sostenitori già sanzionati
recentemente (C.U. n. 61 del 12 settembre 2005). Sanzione attenuata in considerazione delle
iniziative assunte dalla società per prevenire le condotte razziste e segnatamente per il
fattivo intervento nel corso della gara con la diffusione ripetuta a mezzo altoparlante di
invito ai tifosi affinché desistessero da simili comportamenti: invito accompagnato da
applausi di approvazione da parte di altri sostenitori della squadra”, ha proposto reclamo la
stessa Società, chiedendo in via principale, la revoca dell’ammenda e della diffida, ed in via
subordinata, la revoca della diffida e la riduzione dell’ammenda. In via istruttoria chiedeva
un supplemento di indagini da espletarsi sia nei confronti dell’arbitro, sia del collaboratore
dell’Ufficio Indagini.
A sostegno del gravame, la Società reclamante rileva, in primo luogo, le dissociazioni del
pubblico veronese dai “buuu” indirizzati al giocatore di colore della Ternana, tramite fischi
ed applausi, di cui ampio risalto sarebbe stato dato dalla stampa locale, e di cui, invece, non
vi sarebbe traccia nel referto dell’arbitro. A ben vedere, infatti, la condotta censurata sarebbe
cessata non solo per il fattivo intervento della società a mezzo degli inviti a desistere inoltrati
con l’altoparlante, ma anche a seguito degli applausi del pubblico, di cui tuttavia il Giudice
Sportivo nel suo provvedimento non avrebbe tenuto conto.
La Soc. Verona afferma inoltre che i “buuu” avrebbero accompagnato anche le gesta del
portiere della Ternana, “bianco ed italiano”; e che tali cori, sia quelli nei confronti del
calciatore di colore che di quello ”bianco”, avrebbero il contenuto di scherno nei confronti
dei calciatori avversari.
Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente
illustrato le argomentazioni difensive, insistendo nelle conclusioni e nelle richieste istruttorie
già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali ed udito il difensore, ed
interpellato telefonicamente il direttore di gara, ritiene che il reclamo possa trovare parziale
accoglimento.
Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della Soc. Verona intonavano reiteratamete, nel
corso del primo tempo della gara, cori caratterizzati da inequivoco significato di
discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario, ogni volta che questi
veniva in possesso del pallone.
Si è trattato di una condotta particolarmente grave, per la sua sistematicità (i cori sono stati
intonati ogni volta in cui il calciatore avversario di colore, bersaglio degli stessi, veniva in
possesso del pallone) e per il suo contenuto di discriminazione razziale.
Ai fini della quantificazione della sanzione, questa Commissione ritiene di dover tener conto,
da un lato, del fatto che la Società reclamante è già stata sanzionata un’altra volta nel corso
della presente stagione sportiva (cfr. C.U. n. 61 del 12 settembre 2005), per analoghi episodi
posti in essere dai propri tifosi, dall’altro, che (come riferito dal collaboratore dell’Ufficio
Indagini e precisato dall’arbitro nell’odierno interpello), in concomitanza ai cori suddetti
altra parte della tifoseria locale manifestava presumibilmente il proprio dissenso con bordate
di fischi, non tali peraltro da annullare la condotta di discriminazione razziale. Pertanto,
mentre non può essere riconosciuta la causa di non punibilità di cui all’art. 10, n. 2, comma 2
C.G.S; deve però ritenersi attenuata la responsabilità della Società ai sensi del comma 3 delle
stessa norma, dovendosi tener conto anche del fatto che (come riferito dal collaboratore
dell’Ufficio Indagini), in occasione della ripetizione dell’annuncio antiviolenza, molti settori
del pubblico hanno ulteriormente manifestato la propria dissociazione dai cori
antiregolamentari con ripetuti applausi.
Alla stregua di tali considerazioni appare equa l’irrogazione della sola sanzione pecuniaria
come quantificata dal Giudice Sportivo,con esclusione della diffida.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione in parziale accoglimento del reclamo, delibera di irrogare
alla Soc. Verona la sanzione di € 15.000,00 di ammenda.
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