LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 133 DEL 27 ottobre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. ASCOLI avverso la squalifica del campo di giuoco con obbligo a porte chiuse per due giornate effettive di gara e l’ammenda di € 10.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Ascoli-Sampdoria del 16/10/05 – C.U. 117 del 19/10/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 133 DEL 27 ottobre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. ASCOLI avverso la squalifica del campo di giuoco con obbligo a porte chiuse per due giornate effettive di gara e l’ammenda di € 10.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Ascoli-Sampdoria del 16/10/05 – C.U. 117 del 19/10/05). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Ascoli la squalifica del campo per due giornate effettive di gara, con obbligo di disputare le medesime a porte chiuse, con immediata esecutività delle medesime, nonché l’ammenda di € 10.000,00 per il comportamento tenuto da suoi sostenitori in occasione della gara Ascoli-Sampdoria del 16/10/05, ha proposto reclamo la stessa Società, provvedendo al deposito nei termini previsti di memoria difensiva con la quale si chiede la riforma del gravato provvedimento con la riduzione della squalifica del campo ad una sola giornata, già scontata al momento della discussione del reclamo. Il reclamante chiede inoltre di essere sentito. A sostegno del gravame, la Società deduce che il fatto violento non sarebbe stato commesso da “un proprio sostenitore” né da un frequentatore dello stadio ma da un “comune delinquente”. Difetterebbe pertanto, nel caso di specie, il presupposto richiesto dall’art.11 comma 1, C.G.S. che prevede una specifica ipotesi di responsabilità oggettiva della società per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei “propri sostenitori”. Tale circostanza risulterebbe dalle indagini svolte dagli inquirenti, dalle immagini riprese dalle telecamere all’interno e all’esterno dello stadio, dalle dichiarazioni testimoniali acquisite in sede di indagini difensive, da quanto reso noto dal Ministero degli Interni. Lamenta inoltre la reclamante, la sproporzione e l’eccessività della sanzione inflitta. Ritiene infatti che sia stata erroneamente applicata una “triplice” sanzione (ammenda, squalifica del campo per 2 giornate, porte chiuse) privilegiando la funzione retributiva a discapito di quella preventiva, che invece dovrebbe caratterizzare le sanzioni federali, senza tener conto dell’ “atteggiamento di dissenso” e della spontanea “fattiva collaborazione” dei tifosi e del pubblico in genere. Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Soc. Ascoli ed il difensore, i quali, dopo aver ulteriormente illustrato le argomentazioni poste a sostegno del reclamo, ne hanno chiesto l’accoglimento. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, udite le parti e il difensore, ritiene che i motivi di gravame esposti dalla Società non siano fondatie e che pertanto il reclamato provvedimento debba essere confermato. Non può che richiamarsi integralmente la ricostruzione della vicenda svolta dal Giudice Sportivo, sulla base di quanto rilevato dal rapporto del Quarto Ufficiale e del collaboratore dell’Ufficio Indagini - e non contestata dalla difesa - da cui risulta che al termine della gara un tifoso dell’Ascoli sparava dalla propria curva un razzo che, attraversato tutto il campo, raggiungeva l’opposta curva e feriva al capo una sostenitrice della Sampdoria. La signora ferita era prontamente soccorsa e trasportata in ospedale, da dove veniva poi trasferita in un reparto specializzato di neurochirurgia di altra città. Tale vicenda, che senza alcun dubbio integra gli estremi di una condotta violenta, prevista e punita dall’art. 11, comma 1 e 3, CGS è stata correttamente qualificata dal Giudice Sportivo come particolarmente grave. Il lancio del razzo ha provocato infatti un danno grave all’incolumità fisica di una persona ed ha costituito un pericolo per l’incolumità di un numero indeterminato di altri sostenitori della Sampdoria, collocati nella curva loro riservata. Le doglianze difensive, a parere di questa Commissione non meritano accoglimento. Nessun pregio può attribuirsi, infatti, alla tesi prospettata sulla ritenuta non ricorrenza, nel caso di specie della “qualifica” di “sostenitore” in capo all’autore del fatto violento. E’ appena il caso di rilevare che la locuzione “proprio sostenitore”, di cui all’art.11, comma 1, individua una categoria ampia e generica che prescinde dall’appartenenza o meno a frange di tifo organizzato o altre simili “consorterie”. In tale ottica sia sufficiente rilevare il dato obiettivo e incontrovertibile che il razzo è stato lanciato dal settore riservato alla tifoseria locale in direzione del settore dedicato agli ospiti: dato che consente di ritenere ex se la “riferibilità” del gesto alla Società ospitante. Diversamente argomentando si finirebbe per svuotare di ogni significato la ratio del sistema, sempre più istituzionalmente orientato (e preposto) a prevenire (oltrechè a reprimere) fatti violenti commessi in occasione delle gare sportive. Sistema che tutt’oggi si fonda, giova ancora una volta ribadirlo, sull’istituto della responsabilità oggettiva. Il secondo motivo di censura attiene invece alla omessa valorizzazione dell’elemento della “fattiva collaborazione”, garantita dalla gran parte (se non dalla totalità) degli spettatori. Circostanza dedotta in sede di reclamo del provvedimento del Giudice Sportivo e supportata da prova documentale, segnatamente indagini difensive e dichiarazioni provenienti da fonti del Ministero degli Interni, che proverebbe sia la totale e aperta dissociazione dall’evento lesivo sia l’essersi adoperati per l’individuazione del responsabile, prontamente “assicurato” alle Forze dell’Ordine. Questa Commissione ritiene che il comportamento della gran parte degli spettatori sia stato adeguatamente valutato ai fini della determinazione della sanzione. Proprio la valorizzazione di tale circostanza – che evidentemente anche questa Commissione non può che apprezzare e valutare positivamente - invero, ha consentito al Giudice di prime cure di ridurre sensibilmente la sanzione da quattro giornate di gara “a porte chiuse” a due, e l’ammenda da quarantamila a diecimila euro, per effetto, appunto, del “civile comportamento dimostrato dai tifosi della squadra immediatamente dopo la commissione dell’irresponsabile gesto violento ai danni di una sostenitrice avversaria”. Da ultimo, la Commissione non ritiene fondato l’assunto secondo cui, nel caso di specie, sia stata comminata una “triplice sanzione”, ovvero l’ammenda, la squalifica del campo, le “porte chiuse” in contrasto con la previsione normativa (art.11 C.G.S.) che non contempla l’ultima delle predette sanzioni. La Commissione ritiene che il principio generale dettato dall’art.13 n.1 (“le società che si rendono responsabili della violazione … delle norme federali … sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi”) legittima l’esercizio di un potere discrezionale - ancorato ovviamente ad una valutazione sulla natura e gravità delle infrazioni - nel trattamento sanzionatorio, sia da un punto di visto quantitativo che qualitativo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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