LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 119 DEL 20 ottobre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Jorge Francioso Palacios VARGAS – Calciatore Soc. Livorno: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. LIVORNO: violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Fiorentina-Livorno del 2/10/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 119 DEL 20 ottobre 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Jorge Francioso Palacios VARGAS – Calciatore Soc. Livorno: violazione art. 1
comma 1 C.G.S.;
Soc. LIVORNO: violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara
Fiorentina-Livorno del 2/10/05).
Il procedimento
Con atto datato 6 ottobre 2005, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il sig.
Jorge Francioso Palacios Vargas, tesserato per la Soc. Livorno, per rispondere della
violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., per il comportamento tenuto nei confronti di un
avversario durante la gara Fiorentina-Livorno del 2 ottobre 2005, nonchè la Soc. Livorno ai
sensi dell'art. 2, comma 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al
proprio tesserato.
Condotte rilevate dall’Ufficio Indagine della F.I.G.C.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, i deferiti hanno fatto pervenire
una memoria difensiva nella quale si rileva, in primo luogo, come l’ordinamento sportivo
della F.I.G.C. abbia inteso riconoscere al direttore di gara ed ai suoi assistenti una
competenza (giurisdizione) esclusiva in materia di fatti di gara (insindacabilmente valutati
dallo stesso durante la gara), successivamente valutati dal Giudice Sportivo per
l’applicazione dei relativi provvedimenti disciplinari. L’unica eccezione a tale principio è
rappresentata dall’art. 31 C.G.S., il quale prevede alcune ipotesi tipiche e tassative in
presenza delle quali il Giudice Sportivo può altresì “accertare” i fatti di gara.
Essendo il direttore di gara e, se soddisfatte le condizioni poste dall’art. 31, il Giudice
Sportivo gli unici organi deputati e competenti a sindacare fatti avvenuti in campo, eventuali
ulteriori condotte antiregolamentari poste in essere durante una gara sono da considerarsi – a
detta delle difesa dei deferiti - inappellabili ed insindacabili.
Per questi motivi, i deferiti sostengono che l’incolpazione è inammissibile e la Commissione
Disciplinare adita incompetente, avendo la Procura – così procedendo – eliminato un grado
di giudizio e violato il diritto di difesa.
Nel merito, i deferiti sostengono che il comportamento del Vargas non sarebbe
disciplinarmente rilevante, non avendo lo sputo raggiunto l’avversario (il calciatore Brocchi)
e non avendo la Procura dimostrato che tale sputo fosse comunque intenzionalmente diretto a
Brocchi.
Chiede pertanto alla Commissione, in via preliminare di rito, di dichiarare il deferimento di
cui in oggetto nullo e/o inammissibile e/o invalido e, nel merito, di prosciogliere i deferiti da
ogni addebito.
All’odierna riunione, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale
concludeva chiedendo l’affermazione di responsabilità del Vargas e della Soc. Livorno e
l’applicazione della squalifica per tre giornate effettive di gara per il Vargas e la sanzione di
€ 2.000 di ammenda per la Soc. Livorno.
E’ comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale ha illustrato ulteriormente le
argomentazioni difensive, richiamando le conclusioni ivi formulate.
I motivi della decisione
La Commissione ritiene che il deferimento sia inammissibile.
La condotta antiregolamentare (sputo) addebitata al Vargas, costituisce, infatti, una “condotta
violenta” in base alla regola 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio.
Le condotte violente, così come quelle gravemente antisportive, commesse durante lo
svolgimento di una gara, non viste dall’arbitro e non refertate dai suoi assistenti né dai
collaboratori dell’Ufficio Indagini, devono essere valutate e sanzionate esclusivamente
nell’ambito della procedura speciale dettata dall’art. 31 comma a3) C.G.S.
Tale norma richiede la segnalazione riservata del Procuratore Federale al Giudice Sportivo
“entro le ore 12.00 del giorno successivo alla gara”, termine posto a pena di inammissibilità.
Si tratta di una previsione procedurale di natura speciale ed esclusiva, rispondente ad evidenti
esigenze di tempestività ed immediatezza nell’intervento sanzionatorio in ordine a tale
particolare categoria di condotte. che preclude il ricorso a procedure alternative, quali
l’ordinario accertamento tramite l’Ufficio Indagini ed il consequenziale deferimento da parte
del Procuratore Federale alla Commissione Disciplinare. Poiché nel caso di specie, la
Commissione è stata investita della cognizione del caso con una procedura del tutto estranea
alla disciplina dettata dall’art. 31 per i fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva
(tassativamente elencati), non può che dichiararsi l’inammissibilità del deferimento.
Ciò rende ultroneo ogni approfondimento sulle varie tematiche in fatto ed in diritto solevate
dalle parti.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione dichiara inammissibile – per inosservanza delle norme
procedurali di cui all’art. 31 C.G.S. - il deferimento di Jorge Francioso Palacios Vargas.
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