LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 154 DEL 17 novembre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. ROMA avverso la squalifica a tutto il 30 novembre 2005 inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto all’allenatore Alberto DE ROSSI (gara Roma-Bari del 2/11/05 – C.U. n. 144 del 3/11/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 154 DEL 17 novembre 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. ROMA avverso la squalifica a tutto il 30 novembre 2005 inflitta dal
Giudice Sportivo aggiunto all’allenatore Alberto DE ROSSI (gara Roma-Bari del 2/11/05 -
C.U. n. 144 del 3/11/05).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha inflitto all’allenatore Alberto De
Rossi, tesserato per la Soc. Roma, la squalifica fino a tutto il 30 novembre 2005 “perché, in
segno di smaccata censura, colpiva con un violento pugno la panchina; indi, allontanato
dal recinto di giuoco, attendeva il termine della gara e si dava a seguire da presso sino ai
locali degli spogliatoi un Assistente, al quale rivolgeva locuzioni gravemente ingiuriose,
profondamente lesive della professionalità, coinvolgendo nelle contumelie l'intera
Organizzazione arbitrale”, ha proposto reclamo la Soc. Roma e lo stesso tesserato,
chiedendo la revoca della sanzione e, in via subordinata, la riduzione della squalifica ovvero
la sua commutazione in una sanzione pecuniaria.
In particolare, i reclamanti contestano la ricostruzione della vicenda effettuata dal Giudice
Sportivo, viziata da un errore di interpretazione della dinamica dei fatti.
Relativamente al primo episodio (il pugno sferrato alla panchina), i ricorrenti – pur non
contestando la materialità del fatto – affermano essersi trattato di un gesto di stizza dettato
da un errore commesso da un calciatore della Roma e non di una protesta mossa nei
confronti del direttore di gara.
Per quel che riguarda invece le frasi rivolte nei confronti degli ufficiali di gara, i ricorrenti
contestano il carattere offensivo delle stesse, essendosi il De Rossi limitato a ricordare, pur
con toni accesi dovuti alla tensione del momento, come in tanti anni di carriera, lo stesso
non fosse mai stato espulso dal terreno di gioco. Nessun intento offensivo sarebbe
ravvisabile pertanto nel comportamento dell’allenatore della Soc. Roma.
In via istruttoria, la difesa dei reclamanti chiede un supplemento di rapporto (ex art. 30,
comma 4 e 5 C.G.S.), l’audizione di alcuni testimoni e l’acquisizione della registrazione
video dell’incontro Roma-Bari del 2 novembre 2005.
All’odierna riunione sono comparsi il De Rossi ed il suo difensore. Il primo ha reso
spontanee dichiarazioni; il secondo ha illustrato i motivi di gravame, rinunciando ad alcune
richieste istruttorie (prova per testi e supplemento di rapporto) ed insistendo nelle
conclusioni sopra riportate.
I motivi della decisione
In via preliminare, questa Commissione ritiene di respingere la richiesta di prova televisiva
in quanto in palese contrasto con la normativa dettata dall’art. 31 a4) CGS
Nel merito, la Commissione, letti gli atti ed esaminato il reclamo, ritiene che il gravame non
sia fondato.
Dagli atti ufficiali – lo ricordiamo, fonte privilegiata di prova - risulta che, durante la gara,
l’allenatore ha smaccatamente e platealmente contestato l’operato del direttore di gara
(sferrando un pugno contro la propria panchina, non essendo contestabile il giudizio –
chiaramente espresso nel referto - di correlazione causale fra tale gesto e la decisione
tecnica assunta dall’arbitro) e, al termine dell’incontro, ha rivolto ad un assistente del
direttore di gara non solo le frasi riportate nella memoria difensiva (di contenuto
effettivamente non offensivo) ma una ulteriore serie di espressioni volgari, dal contenuto
gravemente ingiurioso e, pertanto, esulanti dai limiti di qualsivoglia scriminante. E’
incontestabile che l’intento del Del Rossi, nell’entrare sul terreno di giuoco, non fosse
esclusivamente quello di placare gli animi dei propri calciatori, così come sostenuto dalla
difesa, bensì quello di contestare l’operato dell’arbitro.
Le frasi del Del Rossi sono state puntualmente e dettagliatamente refertate dall’assistente
del direttore di gara.
Tali comportamenti sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo in conformità con
l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.
Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, non rivelandosi fondate le argomentazioni
difensive addotte dalla reclamante.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone
l’incameramento della tassa.
Share the post "LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 154 DEL 17 novembre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. ROMA avverso la squalifica a tutto il 30 novembre 2005 inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto all’allenatore Alberto DE ROSSI (gara Roma-Bari del 2/11/05 – C.U. n. 144 del 3/11/05)."