LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 145 DEL 3 novembre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Soc. TORINO F.C. S.p.A.- violazione art. 9, comma 1 C.G.S. (gara Torino-Perugia del 26/6/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 145 DEL 3 novembre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Soc. TORINO F.C. S.p.A.- violazione art. 9, comma 1 C.G.S. (gara Torino-Perugia del 26/6/05). Il procedimento Con provvedimento del 17/10/2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Torino F.C. S.p.A. (già Società Civile Campo Torino S.r.l.) per violazione dell’art. 9, comma 1 C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio personale addetto ai servizi di sicurezza interna allo stadio, in riferimento alla condotta dallo stesso personale posta in essere (aggressione di un calciatore di una squadra avversaria) in occasione della gara Torino-Perugia del 26/6/2005. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la società Torino F.C. S.p.A. ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva, in primo luogo, che la società a cui si riferiscono i fatti contestati non sarebbe la società deferita (Torino F.C. S.p.A.) bensì la Società Torino Calcio S.p.A., la quale – a seguito della delibera della F.I.G.C. del 15 luglio 2005 – non è stata ammessa al Campionato di Calcio 2005/2006. La Società deferita ha infatti iniziato la propria attività (come dimostrato dai documenti allegati alla memoria difensiva) il 30 giugno 2005 ed è stata affiliata alla F.I.G.C. il 16 agosto 2005 a seguito dell’ammissione al cd. Lodo Petrucci, in epoche quindi successive all’accadimento dei fatti oggetto del presente procedimento. In conseguenza, si chiede il proscioglimento da ogni addebito. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la condanna alla sanzione di € 5.000,00. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il deferimento disposto nei confronti della Soc. Torino F.C. S.p.A. non è fondato. Il comportamento che ha dato luogo al deferimento, infatti, è imputabile a tesserati della Soc. Torino Calcio S.p.A. che è soggetto giuridico diverso dalla Torino F.C. S.p.A. All’epoca dei fatti (26 giugno 2005), quest’ultima Società non faceva ancora parte dell’ordinamento sportivo, essendo stata ammessa al Campionato 2005/2006 con C.U. 61/A del 16 agosto 2005, a seguito dell’accoglimento dell’istanza al cd. Lodo Petrucci (ex art. 52 delle N.O.I.F.) e della relativa assegnazione del titolo sportivo di serie B. Ne deriva che i comportamenti di cui al deferimento sono imputabili a soggetto diverso (cioè la Torino Calcio S.p.A.) dalla Società deferita (cioè la Torino F.C. S.p.A.), in quanto quest’ultima all’epoca dei fatti contestati non era soggetto dell’Ordinamento federale. Di conseguenza, la Società deferita non può essere chiamata a rispondere dinnanzi agli Organi della Giustizia Sportiva per un comportamento imputabile alla Torino Calcio S.p.A., non essendoci alcuna continuità dei rapporti tra l’una e l’altra Società. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione proscioglie la Soc. Torino F.C. S.p.A. dagli addebiti contestati.
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