LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 133 DEL 27 ottobre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig.Ermanno PIERONI – già Amministratore unico della Società Ancona: violazione art.1 co. 1 del C.G.S. in relazione all’art. 21 co. 2 e 3 delle N.O.I.F.; Sig.Vincenzo D’AMBROSIO – già Consigliere Delegato della Società Ancona:violazione art.1 co. 1 del C.G.S. in relazione all’art. 21 co. 2 e 3 delle N.O.I.F.; Sig.Giovanni DE VITA – già Consigliere Delegato della Società Ancona:violazione art.1 co. 1 del C.G.S. in relazione all’art. 21 co. 2 e 3 delle N.O.I.F.; Sig. Giovanni ROSSINI – già Componente del Consiglio di Amministrazione della Società Ancona: violazione art.1 co. 1 del C.G.S. in relazione all’art. 21 co. 2 e 3 delle N.O.I.F.; Fall.to Soc. ANCONA Calcio S.p.A. in persona del curatore fallimentare:violazione art. 2 co.4 C.G.S. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni ascrivibili ai propri dirigenti.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 133 DEL 27 ottobre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig.Ermanno PIERONI – già Amministratore unico della Società Ancona: violazione art.1 co. 1 del C.G.S. in relazione all’art. 21 co. 2 e 3 delle N.O.I.F.; Sig.Vincenzo D’AMBROSIO – già Consigliere Delegato della Società Ancona:violazione art.1 co. 1 del C.G.S. in relazione all’art. 21 co. 2 e 3 delle N.O.I.F.; Sig.Giovanni DE VITA – già Consigliere Delegato della Società Ancona:violazione art.1 co. 1 del C.G.S. in relazione all’art. 21 co. 2 e 3 delle N.O.I.F.; Sig. Giovanni ROSSINI – già Componente del Consiglio di Amministrazione della Società Ancona: violazione art.1 co. 1 del C.G.S. in relazione all’art. 21 co. 2 e 3 delle N.O.I.F.; Fall.to Soc. ANCONA Calcio S.p.A. in persona del curatore fallimentare:violazione art. 2 co.4 C.G.S. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni ascrivibili ai propri dirigenti. La Commissione, all’odierna udienza, ha pronunciato la seguente ordinanza: considerata l’istanza di differimento dell’udienza avanzata dalla difesa del sig. Ermanno Pieroni per legittimo impedimento dovuto a motivi di salute, come da certificazione medica allegata; la richiesta avanzata dai difensori dei deferiti Giovanni De Vita, Giovanni Rossini e Vincenzo D’Ambrosio di procedere alla separazione della posizione del Pieroni in caso di accoglimento dell’istanza di rinvio di cui sopra; l’opposizione della Procura Federale sulle suddette istanze; la richiesta avanzata dalla Procura Federale di applicazione della misura della sospensione cautelare ex art. 15 C.G.S., nei confronti del deferito Pieroni, dispone l’accoglimento dell’istanza di sospensione del dibattimento per legittimo impedimento del deferito ed il rinvio alla riunione del 9 novembre 2005 alle ore 15.00; il rigetto della richiesta di separazione avanzata dai deferiti Giovanni De Vita, Giovanni Rossini e Vincenzo D’Ambrosio, in considerazione della connessione soggettiva ed oggettiva intercorrente tra le posizioni procedimentali dei deferiti; l’applicazione della misura della sospensione cautelare ex art. 15 C.G.S. nei confronti del tesserato sig. Ermanno Pieroni, in considerazione della gravità e della natura dell’addebito contestatogli.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it