LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 154 DEL 17 novembre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. ROMA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore CHIVU Cristian Eugen (gara Roma-Ascoli del 30/10/05 – C.U. 135 del 31/10/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 154 DEL 17 novembre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. ROMA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore CHIVU Cristian Eugen (gara Roma-Ascoli del 30/10/05 – C.U. 135 del 31/10/05). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Cristian Chivu, tesserato per la Soc. Roma, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Roma-Ascoli del 30/10/05, “perché, al 35° del secondo tempo, in azione di giuoco colpiva con una gomitata al volto un avversario, senza cagionargli conseguenze lesive di sorta”, hanno proposto reclamo la Società di appartenenza ed il tesserato, richiedendo, in via principale, la riduzione della sanzione alla squalifica per una giornata effettiva di gara, e, in via subordinata, la commutazione della seconda giornata di squalifica in una sanzione pecuniaria. A sostegno del gravame, i ricorrenti contestano la ricostruzione dell’episodio effettuata dal Giudice Sportivo, il quale sarebbe incorso in un errore nell’interpretare la dinamica dello scontro fra il Chivu ed il calciatore avversario. La difesa afferma infatti essersi trattato di un episodio contestuale ad una azione di giuoco, nel corso della quale il Chivu, nell’intento di anticipare l’avversario e di colpire il pallone, avrebbe cercato di recuperare l’equilibrio (perso a causa di una precedente spinta ricevuta) allungando il proprio braccio e cosi facendo andando a colpire involontariamente l’avversario stesso, senza peraltro provocargli alcuna lesione o danno fisico. A detta dei reclamanti, si sarebbe trattato dello sviluppo fortuito e non voluto di un normale contrasto di giuoco (come confermato da alcune dichiarazioni dell’avversario colpito, riportate dalla stampa e prodotte dalla difesa del Chivu). Inoltre l’episodio in questione sarebbe privo di connotati di violenza o lesività presi in considerazione dagli Organi di giustizia sportiva in altri casi, al fine di comminare una sanzione superiore ad un turno di squalifica, per come si evincerebbe da precedenti provvedimenti espressamente richiamati. In via istruttoria, i ricorrenti chiedono l’acquisizione della cassetta contenente le immagini televisive dell’episodio e l’audizione del calciatore. All’odierna riunione è comparso il difensore dei reclamanti il quale ha illustrato i motivi di gravame insistendo nelle conclusioni ivi riportate. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, in via preliminare ritiene di non poter accogliere la richiesta di acquisizione della prova televisiva, mancando i presupposti per l’applicazione della norma di cui all’art. 31 a4) CGS, in quanto, per ammissione dello stesso reclamante, l’infrazione è stata comunque commessa, con la conseguenza dell’inutilizzabilità della prova televisiva, ammissibile solo allorquando diretta ad escludere la commissione del fatto e non la graduazione della responsabilità o la valutazione dell’intenzionalità o meno del gesto. Nel merito, la Commissione ritiene non fondato il gravame. Nelle circostanze in causa, infatti, il calciatore, così leggesi nel referto arbitrale, colpiva in azione di giuoco un avversario con una gomitata al volto, ponendo pertanto in essere un atto che, per sua stessa natura e per l’obiettivo attinto, è connotato da violenza e pericolosità. Il gesto infatti, tenuto conto delle modalità attraverso le quali si è concretizzato (una gomitata) e della parte del corpo colpita (il volto dell’avversario) è senza dubbio pericoloso e di natura violenta, come puntualmente rilevato dal Giudice Sportivo. Ininfluente, sotto tale profilo, deve ritenersi la mancanza di concreti effetti lesivi, esclusi dal direttore di gara, in quanto il danno all’integrità fisica del destinatario non costituisce, per costante orientamento di questa Commissione, un requisito essenziale dell’“atto violento”, rilevando esclusivamente la dinamica del gesto e l’intrinseca sua idoneità a ledere. Congrua ed equa deve pertanto ritenersi la sanzione inflitta. Devono infine ritenersi del tutto irrilevanti le considerazioni addotte dai reclamanti circa una presunta disparità di trattamento rispetto ad episodi analoghi, avvenuti nel Campionato in corso e non valutati dal Giudice Sportivo (episodi sui quali questa Commissione non può comunque esprimersi proprio in quanto, non essendo stati sanzionati in primo grado, non sono mai stati sottoposti alla propria cognizione). Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it