LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 145 DEL 3 novembre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Soc. TORINO F.C. S.p.A.- violazione art. 9, comma 1 C.G.S. (gara Torino-Perugia del 26/6/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 145 DEL 3 novembre 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Soc. TORINO F.C. S.p.A.- violazione art. 9, comma 1 C.G.S. (gara Torino-Perugia del
26/6/05).
Il procedimento
Con provvedimento del 17/10/2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione la Soc. Torino F.C. S.p.A. (già Società Civile Campo Torino S.r.l.) per
violazione dell’art. 9, comma 1 C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta
al proprio personale addetto ai servizi di sicurezza interna allo stadio, in riferimento alla
condotta dallo stesso personale posta in essere (aggressione di un calciatore di una squadra
avversaria) in occasione della gara Torino-Perugia del 26/6/2005.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la società Torino F.C. S.p.A.
ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva, in primo luogo, che la società
a cui si riferiscono i fatti contestati non sarebbe la società deferita (Torino F.C. S.p.A.) bensì
la Società Torino Calcio S.p.A., la quale – a seguito della delibera della F.I.G.C. del 15 luglio
2005 – non è stata ammessa al Campionato di Calcio 2005/2006.
La Società deferita ha infatti iniziato la propria attività (come dimostrato dai documenti
allegati alla memoria difensiva) il 30 giugno 2005 ed è stata affiliata alla F.I.G.C. il 16
agosto 2005 a seguito dell’ammissione al cd. Lodo Petrucci, in epoche quindi successive
all’accadimento dei fatti oggetto del presente procedimento. In conseguenza, si chiede il
proscioglimento da ogni addebito.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha
chiesto la condanna alla sanzione di € 5.000,00.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il deferimento disposto nei confronti della Soc.
Torino F.C. S.p.A. non è fondato.
Il comportamento che ha dato luogo al deferimento, infatti, è imputabile a tesserati della Soc.
Torino Calcio S.p.A. che è soggetto giuridico diverso dalla Torino F.C. S.p.A.
All’epoca dei fatti (26 giugno 2005), quest’ultima Società non faceva ancora parte
dell’ordinamento sportivo, essendo stata ammessa al Campionato 2005/2006 con C.U. 61/A
del 16 agosto 2005, a seguito dell’accoglimento dell’istanza al cd. Lodo Petrucci (ex art. 52
delle N.O.I.F.) e della relativa assegnazione del titolo sportivo di serie B.
Ne deriva che i comportamenti di cui al deferimento sono imputabili a soggetto diverso (cioè
la Torino Calcio S.p.A.) dalla Società deferita (cioè la Torino F.C. S.p.A.), in quanto
quest’ultima all’epoca dei fatti contestati non era soggetto dell’Ordinamento federale. Di
conseguenza, la Società deferita non può essere chiamata a rispondere dinnanzi agli Organi
della Giustizia Sportiva per un comportamento imputabile alla Torino Calcio S.p.A., non
essendoci alcuna continuità dei rapporti tra l’una e l’altra Società.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione proscioglie la Soc. Torino F.C. S.p.A. dagli addebiti
contestati.
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