LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 145 DEL 3 novembre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. TERNANA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore TROISE Emanuele (gara Piacenza-Ternana del 25/10/05 – C.U. n. 128 del 26/10/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 145 DEL 3 novembre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. TERNANA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore TROISE Emanuele (gara Piacenza-Ternana del 25/10/05 - C.U. n. 128 del 26/10/05). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Emanuele Troise, tesserato per la Soc. Ternana, per il comportamento tenuto durante la gara Piacenza-Ternana del 25/10/2005, ha proposto reclamo la stessa Società. Nel reclamo si rileva, innanzitutto, che il referto arbitrale sarebbe lacunoso in quanto non si evincerebbe con chiarezza se le parole ingiuriose proferite dal calciatore erano effettivamente indirizzate all’arbitro e, in secondo luogo, che la sanzione sarebbe sproporzionata, anche con riferimento a casi analoghi. In conseguenza, si chiede la revoca della sanzione e, in subordine, la sua riduzione. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il gravame sia infondato, imponendosi dunque la conferma del provvedimento del Giudice Sportivo. Dal referto del direttore di gara risulta che il Troise è stato espulso perché ha urlato verso l’arbitro una espressione volgarmente ingiuriosa, accompagnata da gesti con le braccia. Sul punto, pertanto, le affermazioni difensive non trovano riscontro in atti. Per quanto riguarda l’entità della sanzione comminata dal Giudice Sportivo, essa è conforme agli orientamenti degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e di confermare la squalifica per due giornate effettive di gara del calciatore Emanuele Troise; dispone l'incameramento della tassa.
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