LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 145 DEL 3 novembre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. INTERNAZIONALE avverso la squalifica per due giornate effettive di gara ed ammenda € 3.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore MANCINI Roberto (gara Internazionale-Roma del 26/10/05 – C.U. 129 del 27/10/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 145 DEL 3 novembre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. INTERNAZIONALE avverso la squalifica per due giornate effettive di gara ed ammenda € 3.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore MANCINI Roberto (gara Internazionale-Roma del 26/10/05 – C.U. 129 del 27/10/05). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Roberto Mancini, allenatore della Soc. Internazionale, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara e l’ammenda di € 3.000,00, perché “nel rientro verso gli spogliatoi a fine gara, rincorso l’Arbitro, gli urlava numerose frasi di tenore minaccioso e irriguardoso, venendo alla fine trattenuto e allontanato a forza da persone addette allo staff societario; infrazione rilevata dall’Arbitro e dal collaboratore dell’Ufficio Indagini”, ha proposto reclamo la Soc. Internazionale, chiedendo la riduzione secondo giustizia della sanzione disciplinare irrogata. Pur sostanzialmente ammettendo che la condotta del Mancini è censurabile, la Società reclamante assume che la sanzione inflitta sia eccessivamente afflittiva, per non essere stati presi in alcun modo in considerazione gli elementi che attenuavano la responsabilità del tesserato, quali l’assenza di conseguenze dannose; l’assenza in concreto di atti violenti; l’assenza di frasi ingiuriose; l’assenza di minacce al direttore di gara; il contesto ambientale ed il momento particolarmente acceso e confuso, nell’ambito del quale sarebbe maturata la condotta del Mancini. Pertanto, la sanzione irrogata sarebbe eccessiva, nonché non sufficientemente motivata e, come tale, confliggente con i principi che regolamentano la commisurazione della pena. All’odierna riunione è comparso il sig. Roberto Mancini e il difensore della Società reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato i motivi del reclamo, ribadendo le conclusioni in esso contenute. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentito il Mancini, rileva che il gravame è infondato. Dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini e dal referto dell’arbitro – entrambe fonti privilegiate di prova – risulta in modo inequivoco che, al termine della gara, il Mancini ha tenuto una condotta censurabile sotto il profilo disciplinare nei confronti del direttore di gara, in quanto gli rivolgeva frasi irriguardose e minacciose, tanto da dover esser trattenuto e allontanato con la forza da dipendenti della Società. Ne deriva che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo risulta equa, tenuto conto dell’orientamento degli Organi di Giustizia Sportiva in casi analoghi. Il dispositivo La Commissione delibera di respingere il reclamo e di confermare la squalifica per due giornate effettive di gara e l’ammenda di € 3.000,00; dispone l’incameramento della tassa.
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